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5 anni per la prescrizione degli interessi e delle sanzioni tributarie

19 Maggio, 2024

Nel complesso universo delle obbligazioni fiscali, la prescrizione rappresenta un aspetto cruciale da comprendere a fondo e da gestire con la massima attenzione. Interessi e sanzioni tributarie sono infatti soggetti a termini di prescrizione specifici, che possono variare in base alla natura dell’obbligazione principale e alla tipologia di provvedimento. Questo articolo approfondito e dettagliato ha lo scopo di fornire una guida esauriente sulle norme che regolano la prescrizione di interessi e sanzioni tributarie, offrendo una trattazione completa e ricca di esempi pratici per evitare potenziali controversie e gestire correttamente queste importanti voci.

La prescrizione degli interessi tributari: un’autonomia progressiva

Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si considerano accessori rispetto all’obbligazione principale solo nel momento iniziale della loro nascita. Tuttavia, una volta sorti, tali interessi acquisiscono un’autonomia e una progressiva maturazione indipendente, svincolandosi dalla natura dell’obbligazione principale cui erano inizialmente legati.

Pertanto, il termine di prescrizione degli interessi tributari è stabilito in via generale dall’art. 2948, n. 4 del codice civile, che prevede un termine quinquennale, a prescindere dalla tipologia di interessi (compensativi, moratori, ecc.) o dalla natura dell’obbligazione principale (imposte dirette, indirette, tributi locali, ecc.).

Esempio pratico: Un’impresa riceve un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2017, relativo all’IVA, con applicazione di sanzioni e interessi. Gli interessi maturati su tale obbligazione tributaria si prescriveranno nel termine di 5 anni, indipendentemente dal fatto che l’obbligazione principale riguardi l’IVA o un altro tributo.

La prescrizione delle sanzioni amministrative tributarie: un doppio binario

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative tributarie, è necessario distinguere se la loro definitività deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile (sentenza passata in giudicato) o meno.

Nel primo caso, ossia quando le sanzioni derivano da una sentenza passata in giudicato, si applica il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 del codice civile, che disciplina in via generale l’actio iudicati (l’azione esecutiva derivante da sentenza).

Tuttavia, nella maggior parte delle controversie tributarie, la definitività delle sanzioni non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, bensì dalla mancata impugnazione di atti come gli avvisi di accertamento o di liquidazione. In queste ipotesi, il termine di prescrizione applicabile alle sanzioni è quello quinquennale stabilito dall’art. 20 del D.Lgs. 472/1997 (c.d. decreto sanzionatorio tributario).

Esempio pratico: Un contribuente riceve un avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni tributarie. Qualora il contribuente non impugni l’atto, le sanzioni diventano definitive e il loro diritto alla riscossione si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di notifica dell’avviso. Se invece il contribuente impugna l’atto e la controversia si conclude con una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione per la riscossione delle sanzioni sarà di 10 anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.

La decorrenza della prescrizione: un aspetto cruciale

Un aspetto fondamentale da considerare in materia di prescrizione degli interessi e delle sanzioni tributarie è la data di decorrenza del relativo termine. Infatti, il termine di prescrizione inizia a decorrere da momenti diversi a seconda della natura dell’obbligazione e della tipologia di provvedimento.

Per gli interessi tributari, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data di maturazione di ciascuna rata di interessi, con la conseguenza che potranno coesistere più termini di prescrizione per lo stesso credito di interessi.

Per le sanzioni tributarie non derivanti da sentenza, il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dalla data di notifica dell’atto che le ha rese definitive, come ad esempio un avviso di accertamento non impugnato o un atto di adesione a un accertamento con adesione.

Invece, per le sanzioni tributarie derivanti da sentenza passata in giudicato, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza stessa.

Cause di interruzione e sospensione della prescrizione

È importante sottolineare che il decorso dei termini di prescrizione può essere interrotto o sospeso in determinate circostanze, disciplinate dal codice civile e dalle norme tributarie specifiche.

Le principali cause di interruzione della prescrizione sono:

  • La notifica di un atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni (art. 20, comma 2, D.Lgs. 472/1997)
  • La notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione (art. 2945 c.c.)
  • L’inizio di un procedimento penale per violazione di norme tributarie (art. 2945 c.c.)
  • La proposizione di una domanda giudiziale (art. 2945 c.c.)

Inoltre, la prescrizione può essere sospesa in caso di eventi straordinari come calamità naturali o situazioni di forza maggiore, che impediscono il normale svolgimento dell’attività amministrativa o giurisdizionale.

Le cause di interruzione della prescrizione, come abbiamo visto, sono elencate sia nel codice civile che nelle norme tributarie specifiche. In particolare, l’art. 2945 del codice civile prevede che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto che valga a costituire in mora il debitore, dalla domanda giudiziale e da ogni altro atto che valga a interrompere la prescrizione secondo le norme del codice stesso.

Nel contesto tributario, l’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 (decreto sanzionatorio) stabilisce che la prescrizione è interrotta dalla notificazione di un atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni. Inoltre, la notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione, così come l’inizio di un procedimento penale per violazione di norme tributarie, costituiscono cause di interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2945 c.c.

È importante sottolineare che l’interruzione della prescrizione comporta l’azzeramento del periodo già trascorso e la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione dalla data dell’atto interruttivo.

Esempio pratico: Un contribuente riceve un avviso di accertamento con sanzioni tributarie in data 1° gennaio 2020. Se non impugna l’atto, le sanzioni diventano definitive e il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla data di notifica dell’avviso (1° gennaio 2020). Tuttavia, se in data 1° marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate notifica un atto di contestazione delle stesse sanzioni, si verifica un’interruzione della prescrizione e il termine quinquennale inizia a decorrere nuovamente dalla data dell’atto interruttivo (1° marzo 2023).

Conclusione

La prescrizione di interessi e sanzioni tributarie segue regole precise, che derivano dal codice civile e dalle norme tributarie specifiche. È fondamentale comprendere e applicare correttamente questi termini per evitare potenziali controversie e garantire una corretta gestione delle obbligazioni fiscali. Seguendo le linee guida fornite in questo articolo dettagliato ed esauriente, i contribuenti possono navigare con sicurezza nel complesso mondo delle prescrizioni tributarie, tutelando i propri diritti e adempiendo correttamente ai propri obblighi fiscali.


Domande e Risposte

D: Qual è il termine di prescrizione degli interessi tributari?

R: Il termine di prescrizione degli interessi relativi alle obbligazioni tributarie è quinquennale, a prescindere dalla tipologia degli interessi (compensativi, moratori, ecc.) o dalla natura dell’obbligazione principale (imposte dirette, indirette, tributi locali, ecc.), come stabilito dall’art. 2948, n. 4 del codice civile.

D: Qual è la differenza tra la prescrizione delle sanzioni derivanti da sentenza e quelle non derivanti da sentenza?

R: Se la definitività della sanzione deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile (sentenza passata in giudicato), si applica il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 del codice civile (actio iudicati). Se invece la definitività non deriva da sentenza, ma ad esempio dalla mancata impugnazione di un avviso di accertamento, vale il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall’art. 20 del D.Lgs. 472/1997 (decreto sanzionatorio tributario).

D: Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione per gli interessi tributari?

R: Il termine quinquennale di prescrizione per gli interessi tributari decorre dalla data di maturazione di ciascuna rata di interessi. Pertanto, potranno coesistere più termini di prescrizione per lo stesso credito di interessi, a seconda delle diverse date di maturazione delle singole rate.

D: Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione per le sanzioni tributarie non derivanti da sentenza?

R: Il termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni tributarie non derivanti da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile inizia a decorrere dalla data di notifica dell’atto che le ha rese definitive, come ad esempio un avviso di accertamento non impugnato o un atto di adesione a un accertamento con adesione.

D: Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione per le sanzioni tributarie derivanti da sentenza?

R: Per le sanzioni tributarie derivanti da una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza stessa.

D: Quali sono le principali cause di interruzione della prescrizione per interessi e sanzioni tributarie?

R: Le principali cause di interruzione della prescrizione sono:

  • La notifica di un atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni (art. 20, comma 2, D.Lgs. 472/1997)
  • La notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione (art. 2945 c.c.)
  • L’inizio di un procedimento penale per violazione di norme tributarie (art. 2945 c.c.)
  • La proposizione di una domanda giudiziale (art. 2945 c.c.)

D: La prescrizione può essere sospesa in determinate circostanze?

R: Sì, la prescrizione può essere sospesa in caso di eventi straordinari come calamità naturali o situazioni di forza maggiore, che impediscono il normale svolgimento dell’attività amministrativa o giurisdizionale. Le norme che disciplinano la sospensione della prescrizione sono contenute nel codice civile e nelle leggi speciali.

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