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730 precompilato e scontrini della farmacia, quando vanno conservati?

5 Giugno, 2024

La dichiarazione dei redditi precompilata rappresenta un’agevolazione per i contribuenti italiani, poiché l’Agenzia delle Entrate inserisce automaticamente alcune informazioni relative alle spese detraibili e deducibili, come quelle sanitarie e di altri soggetti terzi. Tuttavia, sorge la domanda: è necessario conservare gli scontrini della farmacia e altra documentazione? In questo articolo approfondito, esploreremo in dettaglio le regole e le procedure da seguire per la corretta conservazione dei documenti legati alla dichiarazione precompilata, fornendo esempi pratici e una sezione di domande e risposte per chiarire ogni dubbio.

Obbligo di conservazione generale

Prima di addentrarci nelle specifiche deroghe legate alla dichiarazione precompilata, è fondamentale comprendere l’obbligo di conservazione generale della documentazione fiscale. La legge italiana prevede che la dichiarazione dei redditi e la relativa documentazione di supporto debbano essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ad esempio, se hai presentato la dichiarazione dei redditi nel 2023, dovrai conservare la documentazione fino al 31 dicembre 2028.

Tuttavia, questo termine può variare in caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate. In questi casi, il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione contenente la rata specifica. Pertanto, se hai ripartito una detrazione su più anni, il termine di conservazione partirà dall’anno in cui hai presentato la dichiarazione con la prima rata.

È importante sottolineare che i documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle normative vigenti, come il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e il decreto ministeriale del 17 giugno 2014 per l’ambito tributario. Queste norme stabiliscono requisiti specifici per la conservazione digitale dei documenti, al fine di garantirne l’integrità e l’autenticità nel tempo.

In caso di conservazione presso soggetti esterni, come ad esempio un servizio di archiviazione digitale, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali (ad esempio informazioni sulla salute) devono essere preventivamente cifrate dall’utente, al fine di proteggere la riservatezza dei dati.

Deroghe per la dichiarazione precompilata senza modifiche

A partire dall’anno d’imposta 2022, sono state introdotte alcune deroghe all’obbligo di conservazione per i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e i professionisti abilitati, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche da parte del contribuente.

In questo scenario, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata e forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate. Questi oneri possono includere, ad esempio, le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui, le spese per la frequenza di corsi di istruzione, e così via.

Il CAF o il professionista abilitato, a sua volta, è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa a questi oneri comunicati dai soggetti terzi. Tuttavia, il CAF o il professionista dovrà acquisire dal contribuente una dichiarazione in cui quest’ultimo attesta di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche, come previsto dalla normativa.

È importante sottolineare che l’esonero dall’esibizione per il contribuente e dalla conservazione per il CAF o il professionista abilitato riguarda esclusivamente la documentazione che attesta il sostenimento della spesa detraibile o deducibile comunicata dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare della spesa sostenuta e la relativa modalità di pagamento.

Resta tuttavia fermo l’obbligo per il contribuente di esibire (e per il CAF o il professionista di conservare) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Queste condizioni possono riguardare, ad esempio, lo stato di disabilità, la composizione del nucleo familiare, il possesso di determinati requisiti reddituali, e così via.

Esempio pratico: Supponiamo che Mario abbia presentato la dichiarazione precompilata senza apportare modifiche. In questo caso, non è tenuto a esibire gli scontrini della farmacia o altre ricevute di spese sanitarie al CAF, poiché questi dati sono stati forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, Mario dovrà fornire al CAF la documentazione relativa a eventuali detrazioni o deduzioni non comunicate dai soggetti terzi, come le ritenute esposte nella Certificazione Unica o la documentazione attestante lo stato di disabilità di un familiare a carico.

Deroghe per la dichiarazione precompilata con modifiche

Nel caso in cui il contribuente decida di apportare modifiche alla dichiarazione precompilata, le regole di conservazione della documentazione cambiano.

In questa situazione, il CAF o il professionista abilitato è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione prevista nell’ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati.

Tuttavia, per quanto riguarda le spese sanitarie, viene introdotta una procedura specifica. Il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In luogo della documentazione cartacea (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la corrispondenza di tale prospetto con quello scaricato dal sistema.

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato, e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie.

Tuttavia, in caso di difformità tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie viene modificato. In questo caso, il CAF o il professionista è tenuto ad acquisire dal contribuente e a conservare i documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato.

In caso di modifica delle spese sanitarie, oltre ai documenti di spesa, il CAF o il professionista deve acquisire e conservare anche il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria.

Esempio pratico: Supponiamo che Laura abbia presentato la dichiarazione precompilata apportando alcune modifiche, tra cui l’aggiunta di alcune spese sanitarie non riportate nella precompilata. In questo caso, il CAF o il professionista abilitato dovrà verificare la corrispondenza tra le spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata e la documentazione esibita da Laura (scontrini, fatture, ecc.). Se vi è corrispondenza, il CAF o il professionista non sarà tenuto a conservare la documentazione relativa alle spese sanitarie non modificate. Tuttavia, dovrà acquisire e conservare i documenti di spesa relativi alle nuove spese sanitarie aggiunte da Laura, nonché il prospetto dettagliato delle spese sanitarie scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Conclusione

La conservazione della documentazione per la dichiarazione dei redditi precompilata segue regole specifiche a seconda che venga presentata senza o con modifiche. Nel primo caso, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, mentre nel secondo caso il CAF o il professionista è tenuto a verificare e conservare la documentazione relativa alle eventuali modifiche apportate, seguendo procedure precise per le spese sanitarie. È fondamentale conoscere queste regole per evitare sanzioni e garantire la corretta gestione della propria posizione fiscale. Inoltre, è essenziale rispettare le norme sulla conservazione digitale dei documenti e sulla protezione dei dati personali, al fine di garantire l’integrità e la riservatezza delle informazioni fiscali.


Domande e Risposte

D: Se presento la dichiarazione precompilata senza modifiche, devo comunque conservare la documentazione relativa alle spese sanitarie?

R: No, se presenti la dichiarazione precompilata senza apportare modifiche, non sei tenuto a esibire gli scontrini della farmacia o altra documentazione relativa alle spese sanitarie comunicate dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate. Il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione di questa documentazione.

D: Cosa succede se apporto delle modifiche alle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata?

R: Nel caso in cui tu apporti delle modifiche alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata, il CAF o il professionista abilitato dovrà verificare la corrispondenza tra le spese indicate e la documentazione esibita (scontrini, fatture, ecc.). In caso di difformità, l’importo delle spese sanitarie verrà modificato, e il CAF o il professionista sarà tenuto ad acquisire e conservare i documenti di spesa relativi alle modifiche apportate, nonché il prospetto dettagliato delle spese sanitarie scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

D: Posso esibire solo il prospetto dettagliato delle spese sanitarie per dimostrare le spese sostenute?

R: Sì, in luogo della documentazione cartacea (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), puoi esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva che attesta la corrispondenza di tale prospetto con quello scaricato dal sistema. Tuttavia, questa procedura semplificata è valida solo se non apporti modifiche alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata.

D: Cosa succede se non conservo correttamente la documentazione richiesta?

R: La mancata conservazione della documentazione richiesta può comportare sanzioni e, in caso di detrazioni, deduzioni o agevolazioni indebitamente fruite, il recupero delle somme da parte dell’Agenzia delle Entrate. È quindi fondamentale rispettare le regole di conservazione per evitare conseguenze negative.

D: Come devo conservare i documenti elettronici relativi alla dichiarazione dei redditi?

R: I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle normative vigenti, come il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e il decreto ministeriale del 17 giugno 2014 per l’ambito tributario. Queste norme stabiliscono requisiti specifici per la conservazione digitale dei documenti, al fine di garantirne l’integrità e l’autenticità nel tempo.

D: Devo adottare particolari accorgimenti se conservo le dichiarazioni contenenti dati sensibili presso un soggetto esterno?

R: Sì, in caso di conservazione presso soggetti esterni delle dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali, come definiti dall’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (ad esempio dati relativi alla salute), è necessario sottoporre tali dichiarazioni ad un’operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente. Ciò garantisce la protezione della riservatezza dei dati sensibili durante la conservazione esterna.

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