L’art. 28, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2021 introduce l’obbligo per le collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.) nel settore sportivo dilettantistico di registrare i dati relativi nel Libro unico del lavoro (LUL). Tale registrazione deve essere effettuata telematicamente nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Mancata Emissione del D.P.C.M.
Tuttavia, per poter adempiere a tale obbligo, è necessaria l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m.) che stabilisca le modalità tecniche e i protocolli informatici. Al momento, tale decreto non è ancora stato pubblicato, nonostante la scadenza fissata per l’iscrizione delle Co.Co.Co. sportive nel LUL fosse prevista per il 30 gennaio 2024.
Situazione di Stallo
Di fronte a questo scenario, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emesso una comunicazione in data 30 gennaio 2024, a poche ore dalla scadenza prevista, per informare che, date le circostanze, non è possibile procedere con l’iscrizione nel LUL come previsto dalla normativa vigente.
Provvedimento dell’INL
La nota dell’INL riconosce l’impossibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di adempiere al termine del 30 gennaio, atteso che la base normativa per farlo, ossia il d.p.c.m., non è stata ancora emanata. In assenza di questo, l’iscrizione non può avvenire.
Proroga dell’Adempimento
Come conseguenza, l’INL ha deciso di sospendere il termine di iscrizione nel LUL, concedendo una proroga fino all’emanazione del d.p.c.m. necessario. Questo provvedimento è di vitale importanza per le associazioni e i collaboratori sportivi che altrimenti si sarebbero trovati inadempienti per cause non imputabili a loro stessi.
Implicazioni per il Settore Sportivo
Questo intervento offre un sollievo temporaneo al mondo sportivo dilettantistico, che era in “fibrillazione” per l’imminente scadenza. L’INL assicura che fornirà ulteriori indicazioni non appena sarà disponibile il decreto attuativo.
Azioni Consigliate
Le associazioni sportive dilettantistiche dovrebbero:
- Tenersi informate sugli sviluppi normativi e sulle nuove scadenze.
- Preparare la documentazione necessaria per essere pronti all’iscrizione non appena il sistema sarà operativo.
- Seguire le indicazioni dell’INL per eventuali nuovi adempimenti.
Riflessioni finali
La nota dell’INL del 30 gennaio 2024 rappresenta un intervento cruciale per garantire la corretta gestione delle procedure burocratiche nel settore sportivo dilettantistico. La proroga dell’adempimento del LUL è una misura essenziale per permettere alle associazioni di rispettare le normative in attesa del necessario d.p.c.m.
Domande e Risposte
1. Qual è la scadenza per l’iscrizione delle co.co.co. sportive nel Libro unico del lavoro (LUL)?
La scadenza per l’iscrizione delle co.co.co. sportive nel Libro unico del lavoro (LUL) è il 30 gennaio di ogni anno, per le collaborazioni intrattenute nell’anno precedente.
2. Quali sono le disposizioni normative che regolano l’iscrizione delle co.co.co. sportive nel LUL?
Le disposizioni normative che regolano l’iscrizione delle co.co.co. sportive nel LUL sono contenute nell’art. 28, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 36/2021.
3. Quali sono i motivi per cui l’iscrizione delle co.co.co. sportive nel LUL non è stata possibile entro la scadenza del 30 gennaio 2024?
L’iscrizione delle co.co.co. sportive nel LUL non è stata possibile entro la scadenza del 30 gennaio 2024 perché il d.p.c.m. che avrebbe dovuto stabilire le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari per l’iscrizione non è stato ancora emanato.
4. Quali sono le conseguenze della sospensione del termine di iscrizione delle co.co.co. sportive nel LUL?
La sospensione del termine di iscrizione delle co.co.co. sportive nel LUL significa che le società sportive non saranno sanzionate per il mancato adempimento dell’obbligo di iscrizione entro il 30 gennaio 2024.
5. Quando verrà emanato il decreto previsto dal comma 5 dell’art. 28 del d.lgs. n. 36/2021?
Non è possibile stabilire con certezza quando verrà emanato il decreto previsto dal comma 5 dell’art. 28 del d.lgs. n. 36/2021. L’Ispettorato nazionale del lavoro si è riservato di fornire nuove indicazioni in merito all’emanazione del decreto.