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La Remissione in Bonis per le Trasmissioni tardive all’ENEA

6 Febbraio, 2024

Il mondo delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica è in continua evoluzione, con una particolare attenzione al rispetto delle scadenze per la trasmissione telematica delle documentazioni necessarie all’ENEA. La puntualità in questi adempimenti è cruciale per beneficiare delle agevolazioni previste, come il noto superbonus 110%. Tuttavia, cosa accade se si manca la scadenza per la trasmissione dell’asseverazione? In questo articolo, esploriamo la remissione in bonis e come questa può essere applicata per sanare eventuali ritardi, salvaguardando così i benefici fiscali dei contribuenti. Si apre una finestra di opportunità per i contribuenti attraverso la figura della remissione in bonis, che merita un’attenta analisi.

Il Contenzioso e la Giurisprudenza Attuale

La questione della natura decadenziale della mancata trasmissione telematica all’ENEA è stata oggetto di numerosi dibattiti. La giurisprudenza di merito, come evidenziato dalla C.G.T. II Lombardia con la sentenza n. 1125/1/23 del 24 marzo 2023, continua a mostrare perplessità, mentre la Cassazione, con la sentenza n. 34151 del 21 novembre 2022, ha confermato la tesi dell’Agenzia delle Entrate sulla perdita del beneficio in caso di mancato rispetto dei termini.

La Possibilità della Remissione in Bonis

Nonostante questo, emerge una possibilità di recupero per i contribuenti: la remissione in bonis, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012. Questa opzione consente di rimediare alla mancata trasmissione telematica dell’asseverazione entro 90 giorni dal termine dei lavori, a condizione che l’asseverazione sia stata validamente predisposta entro il termine.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate, come indicato nella risposta a interpello n. 406 del 31 luglio 2023, conferma l’applicabilità della remissione in bonis per l’ecobonus e il superbonus, ma sottolinea l’importanza di avere un’asseverazione effettivamente predisposta alla data di scadenza.

Asseverazione e Modalità di Trasmissione

L’asseverazione è il documento chiave che attesta la conformità degli interventi effettuati ai requisiti richiesti per l’accesso al superbonus. Esistono due modalità principali per la sua predisposizione:

  1. Asseverazione Online: Se l’asseverazione è stata compilata sul portale informatico ENEA, il sistema genera un codice identificativo IDA, che comprova la sua esistenza e la data di predisposizione.
  2. Asseverazione Offline: Nel caso in cui l’asseverazione sia stata predisposta su carta, ma non ancora compilata online, il tecnico abilitato dovrà attestarne l’esistenza indicando che si tratta di una copia digitale conforme all’originale, con specifica della data di rilascio dell’IDA.

L’Importanza della Tempestività

Il rispetto dei termini per la trasmissione telematica delle asseverazioni è un requisito fondamentale per accedere al superbonus. Il mancato invio nei termini porta a una decadenza del diritto all’agevolazione, come ribadito dalla giurisprudenza di merito e dalla Cassazione. Tuttavia, l’eventuale ritardo nella trasmissione telematica può essere sanato attraverso la remissione in bonis, purché si possa dimostrare l’esistenza di un’asseverazione validamente predisposta entro i termini stabiliti.

Esempi Pratici

Immaginiamo il caso di un contribuente che ha terminato i lavori di ristrutturazione energetica il 1° marzo . La trasmissione telematica dell’asseverazione all’ENEA avrebbe dovuto avvenire entro il 29 maggio, ovvero 90 giorni dopo il completamento dei lavori. Tuttavia, a causa di un disguido, l’asseverazione viene trasmessa il 5 giugno.

Scenario #1: Asseverazione Predisposta e Compilata Online

Se il contribuente aveva già compilato l’asseverazione online prima del 29 maggio, potrà beneficiare della remissione in bonis presentando al Fisco la prova dell’ID Asseverazione rilasciata dal portale ENEA.

Scenario #2: Asseverazione Predisposta ma Non Compilata Online

Se, invece, l’asseverazione fosse stata predisposta su carta, ma non compilata online entro il 29 maggio, sarà necessario che il tecnico abilitato attesti l’esistenza dell’asseverazione alla data del termine previsto.

In entrambi i casi, a condizione di una validamente predisposta asseverazione, il contribuente potrebbe evitare la perdita del superbonus grazie alla remissione in bonis.

Scenario #3: Asseverazione non Predisposta (e Non Compilata Online)

Se i lavori si concludono il 1° marzo ma l’asseverazione non viene predisposta (ne online ne offline) entro il 29 maggio (90 giorni dopo), la remissione in bonis non sarà applicabile, poiché non si verifica la condizione sostanziale dell’esistenza dell’asseverazione alla data di scadenza

Conclusioni

Il diritto alla detrazione fiscale per il superbonus non è irrevocabile e può essere compromesso da errori di natura procedurale. Tuttavia, la remissione in bonis rappresenta una valida soluzione per sanare eventuali inadempienze comunicative. È cruciale che i contribuenti e i professionisti del settore siano consapevoli delle tempistiche e delle modalità operative per usufruire di questa possibilità.


Domande e Risposte

1. Qual è la natura decadenziale della mancata osservanza dell’obbligo di tempestiva trasmissione telematica all’ENEA delle prescritte comunicazioni?

La natura decadenziale della mancata osservanza dell’obbligo di tempestiva trasmissione telematica all’ENEA delle prescritte comunicazioni è già stata oggetto di un nutrito contenzioso con riguardo all’ecobonus e alla trasmissione telematica all’ENEA delle schede previste dalla lett. g) dell’art. 6 comma 1 del DM 159844/2020 (e, in precedenza, della lett. b) dell’art. 4 comma 1 del DM 19 febbraio 2007).

2. Qual è l’effetto decadenziale dai benefici superbonus della mancata trasmissione telematica all’ENEA dell’asseverazione di cui alla lett. a) del comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020 entro 90 giorni dal termine dei lavori?

L’eventuale effetto decadenziale dai benefici superbonus della mancata trasmissione telematica all’ENEA dell’asseverazione di cui alla lett. a) del comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020 entro 90 giorni dal termine dei lavori dovrebbe consentirne la remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012.

3. Qual è la facoltà riconosciuta dalla costante prassi dell’Agenzia delle Entrate con riguardo all’ecobonus e alla trasmissione telematica all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, delle schede previste dalla lett. g) dell’art. 6 comma 1 del DM 159844/2020 e, in precedenza, della lett. b) dell’art. 4 comma 1 del DM 19 febbraio 2007?

La facoltà riconosciuta dalla costante prassi dell’Agenzia delle Entrate con riguardo all’ecobonus e alla trasmissione telematica all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, delle schede previste dalla lett. g) dell’art. 6 comma 1 del DM 159844/2020 e, in precedenza, della lett. b) dell’art. 4 comma 1 del DM 19 febbraio 2007, è quella di avvalersi della remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012.

4. Qual è la convergenza interpretativa dell’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di avvalersi della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, anche con riguardo alla trasmissione, entro 90 giorni dal termine dei lavori, di una copia dell’asseverazione superbonus di cui alla lett. a) del comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020?

La convergenza interpretativa dell’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di avvalersi della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, anche con riguardo alla trasmissione, entro 90 giorni dal termine dei lavori, di una copia dell’asseverazione superbonus di cui alla lett. a) del comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020, si evince dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31 luglio 2023 n. 406.

5. Quali sono le condizioni sostanziali per potersi avvalere della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, per sanare l’omessa trasmissione telematica all’ENEA dell’asseverazione superbonus entro 90 giorni dal termine dei lavori?

Le condizioni sostanziali per potersi avvalere della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, per sanare l’omessa trasmissione telematica all’ENEA dell’asseverazione superbonus entro 90 giorni dal termine dei lavori, consistono appunto nella esistenza, alla data entro cui avrebbe dovuto essere trasmessa, di una asseverazione validamente predisposta.

6. Quali sono le due distinte casistiche che possono verificarsi rispetto alla mancata trasmissione nei termini di una asseverazione superbonus validamente predisposta?

Le due distinte casistiche che possono verificarsi rispetto alla mancata trasmissione nei termini di una asseverazione superbonus validamente predisposta sono:

  • asseverazione validamente predisposta ex art. 2 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni” su modulo tipo di cui all’Allegato 1 e compilata anche on line nel portale informatico ENEA dedicato ex art. 3 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni”;
  • asseverazione validamente predisposta ex art. 2 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni” su modulo tipo di cui all’Allegato 1, ma non compilata anche on line nel portale informatico ENEA dedicato ex art. 3 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni”.

7. Come si comprova l’esistenza dell’asseverazione validamente predisposta, alla data entro cui avrebbe dovuto essere trasmessa telematicamente all’ENEA, nel caso in cui l’asseverazione sia stata validamente predisposta ex art. 2 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni” su modulo tipo di cui all’Allegato 1 e compilata anche on line nel portale informatico ENEA dedicato ex art. 3 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni”?

L’esistenza dell’asseverazione validamente predisposta, alla data entro cui avrebbe dovuto essere trasmessa telematicamente all’ENEA, nel caso in cui l’asseverazione sia stata validamente predisposta ex art. 2 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni” su modulo tipo di cui all’Allegato 1 e compilata anche on line nel portale informatico ENEA dedicato ex art. 3 del decreto medesimo, è comprovata dalla data associata al codice identificativo IDA che il sistema informatico crea e stampiglia sulla copia dell’asseverazione compilata on line.

8. Come si attesta l’esistenza dell’asseverazione validamente predisposta, alla data entro cui avrebbe dovuto essere trasmessa all’ENEA, nel caso in cui l’asseverazione sia stata validamente predisposta ex art. 2 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni” su modulo tipo di cui all’Allegato 1, ma non compilata anche on line nel portale informatico ENEA dedicato ex art. 3 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni”?

L’esistenza dell’asseverazione validamente predisposta, alla data entro cui avrebbe dovuto essere trasmessa all’ENEA, nel caso in cui l’asseverazione sia stata validamente predisposta ex art. 2 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni” su modulo tipo di cui all’Allegato 1, ma non compilata anche on line nel portale informatico ENEA dedicato ex art. 3 del decreto medesimo, deve essere attestata sotto propria responsabilità dal tecnico abilitato, mediante indicazione, nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione, che trattasi di copia digitale generata alla data di rilascio del codice IDA conforme all’originale cartaceo predisposto su modulo tipo di cui all’Allegato 1, sottoscritto e timbrato, in data “x”.

9. La compilazione on line dell’asseverazione è un presupposto di sua valida predisposizione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni”?

La compilazione on line dell’asseverazione non è un presupposto di sua valida predisposizione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 del DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni”, bensì costituisce “solo” una delle fasi procedurali delle modalità di trasmissione telematica all’ENEA, di cui all’art. 3 del decreto medesimo, di una copia digitale dell’asseverazione validamente predisposta ai sensi del già richiamato art. 2.

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