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La notifica via PEC della cartella di pagamento sempre valida, conferma della Cassazione

7 Marzo, 2024

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6040/2024 depositata il 6 marzo 2024, ha affrontato il tema della validità della notifica telematica della cartella di pagamento proveniente da indirizzi PEC non presenti nei pubblici registri. La Suprema Corte ha stabilito che tali notifiche sono da considerarsi valide se hanno raggiunto il loro scopo, ovvero portare a conoscenza del contribuente l’esistenza e il contenuto dell’atto, permettendogli così di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa. La decisione si pone in linea con un precedente delle Sezioni Unite (Sent. n. 15979 del 18/05/2022) e fornisce importanti indicazioni per la gestione delle controversie tributarie legate alle notifiche telematiche.

Il caso in esame

La vicenda processuale ha riguardato una società di capitali che aveva impugnato diverse cartelle di pagamento relative a IRES, IRAP, IVA e ritenute alla fonte per le annualità dal 2009 al 2014, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo dopo aver richiesto un estratto di ruolo. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando cessata la materia del contendere per le cartelle definite attraverso la domanda di definizione agevolata e accogliendo il ricorso per una delle cartelle non definite. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva proposto appello avverso tale decisione, ottenendo una pronuncia favorevole dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Quest’ultima aveva ritenuto legittima la notifica via PEC dell’atto impugnato in formato PDF, indipendentemente dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

Il ricorso in Cassazione e la decisione

Non soddisfatta dell’esito del giudizio di secondo grado, la società contribuente ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 3-bis della L. n. 52 del 1994 e dell’art. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, per aver la CTR ritenuto valida la notifica della cartella proveniente da un indirizzo PEC diverso da quello presente nei pubblici registri. La Suprema Corte, richiamando un precedente delle Sezioni Unite (Sent. n. 15979 del 18/05/2022), ha respinto il ricorso, affermando che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla se ha consentito al destinatario di esercitare compiutamente le proprie difese, senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto. Inoltre, la Cassazione ha evidenziato che una maggiore rigidità formale nelle notifiche digitali è richiesta per l’identificazione dell’indirizzo del destinatario, ma non per quello del mittente. In applicazione di tali principi, il ricorso è stato respinto, con addebito alla ricorrente delle spese di lite e degli importi previsti dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Implicazioni della decisione

L’ordinanza n. 6040/2024 della Corte di Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per la gestione delle controversie tributarie legate alle notifiche telematiche. La decisione conferma l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui la validità della notifica non dipende esclusivamente dalla provenienza dell’atto da un indirizzo PEC presente nei pubblici registri, ma anche dal raggiungimento dello scopo di portare a conoscenza del destinatario l’esistenza e il contenuto dell’atto, consentendogli di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa. Tale interpretazione favorisce una maggiore flessibilità nella valutazione della regolarità delle notifiche telematiche, evitando un eccessivo formalismo che potrebbe pregiudicare l’effettiva tutela dei diritti dei contribuenti.

Allo stesso tempo, la Cassazione ribadisce l’importanza di una maggiore rigidità formale per quanto riguarda l’identificazione dell’indirizzo PEC del destinatario, sottolineando l’onere di quest’ultimo di mantenere aggiornato il proprio casellario. Tale precisazione mira a garantire la certezza e l’affidabilità delle comunicazioni telematiche, assicurando che gli atti raggiungano effettivamente il destinatario.

Conclusioni

In conclusione, l’ordinanza n. 6040/2024 della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulla validità delle notifiche telematiche delle cartelle di pagamento provenienti da indirizzi PEC non presenti nei pubblici registri. La decisione, in linea con il precedente delle Sezioni Unite, privilegia una valutazione sostanziale della regolarità delle notifiche, basata sul raggiungimento dello scopo di portare a conoscenza del contribuente l’esistenza e il contenuto dell’atto, consentendogli di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa. Allo stesso tempo, la Cassazione ribadisce l’importanza di una maggiore rigidità formale per quanto riguarda l’identificazione dell’indirizzo PEC del destinatario, al fine di garantire la certezza e l’affidabilità delle comunicazioni telematiche.

La decisione rappresenta un punto di riferimento per la gestione delle controversie tributarie legate alle notifiche telematiche e contribuisce a delineare un quadro interpretativo più chiaro e bilanciato, in grado di contemperare le esigenze di tutela dei diritti dei contribuenti con quelle di efficienza e celerità delle comunicazioni telematiche.


Domande e risposte

Qual è il principio di diritto enunciato dalla Cassazione riguardo alla validità della notifica telematica delle cartelle di pagamento?
La Cassazione ha affermato che la notifica di una cartella di pagamento proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri è valida se ha raggiunto il suo scopo, ossia portare a conoscenza del contribuente l’esistenza e il contenuto dell’atto, consentendogli di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.

Quali sono le implicazioni pratiche della decisione della Cassazione per la gestione delle controversie tributarie?
La decisione della Cassazione favorisce una maggiore flessibilità nella valutazione della regolarità delle notifiche telematiche, evitando un eccessivo formalismo che potrebbe pregiudicare l’effettiva tutela dei diritti dei contribuenti. Allo stesso tempo, ribadisce l’importanza di una maggiore rigidità formale per quanto riguarda l’identificazione dell’indirizzo PEC del destinatario, al fine di garantire la certezza e l’affidabilità delle comunicazioni telematiche.

Quali sono i requisiti di validità della notifica telematica secondo la Cassazione?
Secondo la Cassazione, una maggiore rigidità formale nelle notifiche digitali è richiesta per l’identificazione dell’indirizzo del destinatario, ma non per quello del mittente. L’importante è che la notifica abbia consentito al destinatario di esercitare compiutamente le proprie difese, senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto.

Qual è stato l’esito del ricorso presentato dalla società contribuente e quali sono le conseguenze?
Il ricorso presentato dalla società contribuente è stato respinto dalla Corte di Cassazione, con addebito delle spese di lite e degli importi previsti dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. La decisione conferma la validità della notifica telematica della cartella di pagamento e la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Quale precedente giurisprudenziale è stato richiamato dalla Cassazione a sostegno della propria decisione?
La Cassazione ha richiamato un precedente delle Sezioni Unite (Sent. n. 15979 del 18/05/2022), che aveva già affermato il principio secondo cui la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla se ha consentito al destinatario di esercitare compiutamente le proprie difese, senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto.

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