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Società di comodo e diniego credito iva: sentenza UE già utilizzabile nei contenziosi in essere.

11 Marzo, 2024

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha recentemente emesso una sentenza che ha dichiarato illegittimo il divieto di detrazione dell’Iva per le società di comodo previsto dall’articolo 30 della legge 724/1994. Questa pronuncia avrà importanti conseguenze sulla disciplina fiscale delle società in comodato e sui rapporti tra contribuenti e autorità fiscali.

La posizione della Corte Ue

La sentenza C-341/22 della Corte Ue ha stabilito che il divieto di detrazione dell’Iva per le società di comodo non è compatibile con il diritto unionale, in quanto viola sia la soggettività passiva che il diritto a detrazione dell’imposta. La Corte ha riconosciuto l’incompatibilità delle interpretazioni fornite dal giudice nazionale in conformità con le norme nazionali e ha richiesto la disapplicazione delle norme in contrasto con le disposizioni della Corte stessa. Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere l’articolo appositamente pubblicato sull’argomento:

La Corte di Giustizia UE boccia l’Italia sulle società di comodo: un punto di svolta per il diritto alla detrazione IVA

Le conseguenze per i contribuenti

A seguito di questa pronuncia, i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di accertamento in cui viene contestata la detrazione Iva oppure un diniego ad una istanza di rimborso del credito potranno presentare un’istanza di autotutela ai sensi dell’articolo 10 quater, lettera c) (purché l’atto sia definitivamente impugnabile e non sia decorso oltre 1 anno dalla sua definitività) o dell’articolo 10 quinquies del nuovo Statuto del contribuente all’Ufficio che ha emesso l’atto, chiedendo l’annullamento per il venir meno del presupposto impositivo.

Effetti della sentenza

Gli effetti della sentenza della Corte Ue che ha dichiarato illegittimo il divieto di detrazione Iva per le società di comodo si estendono a tutte le posizioni aperte dei contribuenti. La sentenza C-341/22 ha statuito l’incompatibilità dell’articolo 30 della legge 724/1994 con le regole che governano il sistema dell’Iva, in quanto viola il diritto unionale sia per quanto riguarda la soggettività passiva che per quanto riguarda il diritto a detrazione dell’imposta.

Contenzioso

Nel caso di contenzioso pendente, sarà opportuno depositare in giudizio una memoria con la quale evidenziare gli effetti della sentenza della Corte Ue e chiedere di disapplicare l’articolo 30 della legge 724/1994, con conseguente accoglimento del ricorso in quanto, essendo venuto meno il presupposto impositivo, l’atto è nullo e illegittimo. Il giudice potrà autonomamente applicare le norme della direttiva, disapplicando l’articolo 30 della legge 724/1994 e accogliendo il ricorso del contribuente.

Se l’Ufficio non interviene in autotutela, si dovrebbe impugnare l’atto, se ancora nei termini, oppure il diniego di autotutela. Il Dlgs 546/1992, come modificato dal Dlgs 220/2023, prevede tra gli atti impugnabili ex articolo 19 il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela facoltativa.


Domande e risposte

D: Qual è stata la decisione della Corte Ue riguardo al divieto di detrazione dell’Iva per le società di comodo?
R: La Corte Ue ha dichiarato illegittimo il divieto di detrazione dell’Iva per le società di comodo, stabilendo che non è compatibile con il diritto unionale.

D: Cosa devono fare i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di accertamento o un diniego di rimborso del credito?
R: In caso di avviso di accertamento o diniego di rimborso, i contribuenti dovranno presentare un’istanza di autotutela ai sensi dell’articolo 10 quater o 10 quinquies del nuovo Statuto del contribuente, chiedendo l’annullamento per il venir meno del presupposto impositivo.

D: Come possono i contribuenti far valere gli effetti della sentenza della Corte Ue in caso di contenzioso pendente?
R: Nel caso di contenzioso pendente, i contribuenti dovranno depositare in giudizio una memoria evidenziando gli effetti della sentenza e chiedendo di disapplicare l’articolo 30 della legge 724/1994. Il giudice potrà autonomamente applicare le norme della direttiva, disapplicando l’articolo in questione e accogliendo il ricorso.

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