Le associazioni non riconosciute, pur essendo una forma associativa diffusa e apprezzata per la sua flessibilità, presentano peculiarità in tema di responsabilità patrimoniale e tributaria che le distinguono nettamente dalle associazioni riconosciute. Mentre queste ultime godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, che esclude la responsabilità degli associati per le obbligazioni contratte dall’ente, le associazioni non riconosciute sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta, che implica una responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione. Questo articolo si propone di esaminare in dettaglio i diversi aspetti della responsabilità nelle associazioni non riconosciute, soffermandosi sulla distinzione tra responsabilità contrattuale e tributaria, e fornendo esempi concreti e spunti di riflessione per una comprensione esaustiva della materia.
L’autonomia patrimoniale imperfetta delle associazioni non riconosciute
A differenza delle associazioni riconosciute, che in virtù della loro autonomia patrimoniale perfetta escludono la responsabilità degli associati per le obbligazioni assunte dall’ente, le associazioni non riconosciute sono contraddistinte da un’autonomia patrimoniale imperfetta. Ciò comporta che coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta siano personalmente e solidalmente responsabili delle obbligazioni contratte, in aggiunta alla garanzia patrimoniale rappresentata dal fondo comune dell’associazione. Questa peculiarità trova il suo fondamento normativo nell’art. 38 del Codice Civile, che sancisce appunto la responsabilità di coloro che hanno agito per l’associazione non riconosciuta. È importante sottolineare che tale responsabilità non è limitata ai soli amministratori o rappresentanti legali dell’ente, ma si estende a tutti coloro che, a vario titolo, abbiano assunto obbligazioni in nome e per conto dell’associazione. Si tratta di una forma di responsabilità che mira a tutelare i terzi che entrano in contatto con l’associazione, garantendo loro una più ampia possibilità di soddisfacimento delle proprie pretese creditorie.
La responsabilità contrattuale nelle associazioni non riconosciute
La responsabilità contrattuale nelle associazioni non riconosciute, come stabilito dalla prevalente giurisprudenza, ricade esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 38 c.c. Questa forma di responsabilità è strettamente connessa all’attività negoziale concretamente posta in essere dal soggetto e alla circostanza che i terzi, nel instaurare il rapporto contrattuale, abbiano fatto affidamento sulla sua solvibilità e sul suo patrimonio personale. È fondamentale evidenziare che tale responsabilità riveste un carattere accessorio rispetto a quella primaria dell’associazione, configurandosi come un’obbligazione solidale di garanzia ex lege. In altre parole, il soggetto che ha agito per l’associazione risponde delle obbligazioni assunte non in via principale, ma in aggiunta e a supporto della responsabilità dell’ente. Questa solidarietà passiva tra associazione e soggetto agente trova la sua ratio nella tutela dei terzi creditori, che possono così contare su una duplice garanzia per il soddisfacimento delle loro ragioni. Tuttavia, è bene precisare che la responsabilità contrattuale del soggetto agente non configura un debito proprio dello stesso, ma rimane pur sempre un’obbligazione dell’associazione, seppur garantita dal patrimonio personale di chi ha agito in suo nome e per suo conto.
La responsabilità tributaria nelle associazioni non riconosciute
Per quanto concerne la responsabilità tributaria nelle associazioni non riconosciute, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato principi parzialmente differenti rispetto a quelli che governano la responsabilità contrattuale. In particolare, per i debiti d’imposta, che trovano la loro fonte non in un rapporto negoziale ma direttamente nella legge, è chiamato a rispondere solidalmente con l’associazione il soggetto che, in virtù del ruolo rivestito, abbia avuto la direzione complessiva dell’ente nel periodo di riferimento. Questa responsabilità solidale riguarda tanto le sanzioni pecuniarie quanto il tributo non corrisposto e si fonda sulla presunzione che il legale rappresentante, proprio in ragione della sua posizione apicale, abbia concorso alle decisioni che hanno portato alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione. Si tratta di una forma di responsabilità più ampia rispetto a quella contrattuale, in quanto prescinde da una concreta attività negoziale posta in essere dal soggetto responsabile e si ricollega, invece, alla sua funzione gestoria e di indirizzo dell’ente. Questa interpretazione estensiva della responsabilità tributaria trova la sua giustificazione nell’esigenza di assicurare una maggiore effettività dell’azione di riscossione dei tributi, coinvolgendo direttamente i vertici dell’associazione che, in ultima istanza, devono ritenersi responsabili delle scelte operate in ambito fiscale.
La posizione del rappresentante legale subentrante
Un aspetto particolarmente delicato della responsabilità tributaria nelle associazioni non riconosciute riguarda la posizione del rappresentante legale subentrante, ovvero di colui che assume la carica sociale in un momento successivo rispetto al periodo di imposta cui si riferiscono gli adempimenti tributari omessi o irregolari. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il nuovo rappresentante legale non può invocare l’esenzione da responsabilità solidale con l’associazione adducendo la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente. Al contrario, egli è comunque tenuto a redigere e presentare la dichiarazione dei redditi, apportando le eventuali rettifiche necessarie, anche se relative ad annualità d’imposta antecedenti al suo insediamento. Questa interpretazione, che può apparire rigorosa, trova il suo fondamento nel principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e nella natura legale dell’obbligazione tributaria. In altri termini, il rappresentante legale subentrante, assumendo la carica, diviene automaticamente responsabile degli adempimenti fiscali dell’associazione, a prescindere dalla sua effettiva partecipazione alla gestione pregressa. Questa soluzione mira ad evitare possibili strumentalizzazioni elusive, impedendo che il semplice avvicendamento nella carica sociale possa essere utilizzato per sottrarsi alle responsabilità tributarie precedentemente maturate.
La responsabilità extracontrattuale nelle associazioni non riconosciute
Accanto alla responsabilità contrattuale e tributaria, nelle associazioni non riconosciute può profilarsi anche una responsabilità di natura extracontrattuale, ai sensi del principio generale sancito dall’art. 2043 c.c. In base a tale norma, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno. In ambito associativo, questa forma di responsabilità può assumere rilevanza, ad esempio, nell’ipotesi in cui, durante una manifestazione organizzata dall’associazione, un partecipante riporti lesioni a causa dell’inosservanza delle necessarie misure di sicurezza. In tal caso, il soggetto che ha curato l’organizzazione dell’evento per conto dell’associazione potrà essere chiamato a rispondere dei danni unitamente all’ente, in applicazione del principio di responsabilità solidale. Occorre precisare che, mentre la responsabilità contrattuale e tributaria trovano il loro specifico fondamento normativo rispettivamente nell’art. 38 c.c. e nelle disposizioni fiscali, la responsabilità extracontrattuale si ricollega al generale principio del neminem laedere, che impone a chiunque di non arrecare danno ad altri con il proprio comportamento. In questo caso, quindi, la responsabilità del soggetto agente non discende dal suo ruolo formale all’interno dell’associazione, ma dalla concreta attività svolta e dalla violazione delle regole di diligenza e prudenza che devono informare l’agire di ciascuno.
Esempi pratici
Di seguito si forniscono alcun esempi pratici
Esempio #1
L’associazione culturale non riconosciuta “Musicalmente” stipula un contratto di fornitura per l’acquisto di strumenti musicali. In caso di inadempimento, il fornitore potrà agire non solo nei confronti dell’associazione, ma anche del soggetto che ha sottoscritto il contratto in nome e per conto della stessa, in forza del principio di responsabilità contrattuale sancito dall’art. 38 c.c.
Esempio #2
Il presidente dell’associazione sportiva non riconosciuta “Sport e salute” omette di versare l’IVA dovuta per l’anno 2022. In questo caso, egli sarà chiamato a rispondere in solido con l’associazione per il mancato pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni, in applicazione del principio di responsabilità tributaria del legale rappresentante.
Esempio #3
Durante una fiera organizzata dall’associazione non riconosciuta “Sapori regionali”, un visitatore subisce una caduta a causa di un pavimento scivoloso non adeguatamente segnalato. In tal caso, il responsabile dell’organizzazione dell’evento potrà essere chiamato a risarcire il danno unitamente all’associazione, in base al principio di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Esempio #4
L’associazione non riconosciuta “Volontari del soccorso” nomina un nuovo presidente, che subentra nella carica a partire dal mese di settembre 2023. Nonostante la sua recente nomina, egli sarà tenuto a predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’intero anno 2023, rispondendo in solido con l’associazione per eventuali omissioni o irregolarità, anche se relative al periodo precedente al suo insediamento.
Domande e risposte
D: In cosa si distingue la responsabilità patrimoniale delle associazioni riconosciute rispetto a quella delle associazioni non riconosciute?
R: La principale differenza risiede nel fatto che nelle associazioni riconosciute, in virtù della loro autonomia patrimoniale perfetta, delle obbligazioni risponde esclusivamente l’ente con il proprio patrimonio, mentre nelle associazioni non riconosciute, caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta, coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione sono personalmente e solidalmente responsabili delle obbligazioni assunte, in aggiunta alla garanzia patrimoniale del fondo comune.
D: Chi è tenuto a rispondere delle obbligazioni contrattuali nelle associazioni non riconosciute?
R: Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità contrattuale grava in via esclusiva sui soggetti che hanno concretamente agito in nome e per conto dell’associazione, assumendo obbligazioni negoziali. Tale responsabilità si fonda sull’affidamento riposto dai terzi sulla solvibilità e sul patrimonio personale di tali soggetti e riveste carattere accessorio rispetto a quella primaria dell’associazione.
D: Come si configura la responsabilità tributaria nelle associazioni non riconosciute e chi ne è il soggetto?
R: In ambito tributario, per i debiti d’imposta che trovano la loro fonte direttamente nella legge, è chiamato a rispondere in solido con l’associazione il soggetto che, in ragione del ruolo apicale rivestito, abbia avuto la direzione complessiva dell’ente nel periodo di riferimento. Questa responsabilità solidale, che riguarda sia le sanzioni pecuniarie che il tributo non corrisposto, si fonda sulla presunzione di concorso del legale rappresentante nelle decisioni che hanno generato obbligazioni tributarie per conto dell’associazione.
D: Il rappresentante legale subentrante di un’associazione non riconosciuta può invocare l’esenzione da responsabilità solidale per gli adempimenti tributari relativi a periodi antecedenti al suo insediamento?
R: No, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rappresentante legale subentrante non può sottrarsi alla responsabilità solidale con l’associazione per gli adempimenti tributari pregressi, invocando la mancata ingerenza nella passata gestione dell’ente. Al contrario, assumendo la carica, egli diviene automaticamente responsabile della redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se relativa ad annualità d’imposta precedenti al suo insediamento, nonché dell’effettuazione delle eventuali rettifiche necessarie.