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La Costituzione e il nuovo Statuto delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, cenni introduttivi

22 Marzo, 2024

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) rappresentano un pilastro fondamentale del sistema sportivo italiano, offrendo a migliaia di appassionati l’opportunità di praticare sport a livello amatoriale. Tuttavia, la costituzione e la gestione di un’ASD richiedono il rispetto di specifiche norme e requisiti, recentemente oggetto di importanti modifiche con la Riforma dello Sport (D.lgs. n. 36 del 2021). In questo articolo, esploreremo nel dettaglio le novità introdotte dalla riforma, focalizzandoci sugli aspetti chiave come le modalità di costituzione, i requisiti statutari obbligatori, l’incompatibilità delle cariche sociali e le attività secondarie consentite.

Modalità di costituzione delle ASD

La costituzione di un’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta richiede obbligatoriamente la forma dell’atto pubblico, redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. Al contrario, per le ASD non riconosciute, la legge non prescrive particolari formalità, consentendo la costituzione mediante scrittura privata o addirittura in forma orale. Tuttavia, ai fini del riconoscimento sportivo, anche le ASD non riconosciute devono necessariamente dotarsi di un atto costitutivo in forma scritta, che può assumere la veste dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata o della scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate. L’atto costitutivo deve contenere, oltre alla volontà di associarsi e allo scopo dell’ente, l’indicazione della sede legale. Il numero minimo di persone richiesto per costituire un’ASD è di tre (presidente, vicepresidente e segretario).

Per i dettagli pratici in merito alla costituzione di un ente associativo (riconosciuto e non riconosciuto) si rimanda ad un successivo contributo,

Lo statuto dell’ASD

Accanto all’atto costitutivo, l’altro documento fondamentale per un’ASD è lo statuto, che ne disciplina nel dettaglio il funzionamento interno, le finalità, la composizione e i poteri degli organi, i diritti e doveri degli associati e la gestione patrimoniale. Lo statuto deve essere redatto in conformità alle disposizioni degli articoli 7 e 8 del D.lgs. n. 36/2021, che hanno introdotto rilevanti novità rispetto alla normativa previgente. Tra i contenuti obbligatori dello statuto rientrano:

  • Denominazione: deve contenere il riferimento alla finalità sportiva dilettantistica ed essere indicata in tutti i segni distintivi e le comunicazioni al pubblico.
  • Oggetto sociale: va specificato l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese formazione, didattica, preparazione e assistenza. È ora espressamente consentito prevedere attività secondarie.
  • Assenza di scopo di lucro: è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, che vanno interamente destinati al perseguimento delle finalità istituzionali.
  • Democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati: lo statuto deve ispirarsi a principi di democrazia interna e garantire pari diritti a tutti gli associati, prevedendo l’elettività delle cariche sociali (salvo per le società sportive in forma di società di capitali o cooperative).
  • Modalità di approvazione dei rendiconti: è obbligatoria la redazione di rendiconti economico-finanziari, da approvare annualmente secondo le modalità stabilite dallo statuto.
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi: principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bi- lanci o rendiconti;
  • Modalità di scioglimento e devoluzione del patrimonio: lo statuto deve prevedere le modalità di scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi.

I requisiti statutari fin qui indicati devono essere ulteriormente implementati qualora l’ente sportivo dilettantistico intenda fruire delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 148 del TUIR e 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972 e, dal 1° gennaio 2024, art. 10, comma 4, dello stesso decreto, includendo nel proprio statuto le ulteriori clausole specificate da questi indicate.

Le clausole statutarie per beneficiare delle agevolazioni fiscali

Ai sensi dell’art. 148, comma 8, del D.P.R. n. 917/1986, le disposizioni agevolative si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

  • divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del Codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del Codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Adempimenti successivi alla costituzione

Una volta costituita, l’ASD dovrà richiedere l’attribuzione del codice fiscale, che ne rappresenta l’elemento identificativo nei rapporti con la pubblica amministrazione. Ottenuto il codice fiscale, sarà necessario provvedere alla registrazione degli atti costitutivi e degli statuti redatti in forma scritta presso l’Agenzia delle Entrate. Per godere delle agevolazioni fiscali riservate alle ASD, è necessario iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, previa verifica della conformità dello statuto alle disposizioni di legge. Le ASD già esistenti dovranno adeguare i propri statuti alle nuove norme entro il 30 giugno 2024, pena la cancellazione d’ufficio dal Registro.

Requisiti ulteriori per la “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici

Le ASD che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali in materia di “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici versati da soci, associati e tesserati (art. 148 co. 8 TUIR e norme IVA collegate) devono inserire nel proprio statuto, redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ulteriori clausole rispetto a quelle generali sopra esaminate. In particolare, è richiesto che:

  • Le finalità istituzionali siano dirette allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica.
  • I contributi associativi non siano trasmissibili né rivalutabili.
  • Le eventuali operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione) siano deliberate dall’assemblea straordinaria e, in caso di scioglimento, sia prevista la devoluzione del patrimonio ai fini sportivi.
  • Sia esplicitamente escluso l’esercizio di attività commerciali, salvo quelle marginali o strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Incompatibilità e inconferibilità delle cariche sociali

La riforma ha introdotto rilevanti novità anche in tema di governance delle ASD, prevedendo specifiche ipotesi di incompatibilità e inconferibilità delle cariche sociali. In particolare, è ora previsto che:

  • Nelle ASD che svolgono attività sportiva di livello nazionale, le cariche di presidente, vicepresidente, amministratore delegato e membro degli organi di gestione non possono essere conferite a chi abbia riportato condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione;
  • Le stesse cariche, inoltre, sono incompatibili con incarichi elettivi e di governo presso pubbliche amministrazioni e con qualsiasi altra carica sociale all’interno di altre associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione o Disciplina sportiva.
    Gli amministratori delle ASD non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione o Disciplina sportiva nell’ambito della stessa circoscrizione territoriale.

Queste disposizioni mirano a garantire una maggiore trasparenza e indipendenza nella gestione delle ASD, evitando possibili conflitti di interesse o commistioni tra incarichi pubblici e ruoli dirigenziali nel mondo sportivo dilettantistico.

Attività secondarie e strumentali

Una delle principali novità della riforma è l’espressa previsione della possibilità, per le ASD, di esercitare attività diverse da quelle sportive dilettantistiche, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Tale facoltà deve essere espressamente prevista nell’atto costitutivo o nello statuto e deve rispettare i limiti e i criteri che saranno definiti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità delegata in materia di sport. Si tratta di una significativa apertura rispetto al passato, che consentirà alle ASD di diversificare le proprie attività e fonti di finanziamento, pur sempre nel rispetto del carattere prevalente dell’attività sportiva dilettantistica. Resta ferma la distinzione tra il concetto civilistico di attività secondarie e strumentali e quello fiscale di attività “connesse”, rilevante ai fini delle agevolazioni previste dalla Legge 398/1991 e dell’art. 148 del TUIR.

L’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Un passaggio fondamentale per il riconoscimento e l’operatività delle ASD è rappresentato dall’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD), tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iscrizione al Registro costituisce condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, nonché per stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Per iscriversi al Registro, le ASD devono presentare apposita domanda, allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’ultimo rendiconto economico-finanziario approvato, oltre alla dichiarazione di conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e alla documentazione attestante l’affiliazione a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

La responsabilità degli amministratori

Gli amministratori delle ASD sono responsabili per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto per l’amministrazione dell’ente. In particolare, essi rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte dall’associazione durante il loro mandato, salvo che provino di essere esenti da colpa o che i fatti dannosi siano imputabili esclusivamente ad altri amministratori. Inoltre, gli amministratori sono responsabili penalmente per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, qualora ne vengano accertati i presupposti. È dunque essenziale, per chi assume incarichi di amministrazione in un’ASD, agire con diligenza, prudenza e nel rispetto delle norme di legge e statutarie, adottando tutti gli accorgimenti necessari per prevenire e gestire i rischi connessi all’attività dell’ente.

Le particolarità delle Società Sportive Dilettantistiche

Accanto alle ASD in senso stretto, la normativa riconosce e disciplina anche le società sportive dilettantistiche (SSD), costituite in forma di società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) o di società cooperativa. Pur condividendo con le ASD la finalità sportiva dilettantistica e l’assenza di scopo di lucro, le SSD presentano alcune significative differenze sul piano organizzativo e gestionale, derivanti dalla loro natura societaria. In particolare:

  • Le SSD sono soggette alle norme del codice civile in materia di società, oltre che alle disposizioni specifiche dettate per le associazioni e società sportive dilettantistiche.
  • Gli organi sociali delle SSD (assemblea dei soci, organo amministrativo, organo di controllo) sono disciplinati dalle norme del codice civile, con alcune deroghe previste dalla normativa sportiva.
  • Nelle SSD è consentita la distribuzione indiretta di utili ai soci, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge (ad esempio, attraverso la distribuzione di riserve disponibili o il pagamento di compensi e rimborsi spese agli amministratori e collaboratori).
  • Le SSD sono soggette agli obblighi contabili e fiscali previsti per le società commerciali, ferma restando la possibilità di optare per il regime agevolato della Legge 398/1991 al ricorrere dei requisiti.

Nonostante queste differenze, anche le SSD devono rispettare i principi fondamentali della prevalenza dell’attività sportiva dilettantistica e dell’assenza di scopo di lucro, nonché conformarsi alle disposizioni statutarie obbligatorie previste per le ASD in tema di oggetto sociale, democraticità interna e devoluzione del patrimonio.

Esempi pratici

Di seguito vengono forniti alcuni esempi pratici

Esempio #1

L’ASD “Nuoto Libero” intende modificare il proprio statuto per prevedere, accanto all’attività sportiva dilettantistica, l’organizzazione di corsi di formazione per istruttori e allenatori. Prima di procedere alla modifica statutaria, l’associazione verifica che tale attività possa rientrare tra quelle secondarie e strumentali consentite dalla nuova normativa e che siano rispettati i limiti e i criteri previsti dal decreto attuativo.

Esempio #2

Il signor Rossi, presidente dell’ASD “Volley Amatori”, viene eletto consigliere comunale nella sua città. Alla luce delle nuove norme in materia di incompatibilità delle cariche sociali, il signor Rossi è costretto a dimettersi dalla carica di presidente dell’ASD, non potendo cumularla con l’incarico elettivo presso la pubblica amministrazione.

Esempio #3

L’ASD “Danza e Benessere” intende avvalersi delle agevolazioni fiscali sui corrispettivi specifici versati dai propri associati. A tal fine, provvede ad adeguare il proprio statuto, inserendo le clausole richieste dalla normativa fiscale e provvedendo alla registrazione del documento presso l’Agenzia delle Entrate. Solo a seguito di tali adempimenti, l’ASD potrà considerare “decommercializzati” i corrispettivi percepiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti.

Esempio #4

L’ASD “Basket in Progress” presenta domanda di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, allegando tutta la documentazione richiesta (atto costitutivo, statuto, rendiconto, dichiarazione privacy, affiliazione a Federazione). Dopo le opportune verifiche, il Dipartimento per lo Sport provvede all’iscrizione dell’ASD al Registro, consentendole di accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni fiscali previste.

Esempio #5

La SSD “Tennis Club Roma”, costituita in forma di S.r.l., prevede nello statuto la possibilità di distribuire ai soci fino al 30% degli utili di esercizio, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge. Nonostante tale previsione, la società mantiene il carattere di sportiva dilettantistica, essendo l’attività sportiva prevalente e non perseguendo scopo di lucro.

Esempio #6

Il signor Bianchi, presidente dell’ASD “Ginnastica per Tutti”, stipula un contratto di sponsorizzazione particolarmente oneroso per l’associazione, senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci. A seguito dell’inadempimento dell’ASD, la società sponsor agisce in giudizio per il risarcimento del danno. Il signor Bianchi, in qualità di amministratore, potrebbe essere chiamato a rispondere solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni assunte, salvo provi di aver agito con la diligenza richiesta dalla legge e dallo statuto.


Domande e risposte:

D: Quali sono i principali adempimenti richiesti alle ASD per iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche?
R: Per iscriversi al Registro, le ASD devono presentare apposita domanda, allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’ultimo rendiconto economico-finanziario approvato, oltre alla dichiarazione di conformità alla normativa privacy e alla documentazione attestante l’affiliazione a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

D: Quali sono le principali differenze tra associazioni e società sportive dilettantistiche?
R: Le società sportive dilettantistiche (SSD) si distinguono dalle ASD per la loro natura societaria (sono costituite in forma di società di capitali o cooperative) e per alcune particolarità organizzative e gestionali, pur condividendo la finalità sportiva dilettantistica e l’assenza di scopo di lucro. In particolare, nelle SSD è consentita la distribuzione indiretta di utili ai soci (entro certi limiti) e si applicano gli obblighi contabili e fiscali previsti per le società commerciali, ferma restando la possibilità di optare per il regime agevolato della Legge 398/1991.

D: Quali sono i principali profili di responsabilità degli amministratori di un’ASD?
R: Gli amministratori delle ASD sono responsabili civilmente per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto per l’amministrazione dell’ente, rispondendo solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte durante il loro mandato (salvo prova contraria). Inoltre, essi possono essere chiamati a rispondere penalmente per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, qualora ne vengano accertati i presupposti.D: Quali sono le principali novità introdotte dalla riforma in tema di governance delle ASD?R: La riforma ha previsto specifiche ipotesi di incompatibilità e inconferibilità delle cariche sociali, volte a garantire una maggiore trasparenza e indipendenza nella gestione delle ASD. In particolare, sono state introdotte limitazioni per chi abbia riportato condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione e per chi ricopra incarichi elettivi o di governo presso pubbliche amministrazioni o altre ASD affiliate alla medesima Federazione o Disciplina sportiva.

D: Cosa si intende per attività secondarie e strumentali delle ASD?
R: Si tratta di attività diverse da quelle sportive dilettantistiche che le ASD possono esercitare, purché espressamente previste nell’atto costitutivo o nello statuto e nel rispetto di specifici limiti e criteri che saranno definiti con un apposito decreto. Tali attività devono comunque rimanere secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali di natura sportiva dilettantistica.

D: Quali sono i requisiti ulteriori richiesti alle ASD per godere delle agevolazioni fiscali sui corrispettivi specifici?
R: Per beneficiare della “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici versati da soci, associati e tesserati, le ASD devono inserire nel proprio statuto, redatto nelle forme previste, clausole aggiuntive rispetto a quelle generali. In particolare, è richiesto che le finalità istituzionali siano dirette allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, che i contributi associativi non siano trasmissibili né rivalutabili, che sia escluso l’esercizio di attività commerciali (salvo quelle marginali o strettamente funzionali) e che sia prevista la devoluzione del patrimonio ai fini sportivi in caso di scioglimento.

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