Il Riconoscimento ai fini sportivi rappresenta un aspetto cruciale per gli enti sportivi dilettantistici, non solo per la certificazione della natura delle attività svolte, ma anche per le significative implicazioni fiscali che ne derivano. Questo riconoscimento, infatti, costituisce il presupposto essenziale per accedere a un regime fiscale agevolato, pensato per sostenere e promuovere lo sviluppo dello sport dilettantistico in Italia.
La Riforma dello Sport, entrata in vigore negli ultimi anni, ha introdotto importanti novità in materia di Riconoscimento ai fini sportivi, ridefinendo le competenze e le procedure per l’ottenimento di tale qualifica. Comprendere appieno questi cambiamenti e le loro conseguenze sul piano fiscale è fondamentale per tutti gli enti sportivi dilettantistici che desiderano operare in conformità alle normative vigenti e beneficiare delle agevolazioni previste.
Uno degli aspetti più rilevanti della Riforma è l’istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), che ha sostituito il precedente registro tenuto dal CONI. L’iscrizione al RASD, subordinata al Riconoscimento ai fini sportivi, è diventata condizione imprescindibile per usufruire dei benefici fiscali riservati agli enti sportivi dilettantistici.
Tra le agevolazioni fiscali di cui possono godere gli enti iscritti al RASD, si annoverano la riduzione dell’IRES sugli eventuali utili derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse a quelle istituzionali, l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative, nonché la possibilità di optare per regimi forfetari semplificati per la determinazione del reddito imponibile.
Inoltre, il Riconoscimento ai fini sportivi permette agli enti di accedere a contributi pubblici e finanziamenti destinati al settore sportivo, nonché di godere di ulteriori vantaggi fiscali legati alle erogazioni liberali ricevute e alle sponsorizzazioni.
Alla luce di queste considerazioni, appare evidente come il Riconoscimento ai fini sportivi e la conseguente iscrizione al RASD siano passaggi fondamentali per gli enti sportivi dilettantistici, non solo per attestare la natura delle proprie attività, ma anche per beneficiare di un quadro fiscale favorevole che ne supporti la crescita e lo sviluppo.
Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio le novità introdotte dalla Riforma dello Sport in materia di Riconoscimento ai fini sportivi, illustrando le procedure da seguire per l’ottenimento di tale qualifica e le implicazioni fiscali che ne conseguono. L’obiettivo è fornire agli enti sportivi dilettantistici una guida completa e aggiornata per orientarsi nel nuovo scenario normativo e trarre il massimo vantaggio dalle opportunità offerte dal sistema.
Riconoscimento ai fini sportivi e criticità
Il riconoscimento ai fini sportivi degli enti sportivi dilettantistici è stato oggetto di significative modifiche con la Riforma dello Sport. A partire dal 1° luglio 2023, tale compito, precedentemente affidato al CONI, è diventato di competenza degli enti di affiliazione (FSN, DSA, EPS), che ne sono direttamente responsabili. Tuttavia, questo cambiamento ha generato alcune criticità dovute alla mancanza di un inquadramento giuridico sistematico e di un adeguato coordinamento normativo tra le singole disposizioni e l’impianto normativo della riforma.
In particolare, l’art. 10 del D.lgs. n. 36 del 2021 limita il riconoscimento ai fini sportivi alle sole ASD e SSD, confermando che il modello di ente preso a riferimento dalla riforma sia essenzialmente composto dal duo associazione/società. L’estensione soggettiva agli enti del Terzo Settore (ETS), in assenza di un inquadramento giuridico sistematico e di un coordinamento normativo, genera problematiche applicative.
Inoltre, sul piano oggettivo, emergono criticità riguardanti le attività che, pur rientrando nell’ampia nozione di sport, non sono rappresentate dalle discipline riconosciute dagli organismi sportivi. Una lettura strettamente letterale delle disposizioni contrasterebbe con l’intenzione del legislatore di ampliare il novero delle attività da considerare sportive, escludendo dal riconoscimento i soggetti che svolgono attività sportive non rientranti tra quelle riconosciute dal CONI.
Una possibile soluzione, attraverso un’interpretazione sistematica, si basa sul combinato disposto dell’art. 5 del D.lgs. n. 39 del 2021 e dell’art. 6, secondo comma, del “Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”. Nelle ipotesi di enti non affiliati e/o che non svolgono attività riconosciute dal CONI, è il Dipartimento per lo sport a riconoscerli ai fini sportivi, procedendo all’iscrizione nell’apposito registro all’esito positivo della verifica.
In conclusione, sono deputati al riconoscimento degli enti ai fini sportivi:
- gli organismi sportivi, con riferimento agli enti affiliati;
- il Dipartimento per lo sport per il resto degli enti.
Certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’ente e iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD)
A decorrere dal 31 agosto 2022, con l’entrata in vigore del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, è stato istituito presso il Dipartimento per lo sport il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Il RASD assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici e rappresenta l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica.
Ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.lgs. 36/2021, nonché ogni ente che chiede l’accertamento della sua natura di ente sportivo dilettantistico ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.lgs. 39/2021, deve iscriversi al RASD per accedere a benefici e contributi pubblici in materia di sport.
L’iscrizione di un ente nel RASD certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta, per tutti gli effetti previsti dall’ordinamento. Il RASD sostituisce a tutti gli effetti il precedente registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il CONI.
La disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del registro è stata definita inizialmente con il Regolamento approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 5 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 39 del 2021. Successivamente, tale provvedimento è stato sostituito dal Decreto del 24 marzo 2023 del Dipartimento dello sport, che ha approvato un nuovo Regolamento. Tuttavia, le previsioni di quest’ultimo non erano coordinate con le disposizioni del c.d. “Correttivo bis” (D.lgs. 19 agosto 2023, n. 120), soprattutto riguardo alla procedura di accreditamento presso il Dipartimento dello sport delle attività svolte da enti al di fuori delle discipline riconosciute dal CONI.
Tali aspetti sono stati affrontati con il Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 29 gennaio 2024, che ha approvato il nuovo Regolamento contenente la “disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”. Tra le principali novità si evidenziano:
- l’individuazione della procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI dal CIP;
- la definizione della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni sportive dilettantistiche.
Il RASD è interamente gestito con modalità telematiche attraverso la società Sport e Salute S.p.a., di cui si avvale il Dipartimento per lo sport per la gestione del registro stesso nonché per l’esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell’attività dell’ente sportivo dilettantistico e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione al registro.
Il RASD si compone di una sezione “ordinaria” e di una “speciale” (rectius “dedicata”): nella prima sono iscritti tutti gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva; nella seconda sono iscritte società e associazioni sportive riconosciute da Federazioni Sportive Paralimpiche e Discipline Sportive Paralimpiche, riconosciute dal CIP.
Dal punto di vista soggettivo, possono iscriversi tutti gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti ai fini sportivi che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all’art. 6 del D.lgs. n. 36/2021 (associazioni riconosciute e non, società di capitali e cooperative ecc.), i cui atti costitutivi e statuti siano conformi alle previsioni di cui agli artt. 7 e 8, del D.lgs. n. 36 del 2021. A livello oggettivo, l’iscrizione è riservata agli enti che svolgano effettiva e comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa.
Nel caso in cui l’ente è affiliato ad un organismo sportivo, la domanda di iscrizione deve essere inviata al Dipartimento per lo sport dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall’Ente di Promozione Sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, ed attestano la corrispondenza del richiedente alle finalità istituzionali della Federazione, Disciplina o Ente sportivo affiliante.
Nel caso di enti non affiliati, la domanda di iscrizione deve essere inviata direttamente dall’interessato al Dipartimento per lo sport che procede alla verifica della natura sportiva dell’attività svolta dall’ente richiedente, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 39 del 2021, attraverso una Commissione appositamente istituita. All’esito positivo della verifica, il Dipartimento per lo sport attesta la natura dilettantistica dell’attività svolta e procede all’iscrizione nel registro.
Esempi pratici
Di seguito si forniscono alcuni esempi pratici
Esempio #1
L’associazione sportiva dilettantistica “Sport per tutti” è affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI. Per iscriversi al RASD, l’associazione dovrà inviare la domanda di iscrizione attraverso la Federazione affiliante, che verificherà la conformità dello statuto ai principi previsti nel proprio statuto e attesterà la corrispondenza dell’associazione alle finalità istituzionali della Federazione stessa.
Esempio #2
La società sportiva dilettantistica “Nuovi orizzonti” svolge un’attività sportiva innovativa non ancora riconosciuta dal CONI. Per iscriversi al RASD, la società dovrà inviare la domanda di iscrizione direttamente al Dipartimento per lo sport, che procederà alla verifica della natura sportiva dell’attività svolta attraverso un’apposita Commissione. In caso di esito positivo, il Dipartimento attesterà la natura dilettantistica dell’attività e procederà all’iscrizione nel registro.
Domande e risposte
D: Cosa succede se un ente sportivo dilettantistico svolge attività non riconosciute dal CONI?
R: In questo caso, l’ente può comunque richiedere l’iscrizione al RASD presentando domanda direttamente al Dipartimento per lo sport, che procederà alla verifica della natura sportiva dell’attività svolta attraverso un’apposita Commissione. In caso di esito positivo, il Dipartimento attesterà la natura dilettantistica dell’attività e procederà all’iscrizione nel registro.
D: Quali sono i vantaggi dell’iscrizione al RASD?
R: L’iscrizione al RASD certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dall’ente, consentendo l’accesso a benefici e contributi pubblici in materia di sport previsti dall’ordinamento.
D: Cosa succede agli enti già iscritti al registro del CONI?
R: Il RASD sostituisce a tutti gli effetti il precedente registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il CONI. Pertanto, gli enti già iscritti a tale registro dovranno provvedere all’iscrizione al RASD per continuare a godere dei benefici connessi.