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L’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche: approfondimento e dettagli pratici dettagli pratici

29 Marzo, 2024

La riforma dello sport, introdotta con il D.lgs. n. 36/2021, ha portato significativi cambiamenti nel settore dello sport dilettantistico in Italia. L’ampliamento del concetto di sport e la ridefinizione dei requisiti per il riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici hanno aperto nuove prospettive e generato interrogativi riguardo alle attività che questi enti devono svolgere per ottenere e mantenere l’iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). In questo articolo, esploreremo nel dettaglio le novità introdotte dalla riforma, analizzando le definizioni di attività sportiva, didattica e formativa, e fornendo chiarimenti sui requisiti necessari per il riconoscimento ai fini sportivi.

Il nuovo concetto di sport

La riforma ha adottato un’interpretazione più ampia del concetto di sport, superando la tradizionale visione legata al riconoscimento delle discipline da parte del CONI. L’art. 2 del D.lgs. n. 36/2021 definisce lo sport come “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli“. Questa definizione inclusiva ha permesso di ampliare l’oggetto sociale degli enti sportivi dilettantistici, includendo una gamma più vasta di attività individuate dal Dipartimento dello Sport.

Attività sportive, didattiche e formative

Uno dei punti cruciali della riforma riguarda la definizione delle attività che gli enti sportivi dilettantistici devono svolgere per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi. L’art. 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2021 stabilisce che le ASD e SSD debbano svolgere “attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica“. Tuttavia, l’art. 2 lett. gg) dello stesso decreto e l’art. 5 del regolamento del nuovo registro utilizzano l’espressione “compresa” invece di “nonché”, indicando che gli enti svolgano “attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa”.

Questa apparente discrepanza terminologica ha sollevato interrogativi sull’alternatività o complementarità delle attività sportive agonistiche e didattiche. Sebbene la precedente disciplina fosse foriera di incertezze, con orientamenti contrastanti all’interno dello stesso CONI, un’interpretazione estensiva sembra più in linea con lo spirito della riforma. Considerare l’attività sportiva in senso ampio, includendo anche l’insegnamento e la didattica, risponde alle istanze di autonomia dell’attività agonistica rispetto ad altre forme di pratica sportiva e valorizza il ruolo culturale, educativo e sociale dello sport.

Definizioni e requisiti

La riforma ha confermato e ampliato le definizioni di attività sportiva, didattica e formativa già presenti nel regolamento di funzionamento del Registro CONI 2.0. L’art. 2 del regolamento di funzionamento del RASD definisce l’attività sportiva come “l’organizzazione, da parte di un ente sportivo dilettantistico, e/o la sua partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, indette da enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro oppure approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi e all’affiliazione dell’ente sportivo dilettantistico”.

L’attività didattica, invece, comprende “i corsi di avviamento, istruzione, formazione e specializzazione degli enti iscritti al registro e i corsi finalizzati alla formazione, all’istruzione e all’aggiornamento dei tecnici, degli istruttori, degli operatori e degli arbitri/giudici di gara, o destinati alla promozione della pratica sportiva“, mentre l’attività formativa include “l’attività di formazione e aggiornamento dei tesserati dell’ente e l’organizzazione di seminari e convegni aventi ad oggetto materie legate allo sport in generale“.

Oltre a ciò, la riforma ha introdotto due novità: l’esercizio delle attività in maniera “stabile e principale” e la gestione delle attività accanto all’organizzazione. L’art. 5 del D.lgs. n. 36/2021 richiede che l’attività sportiva sia svolta in via prevalente rispetto alle altre e che l’ente preveda non solo l’organizzazione, ma anche la gestione delle attività dilettantistiche.

Esempi pratici

Di seguito si forniscono alcuni esempi pratici

Esempio #1

Una società sportiva dilettantistica che gestisce una scuola di calcio e organizza corsi di avviamento per bambini, senza partecipare a competizioni agonistiche, può ottenere il riconoscimento ai fini sportivi. L’attività didattica, comprendente i corsi di avviamento e istruzione, è considerata sufficiente per l’iscrizione al RASD.

Esempio #2

Un’associazione sportiva dilettantistica che si dedica principalmente all’organizzazione di corsi di fitness e attività motorie, svolgendo occasionalmente eventi competitivi, può comunque essere iscritta al RASD. L’interpretazione estensiva della riforma consente di considerare l’attività didattica e formativa come parte integrante dell’attività sportiva dilettantistica, anche in assenza di una prevalente attività agonistica.

Esempio #2

Un ente sportivo dilettantistico che organizza seminari e convegni su tematiche legate allo sport, oltre a gestire corsi di aggiornamento per i propri tesserati, può ottenere il riconoscimento ai fini sportivi. L’attività formativa, comprendente iniziative di formazione e aggiornamento, rientra nel concetto di attività sportiva dilettantistica previsto dalla riforma.


Domande e risposte

D: Un ente sportivo dilettantistico può svolgere solo attività didattiche senza partecipare a competizioni agonistiche?
R: Sì, l’interpretazione estensiva della riforma consente di considerare l’attività didattica come sufficiente per il riconoscimento ai fini sportivi, anche in assenza di attività agonistica. L’art. 5 del nuovo regolamento sulla disciplina del RASD dispone che gli enti sportivi debbano comunicare entro 180 giorni “l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa”, ritenendo sufficiente lo svolgimento di almeno una di tali attività.

D: Cosa si intende per esercizio stabile e principale dell’attività sportiva?
R: L’attività sportiva deve essere svolta in maniera continuativa nel tempo, senza subire significativi cambiamenti, e deve essere prevalente rispetto alle altre attività dell’ente. L’art. 5 del D.lgs. n. 36/2021 stabilisce che l’attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza, debba essere svolta “in via stabile e principale”. Questo requisito mira a garantire che gli enti sportivi dilettantistici si dedichino principalmente alla promozione e allo sviluppo dello sport.

D: La riforma ha modificato il concetto di attività sportiva rispetto alla precedente disciplina?
R: Sì, la riforma ha ampliato il concetto di attività sportiva, includendo non solo l’organizzazione e la partecipazione a competizioni, ma anche la gestione delle attività dilettantistiche. L’art. 2 del regolamento di funzionamento del RASD definisce l’attività sportiva come “l’organizzazione, da parte di un ente sportivo dilettantistico, e/o la sua partecipazione a competizioni sportive”, mentre l’art. 5 del D.lgs. n. 36/2021 richiede che gli enti sportivi dilettantistici prevedano “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.

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