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Attività secondarie e strumentali nella riforma dello sport: approfondimento e dettagli pratici

28 Marzo, 2024

La riforma dello sport, introdotta con il D.lgs. n. 36/2021, ha portato significativi cambiamenti nel panorama dello sport dilettantistico italiano. Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità per gli enti sportivi dilettantistici di svolgere attività secondarie e strumentali accanto all’attività principale di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Questa disposizione apre nuove prospettive per i sodalizi sportivi, consentendo loro di diversificare le proprie attività e di generare ulteriori fonti di finanziamento per il perseguimento delle finalità istituzionali. Tuttavia, l’esercizio di tali attività è subordinato al rispetto di specifici requisiti, criteri e limiti, che saranno definiti da un apposito decreto attuativo. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio le implicazioni della riforma riguardanti le attività secondarie e strumentali, analizzando le opportunità e le sfide che gli enti sportivi dilettantistici si troveranno ad affrontare.

Requisiti per lo svolgimento di attività secondarie e strumentali

La riforma dello sport introduce la possibilità per gli enti sportivi dilettantistici di esercitare attività diverse dall’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, purché siano rispettati alcuni requisiti fondamentali. Il primo requisito riguarda l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente, che deve prevedere espressamente la facoltà di svolgere tali attività. Questa disposizione mira a garantire la trasparenza e la coerenza dell’operato degli enti sportivi dilettantistici, assicurando che le attività secondarie e strumentali siano in linea con le finalità istituzionali e non snaturino la mission principale dell’ente.

Il secondo requisito riguarda il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle istituzionali. Ciò significa che l’esercizio di tali attività non deve prevalere sull’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, che rimangono il fulcro dell’operato degli enti. La normativa prevede che i criteri e i limiti per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sarà quindi fondamentale attendere l’emanazione di tale decreto per avere un quadro completo delle condizioni e dei parametri da rispettare.

Criteri e limiti per le attività secondarie e strumentali

Il decreto attuativo della riforma, di prossima emanazione, avrà il compito di stabilire i criteri e i limiti per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali da parte degli enti sportivi dilettantistici. Questi parametri avranno l’obiettivo di garantire che tali attività rimangano accessorie rispetto a quelle principali e che non snaturino la funzione e la natura degli enti. Sarà quindi cruciale per i sodalizi sportivi attendere l’emanazione del decreto e analizzarne attentamente le disposizioni, al fine di adeguare le proprie strutture e procedure alle nuove norme.

Un aspetto di particolare rilevanza riguarda le conseguenze del mancato rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal decreto. La normativa prevede infatti che il mancato rispetto di tali parametri per due esercizi consecutivi comporterà la cancellazione d’ufficio dell’ente dal Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). Questa disposizione mira a garantire la compliance degli enti sportivi dilettantistici e a prevenire eventuali abusi o distorsioni nell’esercizio delle attività secondarie e strumentali. Sarà quindi fondamentale per i sodalizi sportivi monitorare costantemente il rispetto dei criteri e dei limiti, al fine di evitare la perdita del riconoscimento sportivo e delle agevolazioni fiscali connesse.

Tipologie di attività secondarie e strumentali

La riforma dello sport non fornisce un elenco esaustivo delle attività secondarie e strumentali che gli enti sportivi dilettantistici possono svolgere. Tuttavia, l’ampia formulazione della norma consente di identificare alcune tipologie di attività che potrebbero rientrare in questa categoria, sempre nel rispetto dei criteri e dei limiti che saranno definiti dal decreto attuativo.

Una prima tipologia di attività secondarie e strumentali riguarda la vendita di materiale sportivo, il noleggio di attrezzature indispensabili per l’esercizio dell’attività sportiva (ad esempio, mazze da golf, racchette da tennis, ecc.) e il noleggio degli impianti sportivi (ad esempio, campi da gioco, piscine, palestre). Queste attività, pur non rientrando strettamente nella nozione di sport, sono funzionali all’esercizio dell’attività sportiva e possono contribuire al finanziamento dell’ente. Tuttavia, sarà importante garantire che tali attività rimangano accessorie rispetto a quelle principali e che non ne compromettano lo svolgimento.

Un’altra tipologia di attività che potrebbe rientrare nella categoria delle attività secondarie e strumentali è la somministrazione di alimenti e bevande. Molti enti sportivi dilettantistici, infatti, dispongono di bar o punti di ristoro interni alle proprie strutture, che forniscono un servizio ai soci e ai frequentatori degli impianti. Sebbene la somministrazione non sia direttamente connessa all’attività sportiva, essa può essere considerata strumentale al finanziamento dell’ente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Anche in questo caso, sarà compito del decreto attuativo stabilire i criteri e i limiti specifici per questa tipologia di attività, al fine di evitare che essa assuma un carattere prevalente rispetto alle attività sportive.

Altre attività che potrebbero rientrare nella categoria delle attività secondarie e strumentali sono l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, la gestione di centri estivi o invernali, l’offerta di servizi di riabilitazione e rieducazione motoria, e la promozione di attività culturali e ricreative legate allo sport. Queste attività, pur non essendo strettamente connesse all’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, possono contribuire alla diffusione della cultura sportiva e al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti.

A titolo esemplificativo forniamo alcuni esempi concreti di attività secondarie e strumentali che un’associazione o società sportiva dilettantistica potrebbe svolgere in aggiunta alle attività sportive istituzionali:

  • Somministrazione di alimenti e bevande: l’ente sportivo potrebbe allestire un punto ristoro all’interno dell’impianto sportivo per offrire ai propri soci e ai frequentatori un servizio di ristoro durante gli allenamenti, le gare o altri eventi. Tale attività, pur avendo natura commerciale, sarebbe strettamente funzionale allo svolgimento delle attività sportive principali.
  • Vendita di abbigliamento e attrezzature sportive: l’associazione potrebbe allestire un piccolo corner o negozio per la vendita di abbigliamento, scarpe e attrezzature sportive recanti il logo o i colori sociali. Anche in questo caso, pur trattandosi di un’attività commerciale, essa sarebbe strumentale alla promozione dell’immagine dell’ente e alla fidelizzazione dei soci.
  • Organizzazione di eventi e manifestazioni: l’ente sportivo potrebbe organizzare eventi collegati alle proprie discipline sportive, come convegni, workshop, esibizioni, feste sociali. Tali eventi, pur non essendo di natura strettamente sportiva, sarebbero comunque funzionali alla promozione delle attività istituzionali e alla creazione di un senso di comunità tra i soci.
  • Servizi di fisioterapia e riabilitazione: l’associazione potrebbe offrire ai propri atleti e soci servizi di fisioterapia, massaggi, riabilitazione post-infortunio. Questi servizi, pur non rientrando direttamente nell’attività sportiva, sarebbero ad essa strettamente correlati in quanto mirati a garantire il benessere psico-fisico degli atleti e a favorirne il recupero dopo gli sforzi agonistici.
  • Corsi di formazione: l’ente sportivo potrebbe organizzare corsi di formazione e aggiornamento destinati ai propri allenatori, istruttori, dirigenti, o anche a soggetti esterni. Ad esempio, corsi per il conseguimento di brevetti, patentini, qualifiche tecniche. Tali corsi, pur non essendo attività sportive in senso stretto, sarebbero comunque finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza delle attività istituzionali.
  • Trasporto di atleti e soci: l’associazione potrebbe acquistare uno o più mezzi di trasporto da utilizzare per accompagnare gli atleti e i soci presso i luoghi di allenamento, gara o manifestazione. Tale servizio di trasporto, pur avendo una sua autonomia, sarebbe chiaramente strumentale allo svolgimento delle attività sportive principali.
  • Attività ricreative e culturali: l’ente sportivo potrebbe occasionalmente organizzare attività ricreative e culturali rivolte ai propri soci e alle loro famiglie, come gite, escursioni, visite a musei, spettacoli teatrali. Tali attività, pur esulando dall’ambito sportivo, contribuirebbero a rafforzare i legami sociali e il senso di appartenenza all’associazione.

È importante evidenziare che, sul piano fiscale, il regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991 si applica unicamente alle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali degli enti sportivi dilettantistici. Pertanto, eventuali attività commerciali autonome e distinte da quelle istituzionali non potranno beneficiare del regime forfettario di tassazione ai fini IRES e IVA. Tale interpretazione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 2018. Analoga connessione con le finalità istituzionali è richiesta ai fini della decommercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR.

Esclusioni dal computo dei criteri e dei limiti

La normativa prevede alcune esclusioni dal computo dei criteri e dei limiti per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali. In particolare, vengono esclusi i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché i proventi derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportive.

Questa disposizione riveste particolare importanza per gli enti sportivi dilettantistici che gestiscono impianti sportivi. La mera gestione di un impianto attraverso l’affitto degli spazi ad altre associazioni sportive o l’incasso delle somme versate da coloro che accedono all’impianto per l’utilizzo (ad esempio, coloro che accedono a una piscina per nuotare liberamente o a una sala pesi di una palestra) non rientra nel computo dei criteri e dei limiti per le attività secondarie e strumentali. Ciò significa che i proventi derivanti da tali attività non saranno soggetti alle restrizioni previste per le attività secondarie e strumentali, consentendo agli enti una maggiore flessibilità nella gestione degli impianti.

Tuttavia, è importante sottolineare che la gestione di un impianto sportivo senza lo svolgimento di alcuna attività formativa all’interno dello stesso (come l’attivazione di specifici corsi di discipline sportive riconosciute dal CONI) potrebbe escludere il riconoscimento sportivo dell’ente e, di conseguenza, impedire l’iscrizione al RASD, con la perdita delle agevolazioni fiscali per tale tipo di attività. Sarà quindi fondamentale per gli enti sportivi dilettantistici che gestiscono impianti trovare un equilibrio tra la mera gestione degli spazi e l’organizzazione di attività formative, al fine di preservare il proprio status di ente sportivo dilettantistico.

Opportunità e sfide per gli enti sportivi dilettantistici

La possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali rappresenta un’importante opportunità per gli enti sportivi dilettantistici, che potranno diversificare le proprie fonti di finanziamento e ampliare il proprio raggio d’azione. Tuttavia, questa novità porta con sé anche alcune sfide che i sodalizi sportivi dovranno affrontare.

Una delle principali opportunità riguarda la possibilità di generare risorse aggiuntive per il perseguimento delle finalità istituzionali. Attraverso l’esercizio di attività secondarie e strumentali, gli enti potranno infatti incrementare i propri proventi, reinvestendo tali risorse nell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, nel miglioramento delle strutture e delle attrezzature, e nella promozione dello sport sul territorio.

Inoltre, la diversificazione delle attività potrà consentire agli enti di raggiungere un pubblico più ampio e di offrire servizi più completi ai propri soci e frequentatori. Ad esempio, l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, l’offerta di servizi di riabilitazione e rieducazione motoria, o la promozione di attività culturali e ricreative legate allo sport potranno contribuire ad attrarre nuovi praticanti e a fidelizzare quelli esistenti.

Tuttavia, l’esercizio di attività secondarie e strumentali comporta anche alcune sfide per gli enti sportivi dilettantistici. In primo luogo, sarà fondamentale garantire il rispetto dei criteri e dei limiti che saranno stabiliti dal decreto attuativo, al fine di evitare la perdita del riconoscimento sportivo e delle agevolazioni fiscali connesse. Ciò richiederà un attento monitoraggio delle attività svolte e una puntuale rendicontazione dei proventi generati.

Inoltre, gli enti dovranno trovare un equilibrio tra l’esercizio delle attività secondarie e strumentali e lo svolgimento delle attività principali di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Sarà quindi necessario definire una chiara strategia di sviluppo, che tenga conto delle risorse disponibili, delle competenze interne e delle esigenze del territorio.

Un’altra sfida riguarda la gestione degli adempimenti fiscali e amministrativi legati all’esercizio di attività secondarie e strumentali. Gli enti dovranno infatti dotarsi di strutture e procedure adeguate per la corretta gestione di tali attività, come la tenuta della contabilità separata, l’emissione di fatture e scontrini, e il versamento delle imposte e dei contributi dovuti.

Infine, gli enti sportivi dilettantistici dovranno prestare particolare attenzione alla comunicazione e alla trasparenza nei confronti dei propri soci e della comunità di riferimento. Sarà infatti importante informare in modo chiaro e tempestivo sulle attività secondarie e strumentali svolte, sui proventi generati e sulla destinazione di tali risorse, al fine di mantenere un rapporto di fiducia e collaborazione con tutti i portatori di interesse.

Esempi pratici

Di seguito si forniscono alcuni esempi pratici

Esempio #1

Un’associazione sportiva dilettantistica che gestisce un centro sportivo polivalente decide di attivare un servizio di riabilitazione e rieducazione motoria, avvalendosi di personale qualificato e di attrezzature specializzate. Tale attività, pur non rientrando strettamente nell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, può essere considerata secondaria e strumentale, in quanto funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e al miglioramento del servizio offerto ai soci e ai frequentatori.

Esempio #2

Una società sportiva dilettantistica che promuove la pratica del basket organizza una manifestazione sportiva aperta al pubblico, con la partecipazione di squadre provenienti da altre regioni. L’evento, oltre a promuovere la disciplina sportiva, genera proventi derivanti dalla vendita di biglietti e da sponsorizzazioni. Tali proventi, se rispettano i criteri e i limiti stabiliti dal decreto attuativo, possono rientrare nella categoria delle attività secondarie e strumentali, consentendo all’ente di reinvestire le risorse nella propria attività principale.

Esempio #3

Un’associazione sportiva dilettantistica che gestisce una piscina decide di affittare alcune corsie ad altre associazioni sportive e di consentire l’accesso al pubblico per il nuoto libero, applicando una tariffa oraria. I proventi derivanti da tali attività non rientrano nel computo dei criteri e dei limiti per le attività secondarie e strumentali, in quanto derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo. Tuttavia, se l’ente non svolge alcuna attività formativa riconosciuta dal CONI all’interno dell’impianto, potrebbe rischiare di perdere il riconoscimento sportivo e l’iscrizione al RASD.

Conclusioni

La riforma dello sport introduce significative novità per gli enti sportivi dilettantistici, aprendo nuove opportunità di sviluppo e di diversificazione delle attività. La possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali rappresenta un’importante leva per il rafforzamento della sostenibilità economica dei sodalizi sportivi, consentendo loro di generare risorse aggiuntive per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tuttavia, l’esercizio di tali attività comporta anche alcune sfide, legate alla necessità di rispettare i criteri e i limiti che saranno stabiliti dal decreto attuativo, di trovare un equilibrio tra attività secondarie e attività principali, di gestire gli adempimenti fiscali e amministrativi, e di comunicare in modo trasparente con i portatori di interesse.

Gli enti sportivi dilettantistici dovranno quindi valutare attentamente le opportunità offerte dalla riforma, definendo una chiara strategia di sviluppo che tenga conto delle proprie specificità, delle risorse disponibili e delle esigenze del territorio. Sarà inoltre fondamentale monitorare costantemente il rispetto dei criteri e dei limiti per le attività secondarie e strumentali, al fine di evitare la perdita del riconoscimento sportivo e delle agevolazioni fiscali connesse.


Domande e risposte

D: Gli enti sportivi dilettantistici possono svolgere qualsiasi tipo di attività secondaria e strumentale?
R: No, le attività secondarie e strumentali devono essere funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e non devono snaturarne la missione principale. Inoltre, tali attività dovranno rispettare i criteri e i limiti che saranno stabiliti dal decreto attuativo della riforma.

D: Cosa succede se un ente sportivo dilettantistico non rispetta i criteri e i limiti per le attività secondarie e strumentali?
R: Il mancato rispetto dei criteri e dei limiti per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio dell’ente dal Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali connesse.

D: I proventi derivanti dalla gestione di un impianto sportivo rientrano nel computo dei criteri e dei limiti per le attività secondarie e strumentali?
R: No, i proventi derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportive, come l’affitto degli spazi ad altre associazioni o l’incasso delle somme versate per l’utilizzo dell’impianto, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti per le attività secondarie e strumentali.

D: Quali sono alcune delle opportunità offerte dalla possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali?
R: Le opportunità includono la diversificazione delle fonti di finanziamento, la generazione di risorse aggiuntive per il perseguimento delle finalità istituzionali, l’ampliamento del raggio d’azione dell’ente e la possibilità di offrire servizi più completi ai soci e ai frequentatori.

D: Quali sono alcune delle sfide che gli enti sportivi dilettantistici dovranno affrontare nell’esercizio di attività secondarie e strumentali?
R: Le sfide includono la necessità di rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal decreto attuativo, la ricerca di un equilibrio tra attività secondarie e attività principali, la gestione degli adempimenti fiscali e amministrativi, e la comunicazione trasparente con i portatori di interesse.

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