Il Decreto Legge n. 39/2024 ha introdotto delle importanti novità anche in merito agli obblighi di comunicazione preventiva e successiva per poter fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (bonus industria 4.0) e dei crediti per attività di ricerca e sviluppo (R&S). L’obiettivo delle nuove comunicazioni è consentire al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di monitorare gli investimenti agevolati. Le modalità e i termini di invio delle comunicazioni saranno definiti da un prossimo decreto ministeriale che modificherà il DM 6 ottobre 2021.
Comunicazione preventiva per gli investimenti dal 30 marzo 2024
Le imprese che intendono effettuare investimenti in beni strumentali 4.0 a partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024) sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero:
- L’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare;
- La presunta ripartizione del credito d’imposta negli anni;
- La relativa fruizione prevista del credito.
La comunicazione preventiva dovrà essere effettuata tramite apposito modello telematico che sarà definito dal prossimo decreto attuativo. Occorre prestare attenzione alla formulazione utilizzata dalla norma che fa riferimento agli “investimenti che si intendono effettuare” dal 30 marzo 2024, espressione che necessita di ulteriori chiarimenti.
Esempio pratico. Un’impresa prevede di investire 1 milione di euro in macchinari 4.0 nel corso del 2024. Nella comunicazione preventiva dovrà indicare l’importo complessivo di 1 milione di euro, la ripartizione del credito d’imposta (ad esempio, 66.666,67 euro per il 2024, 66.666,67 euro per il 2025 e 66.666,67 euro per il 2026) e la modalità di fruizione prevista (ad esempio, utilizzo in compensazione nel modello F24).
Comunicazione al completamento degli investimenti
Oltre alla comunicazione preventiva, le imprese sono obbligate a effettuare una comunicazione telematica al completamento degli investimenti agevolati. Questa comunicazione ex post dovrà essere inviata:
- Per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 in poi, al termine della realizzazione degli investimenti comunicati preventivamente;
- Per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024, anche se non è stata effettuata la comunicazione preventiva.
Nella comunicazione ex post dovranno essere indicati gli investimenti effettivamente realizzati e il credito d’imposta maturato.
Esempio pratico. L’impresa dell’esempio precedente ha comunicato preventivamente un investimento di 1 milione di euro. Al completamento dell’investimento, che ammonta a 1,2 milioni di euro, dovrà inviare la comunicazione ex post per rettificare l’importo e il credito d’imposta spettante.
Utilizzo dei crediti 2023 subordinato alla comunicazione
Per poter utilizzare i crediti d’imposta maturati nel 2023 e non ancora fruiti alla data del 30 marzo 2024, le imprese dovranno effettuare la comunicazione secondo le modalità che saranno definite dal prossimo decreto attuativo. Questa disposizione riguarda esclusivamente il bonus investimenti 4.0 e non il credito R&S.
Esempio pratico. Un’impresa ha maturato un credito d’imposta di 100.000 euro per investimenti 4.0 effettuati nel 2023, ma non ha ancora utilizzato tale credito. Per poter compensare o chiedere il rimborso di tale credito dopo il 30 marzo 2024, dovrà inviare la comunicazione richiesta secondo le modalità che saranno stabilite dal decreto attuativo.
Conclusioni
Le nuove disposizioni introducono obblighi di comunicazione preventiva e successiva per poter beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e dei crediti R&S. L’obiettivo è consentire al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di monitorare gli investimenti agevolati. Le modalità e i termini di invio delle comunicazioni saranno definiti da un prossimo decreto attuativo. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle comunicazioni riguardanti i crediti maturati nel 2023 e non ancora fruiti, la cui compensabilità è subordinata all’invio della comunicazione richiesta.
Domande e risposte
D: A partire da quando entra in vigore l’obbligo di comunicazione preventiva?
R: L’obbligo di comunicazione preventiva riguarda gli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del DL 39/2024.
D: Quali informazioni devono essere indicate nella comunicazione preventiva?
R: Nella comunicazione preventiva devono essere indicati l’importo complessivo degli investimenti previsti, la presunta ripartizione del credito d’imposta negli anni e la relativa fruizione prevista.
D: È obbligatoria anche una comunicazione al completamento degli investimenti?
R: Sì, le imprese devono effettuare una comunicazione telematica al completamento degli investimenti agevolati, sia per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 in poi, sia per quelli realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024.
D: Posso utilizzare i crediti d’imposta 2023 non ancora fruiti senza effettuare alcuna comunicazione?
R: No, per poter utilizzare i crediti d’imposta maturati nel 2023 e non ancora fruiti alla data del 30 marzo 2024, le imprese dovranno effettuare la comunicazione secondo le modalità che saranno definite dal prossimo decreto attuativo.