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Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: nuovi termini, modello e possibilità di revoca

5 Aprile, 2024

Con il Provvedimento n. 169262 del 29 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha modificato parte del provvedimento del 1° giugno 2022 relativo alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Le novità riguardano in particolare i termini per l’accesso alla procedura e per effettuare i versamenti, l’approvazione di un nuovo modello di domanda e la possibilità di revocare l’istanza precedentemente inviata.

Nuovi termini per l’accesso e i versamenti

Il provvedimento del 29 marzo 2024 recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. In base alle nuove disposizioni:

  • Il termine per la trasmissione telematica del modello è prorogato al 30 luglio 2024 (in precedenza era il 30 novembre 2023)
  • I versamenti delle somme dovute per il riversamento vanno effettuati entro il 16 dicembre 2024 in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo scadenti il 16 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026. Sulle ultime due rate sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Quindi rispetto alla precedente scadenza del 30 novembre 2023 per l’invio della domanda, i contribuenti hanno più tempo per valutare la convenienza ad accedere alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato in compensazione.

Revoca dell’istanza entro il 30 giugno 2024

Una delle principali novità introdotte dal provvedimento del 29 marzo è la possibilità di revocare l’istanza di riversamento già inviata, come previsto dal nuovo comma 1-bis dell’articolo 5 del DL 145/2023.La revoca va effettuata entro il 30 giugno 2024, a condizione che a tale data non sia stato effettuato alcun versamento. Successivamente, entro il nuovo termine del 30 luglio 2024, sarà possibile inviare una nuova istanza di riversamento.

Questa opzione consente quindi ai contribuenti che hanno già aderito alla procedura di rivalutare la propria posizione alla luce delle novità normative e di prassi nel frattempo intervenute e, se del caso, di “ripensarci” revocando la precedente istanza.

Nuovo modello di domanda

Contestualmente alla proroga dei termini, il provvedimento del 29 marzo approva anche un nuovo modello per la presentazione dell’istanza di riversamento spontaneo, che sostituisce quello allegato al provvedimento del 1° giugno 2022.

Il nuovo modello contiene una specifica casella per comunicare la “revoca istanza”, da barrare nel caso in cui si intenda revocare una precedente domanda di adesione alla procedura.

L’utilizzo della precedente modulistica è ammesso fino alla data di pubblicazione del nuovo software di trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le specifiche tecniche e i controlli relativi al prodotto software sono stati conseguentemente aggiornati.

Ambito di applicazione della procedura

Ricordiamo che la procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, riguarda gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019.

Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che:

  • hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili;
  • hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • hanno documentato in modo non adeguato le attività svolte.

Sono invece esclusi dalla procedura i contribuenti che hanno utilizzato il credito in compensazione sulla base di una condotta fraudolenta, mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per attività mai svolte.

Effetti dell’adesione alla procedura

Il perfezionamento della procedura di riversamento si realizza con il pagamento delle somme dovute entro le scadenze previste. A livello fiscale, comporta la non applicazione delle sanzioni e degli interessi. Sul piano penale, determina l’esclusione della punibilità per il reato di indebita compensazione.

In caso di mancato rispetto della rateazione, fermo restando l’assenza dei benefici premiali a livello penale, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo gli importi residui dovuti per il riversamento, maggiorati della sanzione del 30% e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dal provvedimento del 29 marzo 2024 offrono ai contribuenti più tempo per valutare l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo e la possibilità di revocare l’istanza già presentata.

Si tratta di novità importanti, che tengono conto delle esigenze rappresentate dalle imprese e dai professionisti e che mirano a favorire la regolarizzazione spontanea degli indebiti utilizzi del bonus, nell’ottica di una maggiore certezza nei rapporti tra Fisco e contribuenti.

Sarà ora importante attendere la pubblicazione del nuovo software di trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate per poter inviare le istanze di adesione o di revoca con il modello aggiornato.


Domande e Risposte

D: Entro quando bisogna presentare l’istanza di adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo con il nuovo modello?

R: L’istanza di adesione con il nuovo modello approvato dal provvedimento del 29 marzo 2024 va presentata entro il 30 luglio 2024.

D: Se ho già inviato l’istanza di adesione con il vecchio modello, posso comunque revocarla?

R: Sì, a condizione che la revoca sia effettuata entro il 30 giugno 2024 e che a tale data non sia stato effettuato alcun versamento. Successivamente, entro il 30 luglio 2024, è possibile inviare una nuova istanza di adesione.

D: Quali sono le nuove scadenze per effettuare i versamenti delle somme dovute per il riversamento?

R: I versamenti vanno effettuati entro il 16 dicembre 2024 in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo scadenti il 16 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026. Sulle ultime due rate sono dovuti gli interessi al tasso legale.

D: Entro quando bisogna presentare l’istanza di adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo con il nuovo modello?

R: L’istanza di adesione con il nuovo modello approvato dal provvedimento del 29 marzo 2024 va presentata entro il 30 luglio 2024.

D: Se ho già inviato l’istanza di adesione con il vecchio modello, posso comunque revocarla?

R: Sì, a condizione che la revoca sia effettuata entro il 30 giugno 2024 e che a tale data non sia stato effettuato alcun versamento. Successivamente, entro il 30 luglio 2024, è possibile inviare una nuova istanza di adesione.

D: Quali sono le nuove scadenze per effettuare i versamenti delle somme dovute per il riversamento?

R: I versamenti vanno effettuati entro il 16 dicembre 2024 in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo scadenti il 16 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026. Sulle ultime due rate sono dovuti gli interessi al tasso legale.

 

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