info@studiopizzano.it

Chiama: 0825 1686748

Il visto di conformità “leggero”: responsabilità e conseguenze penali per il professionista

13 Aprile, 2024

Il visto di conformità, noto anche come “visto leggero”, è un’attestazione rilasciata da professionisti abilitati che certifica la corrispondenza dei dati riportati nelle dichiarazioni fiscali alla documentazione contabile. Questo strumento di controllo, introdotto dal D.Lgs. 241/1997, ha assunto un ruolo cruciale nell’ambito dei bonus fiscali, in particolare per quanto riguarda la cessione del credito o lo sconto in fattura. Tuttavia, il rilascio del visto di conformità comporta significative responsabilità per il professionista, che può incorrere in sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali.La recente sentenza n. 14954/2024 della Corte di Cassazione ha evidenziato come il rilascio indebito del visto “leggero” possa configurare un concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta e di indebita compensazione di crediti inesistenti. Questo articolo approfondisce le implicazioni di tale sentenza, analizzando gli obblighi e le responsabilità del professionista, nonché le possibili conseguenze sanzionatorie.

Requisiti e obblighi per il rilascio del visto di conformità

Il visto di conformità può essere rilasciato esclusivamente da soggetti abilitati, quali dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. Per poter apporre il visto, il professionista deve effettuare una serie di controlli formali sulla documentazione contabile, verificando la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e alla relativa documentazione.Tra gli obblighi del professionista rientrano:

  1. La verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie
  2. Il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili
  3. Il controllo della corrispondenza dei dati delle scritture contabili alla relativa documentazione

Esempio pratico: Il commercialista Mario Rossi riceve l’incarico di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione IVA della società Alfa S.r.l. Prima di rilasciare il visto, il professionista verifica la regolare tenuta dei registri IVA, controlla la corrispondenza tra i dati riportati in dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili, ed esamina la documentazione a supporto delle operazioni registrate.

Responsabilità del professionista e conseguenze sanzionatorie

Il rilascio indebito del visto di conformità, in assenza dei presupposti necessari, può comportare gravi conseguenze per il professionista. La Cassazione, con la sentenza n. 14954/2024, ha stabilito che tale condotta può configurare un concorso nei reati di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e di indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

In particolare, per quanto riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta, l’apposizione del visto “leggero” può rappresentare un contributo agevolatore al rafforzamento del proposito criminoso, poiché il visto precede solitamente la presentazione della dichiarazione. Relativamente al reato di indebita compensazione, il visto di conformità costituisce un presupposto formale necessario per effettuare le compensazioni di crediti IVA.

Esempio pratico: Il commercialista Luca Bianchi appone il visto di conformità sulla dichiarazione IVA della società Beta S.r.l., nonostante abbia rilevato incongruenze tra il codice ATECO della società e le operazioni fatturate per importi milionari. Inoltre, omette di effettuare controlli sulla tracciabilità dei pagamenti e sull’operatività delle società emittenti le fatture. In questo caso, il professionista potrebbe essere ritenuto responsabile in concorso per i reati di dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione.

Obblighi di controllo e verifiche necessarie

La Cassazione ha sottolineato l’importanza di un’attenta attività di controllo da parte del professionista prima di apporre il visto di conformità. Non è sufficiente un mero riscontro aritmetico tra i dati delle fatture e quelli riportati in dichiarazione, ma occorre effettuare verifiche sostanziali sulla documentazione correlata alle operazioni fatturate.Tra i controlli necessari rientrano:

  1. La verifica della congruità del codice ATECO della società rispetto alle operazioni fatturate
  2. L’accertamento dell’operatività delle società emittenti le fatture al momento del rilascio delle stesse
  3. Il controllo delle modalità di pagamento, soprattutto per importi rilevanti soggetti a tracciabilità

Esempio pratico: La commercialista Anna Verdi, prima di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione IVA della società Gamma S.r.l., verifica la congruità del codice ATECO rispetto alle operazioni fatturate, accerta l’operatività delle società emittenti le fatture e controlla la tracciabilità dei pagamenti per gli importi superiori alla soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio.

Conclusione

Il visto di conformità “leggero” rappresenta un importante strumento di controllo affidato a professionisti abilitati, ma comporta significative responsabilità. Il rilascio indebito del visto, in assenza dei presupposti necessari, può configurare un concorso nei reati di dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione di crediti inesistenti.Per evitare di incorrere in sanzioni amministrative e penali, il professionista deve effettuare un’attenta attività di verifica, non limitandosi a riscontri meramente formali, ma eseguendo controlli sostanziali sulla documentazione contabile e sulle operazioni sottostanti. Solo attraverso un approccio scrupoloso e diligente è possibile garantire la correttezza e la legittimità del visto di conformità rilasciato.


Domande e Risposte

D: Quali sono i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità?
R: I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, purché iscritti nei rispettivi albi professionali.

D: Quali sono i principali obblighi del professionista prima di apporre il visto di conformità?
R: Prima di apporre il visto di conformità, il professionista deve verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, riscontrare la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e controllare la corrispondenza dei dati delle scritture contabili alla relativa documentazione.

D: Quali sono le possibili conseguenze sanzionatorie per il rilascio indebito del visto di conformità?
R: Il rilascio indebito del visto di conformità può comportare per il professionista un concorso nei reati di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e di indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), con conseguenti sanzioni penali. Inoltre, possono essere applicate sanzioni amministrative.

D: È sufficiente un riscontro aritmetico tra i dati delle fatture e quelli riportati in dichiarazione per apporre il visto di conformità?
R: No, non è sufficiente un mero riscontro aritmetico. Il professionista deve effettuare verifiche sostanziali sulla documentazione correlata alle operazioni fatturate, controllando la congruità del codice ATECO, l’operatività delle società emittenti le fatture e la tracciabilità dei pagamenti per importi rilevanti.

Articoli correlati