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La Certificazione Unica per i lavoratori sportivi autonomi

11 Maggio, 2024

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) rivestono un ruolo fondamentale nel panorama sportivo italiano, promuovendo l’attività fisica e l’aggregazione sociale. Tuttavia, la gestione amministrativa e fiscale di queste realtà può risultare complessa, soprattutto per quanto riguarda la certificazione dei compensi erogati. In questo articolo, approfondiremo il tema della Certificazione Unica (CU) per le ASD, analizzando gli obblighi, le scadenze e le modalità di compilazione previste dalla normativa vigente.

Cos’è la Certificazione Unica?

La Certificazione Unica è un documento fiscale che le ASD, in qualità di sostituti d’imposta, devono rilasciare ai propri collaboratori e dipendenti per attestare i compensi corrisposti nell‘anno precedente. La CU ha sostituito il vecchio modello CUD e rappresenta un adempimento fondamentale per consentire ai percipienti di presentare correttamente la dichiarazione dei redditi.

Chi deve presentare la Certificazione Unica?

Tutte le ASD che hanno erogato compensi nel corso dell‘anno precedente sono tenute a presentare la Certificazione Unica. In particolare, l‘obbligo riguarda le ASD che hanno corrisposto:

  • Redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 49 e 50 del TUIR)
  • Redditi di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR)
  • Redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. m del TUIR), ovvero i compensi sportivi dilettantistici eorgati fino al 30 giugno 2023

Scadenze e modalità di presentazione

Le ASD devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Inoltre, entro la stessa data, devono consegnare ai percipienti la CU in formato cartaceo o elettronico.

In caso di certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la precompilata, il termine per l’invio telematico è posticipato al 31 ottobre.

Compilazione della Certificazione Unica per i Professionisti

La compilazione della CU richiede particolare attenzione per quanto riguardano la certificazione dei compensi erogati ai professionisti in genere. In essa vanno riportati i compensi erogati nel 2023 per:

  • Redditi di lavoro autonomo professionale ex art. 53 TUIR
  • Redditi diversi (es. lavoro autonomo occasionale) ex art. 67 TUIR
  • Provvigioni, anche occasionali
  • Indennità per cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili, attività sportiva1

I principali punti da compilare sono:

  • Punto 4 – Ammontare lordo corrisposto: va indicato l’importo complessivo del compenso erogato al lordo della ritenuta d’acconto. Per i contribuenti in regime forfettario, va indicato l’intero compenso non assoggettato a ritenuta.
  • Punto 6 e 7 – Altre somme non soggette a ritenuta: vanno indicate le somme escluse dalla base imponibile come le spese anticipate per conto del cliente o la deduzione forfettaria del 15%. Nel punto 6 va indicato il relativo codice.
  • Punto 8 – Imponibile: è la differenza tra il punto 4 e le somme non soggette a ritenuta dei punti 5-7. Se il compenso è interamente imponibile, l’importo del punto 8 coincide con quello del punto 4.
  • Punto 9 – Ritenute a titolo di acconto: riporta l’ammontare delle ritenute operate nell’anno (generalmente il 20% dell’imponibile)

Compilazione della Certificazione Unica per i lavoratori sportivi autonomi

La compilazione della CU richiede particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda i compensi sportivi dilettantistici. Infatti, questi compensi godono di un regime fiscale agevolato, che prevede l’esenzione fino a 15.000 euro annui e l’applicazione di ritenute a titolo d’imposta o d’acconto per gli importi superiori.

Nella CU, i compensi sportivi dilettantistici inquadrati come lavoratori autonomi vanno indicati nel prospetto “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, utilizzando il codice “N” nel punto 1 “Causale”. Inoltre, vanno compilati i campi relativi all’ammontare lordo corrisposto, alle ritenute operate e alle detrazioni effettuate.

Compilazione della Certificazione Unica per i lavoratori sportivi co.co.co

Per il lavoro subordinato e le collaborazioni coordinate e continuative, è necessario compilare la certificazione lavoro dipendente e assimilati. All’interno di questa sezione è stata inserita una nuova voce denominata “Redditi lavoro sportivo”. Qui vanno indicati i compensi di lavoro sportivo nell‘area del dilettantismo (fino a 15.000 euro) e le retribuzioni degli atleti under 23 nell’ambito del settore professionistico (sempre fino a 15.000 euro). Solo la parte eccedente tale limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Esempio pratico: Un atleta dilettante di 20 anni ha percepito compensi per 18.000 euro. Nella sezione “Redditi lavoro sportivo” andrà indicato l’intero importo di 18.000 euro, ma solo 3.000 euro (la parte eccedente i 15.000) saranno soggetti a tassazione.

La sezione 3-bis è dedicata alla certificazione dei compensi per i parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate. Qui rientrano i compensi corrisposti dal 01.07.2023 agli sportivi dilettanti iscritti alla Gestione Separata INPS, derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Sono interessati anche i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di carattere amministrativo-gestionale.

Per le sole collaborazioni amministrativo-gestionali è necessario compilare anche la sezione INAIL. Il D.Lgs. 36/2023 ha stabilito che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della Legge 289/2002. In questa sezione vanno indicati il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL, il periodo di inclusione del soggetto assicurato e il codice del Comune dove è stata svolta l’attività tutelata.

Conclusione

La Certificazione Unica rappresenta un adempimento fondamentale per le associazioni sportive dilettantistiche, che devono prestare particolare attenzione alla corretta compilazione del modello, rispettando le scadenze previste dalla normativa. Una gestione puntuale e trasparente degli obblighi fiscali è essenziale per garantire la regolarità dell’attività associativa e per tutelare i diritti dei collaboratori sportivi.

La corretta compilazione della Certificazione Unica 2024 per i lavoratori sportivi è un passaggio cruciale per le realtà operanti nel settore sportivo dilettantistico e professionistico. Prestare attenzione alle varie sezioni e ai dati da inserire permette di assolvere in maniera precisa a questo adempimento, evitando errori o imprecisioni che potrebbero comportare sanzioni. Attraverso gli esempi pratici forniti, auspichiamo di aver reso più chiaro e accessibile il processo di compilazione della CU 2024.


Domande e Risposte

D: Cosa succede se l’ASD non presenta la Certificazione Unica entro i termini previsti?
R: In caso di omessa o tardiva presentazione della CU, l’ASD è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie, che variano in base alla gravità dell’inadempimento e al numero di certificazioni non trasmesse o trasmesse in ritardo

D: L’ASD deve rilasciare la Certificazione Unica anche per i compensi sportivi dilettantistici esenti?
R: Sì, l’obbligo di certificazione riguarda tutti i compensi erogati, anche quelli esenti da tassazione. Nella CU, questi compensi vanno indicati nel punto 5 “Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale”

D: Qual è la soglia di esenzione per i compensi degli sportivi dilettanti?
R: I compensi degli sportivi dilettanti non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Solo la parte eccedente tale limite è soggetta a tassazione ordinaria.

D: La sezione INAIL va compilata per tutti i lavoratori sportivi?
R: No, la sezione INAIL va compilata solo per le collaborazioni amministrativo-gestionali. Per gli altri lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della Legge 289/2002.

D: Come si calcola l’imponibile previdenziale ai fini IVS per i collaboratori sportivi dilettantistici?
R: Fino al 31.12.2027, la contribuzione dovuta ai fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti (per la quale è applicata l’aliquota del 25% o 24%) deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.

D: Qual è la differenza tra le causali N2 e N3 per i redditi di lavoro autonomo sportivo?
R: La causale N2 va utilizzata per i compensi sportivi di lavoro autonomo senza applicazione di franchigie di esenzione, mentre con la causale N3 si certificano i compensi che godono della franchigia esentasse di 15.000 euro introdotta dalla riforma dello sport.

D: Come vanno indicati nella CU i compensi corrisposti agli sportivi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa?
R: I compensi erogati agli sportivi con contratto di co.co.co. vanno indicati nella sezione “Lavoro dipendente e assimilati” della CU, utilizzando i nuovi campi 781-786 dedicati specificamente al lavoro sportivo. Inoltre, nella nuova sezione 3-bis vanno esposti i dati relativi ai contributi previdenziali INPS dovuti per tali collaborazioni.

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