Gli acquisti intracomunitari rappresentano una parte significativa delle transazioni commerciali all’interno dell‘Unione Europea. Per poter effettuare correttamente tali operazioni, è necessario conoscere la disciplina che le regola, i requisiti richiesti, le autorizzazioni necessarie e gli adempimenti da porre in essere.
Requisiti per gli acquisti intracomunitari
Affinché un acquisto possa essere considerato intracomunitario, devono sussistere tre condizioni fondamentali:
- Sia l’acquirente che il venditore devono essere soggetti passivi IVA.
- L’operazione deve essere a titolo oneroso e prevedere il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un bene mobile.
- Il bene deve essere fisicamente trasferito da uno Stato UE ad un altro Stato UE.
Quando si verificano queste condizioni, l‘IVA relativa all‘acquisto intracomunitario è dovuta nello Stato di destinazione dei beni da parte dell’acquirente. Ciò comporta per l’acquirente italiano (soggetto passivo IVA) una serie di adempimenti, tra cui:
- Numerazione e integrazione della fattura estera
- Annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse/corrispettivi e nel registro degli acquisti
- Presentazione del relativo elenco INTRASTAT
Autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie
Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti passivi devono ottenere una specifica autorizzazione dall‘Agenzia delle Entrate, come previsto dall‘art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. Tale intenzione deve essere manifestata sia dai soggetti che intraprendono l’attività (nella dichiarazione di inizio attività), sia dai soggetti già in attività, mediante apposita istanza.
L’inclusione nell‘Archivio VIES (VAT Information Exchange System) è un presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e per qualificare correttamente le operazioni come effettuate o ricevute da un contribuente italiano con lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari.
La volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, manifestata nella dichiarazione di inizio attività, determina l’immediata inclusione nella banca dati VIES. L’attribuzione della partita IVA comporta l‘esecuzione di riscontri automatizzati per individuare eventuali elementi di rischio e l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell‘attività. L’Amministrazione finanziaria verifica la completezza e l’esattezza dei dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini IVA. In caso di esito negativo, l‘Agenzia emana il provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all‘esclusione della stessa dal VIES.
Si presume che il soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi dopo l’inclusione nel VIES. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate procede all’esclusione della partita IVA dal VIES, previa comunicazione al soggetto passivo.
L’obbligo di autorizzazione riguarda non solo le operazioni intracomunitarie di beni (acquisti/cessioni), ma anche le prestazioni di servizi in ambito UE. I soggetti che intendono effettuare soltanto prestazioni di servizi in ambito UE devono manifestare tale volontà all’Agenzia delle Entrate, poiché la normativa comunitaria volta al contrasto delle frodi IVA non distingue tra soggetti che effettuano operazioni comunitarie di beni o di servizi. L’inclusione nell’archivio VIES è necessaria per i soggetti che effettuano o ricevono prestazioni di servizi di carattere generale, soggette ad IVA nel Paese di stabilimento del committente, individuate dall’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972. Solo tali prestazioni devono essere inserite nei modelli Intra servizi resi/ricevuti.
La cancellazione dal VIES
La cancellazione dal VIES può avvenire per volontà del soggetto interessato di retrocedere dall’opzione precedentemente espressa o d’ufficio, a seguito dell’esito negativo dei controlli sulla correttezza e completezza dei dati forniti o della mancata presentazione dei modelli Intra per 4 trimestri consecutivi.
Nel caso di cancellazione richiesta dal soggetto interessato, la volontà di revocare l’opzione va comunicata utilizzando i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario abilitato. L’Ufficio provvede all’esclusione dal VIES al momento della ricezione della comunicazione di recesso.
Quando la cancellazione dal VIES è disposta d’ufficio per mancato invio dei modelli Intra per 4 trimestri consecutivi, la competente Direzione provinciale invia preventivamente un’apposita comunicazione al soggetto interessato e la cancellazione ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di tale comunicazione.
Le operazioni UE e la mancata iscrizione nel VIES
Le operazioni UE effettuate da un operatore italiano non iscritto al VIES sono assoggettate ad IVA secondo le modalità vigenti nello Stato del cedente/prestatore.
Il modello Intra 12
Il modello Intra 12 è una dichiarazione che deve essere presentata da alcuni soggetti per comunicare gli acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati. Vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati, quali sono le modalità e le scadenze di presentazione.
Sono tenuti a presentare il modello Intra 12 i seguenti soggetti:
- Enti non commerciali (associazioni, fondazioni, comitati ecc.) che non svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale
- Produttori agricoli esonerati di cui all’art. 34 comma 6 del DPR 633/72
- Società semplici che non esercitano attività commerciale o agricola in via prevalente
Questi soggetti devono presentare l’Intra 12 se:
- hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un importo superiore a 10.000 euro nell’anno
- hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia sugli acquisti intracomunitari (opzione prevista dall’art. 38 comma 6 DL 331/93)
- sono tenuti ad assolvere l’IVA con il meccanismo del reverse charge per acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti
Anche le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) senza scopo di lucro rientrano tra i soggetti obbligati, se non svolgono attività commerciale in via prevalente o esclusiva.
Cosa dichiarare nel modello Intra 12
Nel modello Intra 12 vanno indicati, con riferimento al secondo mese precedente:
- l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati
- l’ammontare dell’imposta IVA dovuta su tali acquisti
- gli estremi del versamento dell’IVA effettuato
Vanno dichiarati sia gli acquisti di beni che le prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE.
Ad esempio, un ente che a ottobre ha acquistato beni dalla Francia per 150 euro e ricevuto servizi dalla Spagna per 250 euro, dovrà:
- integrare le fatture con l’IVA italiana (10% sui beni, 22% sui servizi)
- versare l’IVA dovuta di 70 euro entro il 16 novembre
- presentare l’Intra 12 entro il 31 dicembre indicando gli acquisti di ottobre
Modalità e termini di presentazione
Il modello Intra 12 va trasmesso esclusivamente in via telematica:
- direttamente dal contribuente tramite i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate
- tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF ecc.)
La scadenza è fissata entro l’ultimo giorno del mese, con riferimento agli acquisti registrati nel secondo mese precedente. Quindi ad esempio:
- gli acquisti di settembre vanno dichiarati entro il 30 novembre
- gli acquisti di ottobre vanno dichiarati entro il 31 dicembre
- gli acquisti di novembre vanno dichiarati entro il 31 gennaio
Per la compilazione è disponibile un software gratuito sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni per omessa o irregolare presentazione
L’omessa o tardiva presentazione del modello Intra 12 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
Se il modello viene presentato con dati incompleti o inesatti, la sanzione va da 250 a 2.000 euro.
È comunque possibile regolarizzare errori e omissioni tramite il ravvedimento operoso, beneficiando di riduzioni delle sanzioni.
Il mancato invio dell’Intra 12 può inoltre far venir meno il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti intracomunitari, in quanto si tratta di una violazione sostanziale e non solo formale.
Conclusioni
La disciplina degli acquisti intracomunitari richiede una conoscenza approfondita dei requisiti, delle autorizzazioni necessarie e degli adempimenti da porre in essere. I soggetti passivi IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono manifestare tale volontà all’Agenzia delle Entrate e ottenere l’inclusione nell’archivio VIES. Tale obbligo riguarda sia le operazioni di beni che di servizi. La mancata iscrizione al VIES comporta l’assoggettamento ad IVA delle operazioni UE secondo le modalità vigenti nello Stato del cedente/prestatore. È importante prestare attenzione anche alle casistiche di cancellazione dal VIES, che può avvenire su richiesta del soggetto interessato o d’ufficio. Una corretta gestione degli acquisti intracomunitari permette di operare nel rispetto della normativa e di evitare sanzioni.
Il modello Intra 12 è un adempimento che riguarda enti non commerciali, agricoltori esonerati e società semplici che effettuano acquisti di beni e servizi da soggetti UE. Va presentato mensilmente in via telematica per dichiarare l’ammontare degli acquisti, l’IVA dovuta e versata.
Omissioni e irregolarità sono sanzionate, ma è possibile rimediare con il ravvedimento. È importante monitorare il volume di acquisti intracomunitari per verificare il superamento della soglia di 10.000 euro che fa scattare l’obbligo.
Domande e risposte
D: Quali sono i requisiti per qualificare un acquisto come intracomunitario?
R: Affinché un acquisto sia considerato intracomunitario, devono sussistere tre condizioni: sia l’acquirente che il venditore devono essere soggetti passivi IVA, l’operazione deve essere a titolo oneroso e prevedere il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un bene mobile, e il bene deve essere fisicamente trasferito da uno Stato UE ad un altro Stato UE.
D: È necessaria un’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie?
R: Sì, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti passivi devono ottenere una specifica autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate e essere inclusi nell’archivio VIES. Tale intenzione deve essere manifestata sia dai soggetti che intraprendono l’attività, sia dai soggetti già in attività, mediante apposita istanza.
D: L’obbligo di autorizzazione riguarda solo le operazioni intracomunitarie di beni?
R: No, l’obbligo di autorizzazione riguarda anche le prestazioni di servizi in ambito UE. I soggetti che intendono effettuare soltanto prestazioni di servizi in ambito UE devono manifestare tale volontà all’Agenzia delle Entrate.
D: Cosa succede se un operatore italiano effettua operazioni UE senza essere iscritto al VIES?
R: Le operazioni UE effettuate da un operatore italiano non iscritto al VIES sono assoggettate ad IVA secondo le modalità vigenti nello Stato del cedente/prestatore.
D: Un’ASD che svolge solo attività istituzionale deve presentare l’Intra 12?
R: Sì, se effettua acquisti intracomunitari oltre i 10.000 euro annui o se ha optato per applicare l’IVA in Italia, in quanto rientra tra gli enti non commerciali.
D: Cosa succede se non viene presentato l’Intra 12 per un mese?
R: Si applica una sanzione da 500 a 1.000 euro per omessa dichiarazione. È però possibile sanare con ravvedimento operoso.
D: Oltre all’Intra 12 cosa deve fare l’ente per gli acquisti intraUE?
R: Deve integrare le fatture dei fornitori UE con l’IVA italiana, annotarle in un registro acquisti e versare l’imposta con F24.