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Associazioni Riconosciute: Costituzione, responsabilità patrimoniale e gestione

20 Marzo, 2024

Le associazioni riconosciute rappresentano una forma giuridica molto diffusa in Italia per la realizzazione di attività senza scopo di lucro. Questo articolo si propone di fornire una guida completa ed esaustiva su tutti gli aspetti relativi alla costituzione e gestione di un‘associazione riconosciuta, analizzando nel dettaglio i requisiti necessari, gli adempimenti burocratici, la struttura organizzativa e le responsabilità degli organi sociali. Verranno inoltre forniti esempi pratici e una sezione di domande e risposte per chiarire eventuali dubbi.

Aspetti Costitutivi

La costituzione di un’associazione riconosciuta richiede la redazione di due documenti fondamentali: l’atto costitutivo e lo statuto. L’atto costitutivo rappresenta la volontà delle parti di dare vita all’associazione per il perseguimento di un obiettivo comune, mentre lo statuto contiene le norme che regolano l’organizzazione, il funzionamento e lo scioglimento dell‘ente.

Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, l’atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti nella forma dell’atto pubblico e devono contenere alcuni elementi obbligatori, tra cui la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per l’ammissione di nuovi membri.

Inoltre, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria, gli atti costitutivi o gli statuti devono prevedere specifiche clausole, come il divieto di distribuire utili, l’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, la disciplina uniforme del rapporto associativo, l’eleggibilità libera degli organi amministrativi e l’obbligo di redigere un rendiconto annuale.

Esempio pratico: Un gruppo di appassionati di musica decide di costituire un‘associazione per promuovere eventi culturali nella propria città. Redigono l’atto costitutivo e lo statuto in forma di atto pubblico, inserendo tutte le clausole obbligatorie e quelle necessarie per accedere alle agevolazioni fiscali. Presentano poi la documentazione alla Prefettura per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Aspetti Patrimoniali

Il patrimonio iniziale dell‘associazione è formato dai conferimenti effettuati dai singoli associati, che si impegnano a versare una quota associativa per consentire all‘ente di raggiungere il proprio scopo. Non esiste un’entità minima del patrimonio, ma spetta all‘autorità competente (Prefettura, Regione o Provincia autonoma) valutarne l’adeguatezza rispetto alla realizzazione dello scopo prefissato.

Il patrimonio dell’associazione è distinto da quello dei singoli associati e può aumentare nel tempo grazie all’adesione di nuovi membri o all’accettazione di lasciti testamentari e donazioni. In caso di recesso o esclusione, gli associati non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati.

Esempio pratico: L’associazione musicale costituita nell‘esempio precedente fissa una quota associativa annuale di 50 euro. Con l’adesione di 100 soci, il patrimonio iniziale ammonta a 5.000 euro. Nel corso degli anni, grazie all’organizzazione di eventi di successo, l’associazione riceve anche alcune donazioni che incrementano ulteriormente il patrimonio.

Organi dell’Associazione

Ogni associazione riconosciuta deve prevedere obbligatoriamente almeno due organi: l’assemblea e gli amministratori. L’assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico/finanziario. Le deliberazioni dell‘assemblea sono prese a maggioranza dei voti, con quorum costitutivi e deliberativi variabili a seconda dell‘oggetto della decisione.

Gli amministratori, invece, rappresentano l‘organo esecutivo e gestionale dell‘associazione e sono eletti dall‘assemblea per un periodo di tempo limitato. Ad essi competono le decisioni necessarie per il corretto andamento dell‘ente, come la realizzazione delle attività istituzionali, la direzione del personale e la redazione del rendiconto annuale.

Oltre a questi organi obbligatori, l‘associazione può prevedere nel proprio statuto anche altri organi facoltativi, come il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei probiviri o il collegio sindacale, con funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile.

Esempio pratico: L’associazione musicale elegge un consiglio direttivo composto da 5 membri, tra cui il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. L‘assemblea dei soci si riunisce due volte l’anno per approvare il rendiconto e deliberare sulle attività da svolgere. Viene inoltre nominato un collegio dei revisori dei conti per verificare periodicamente la regolarità della gestione finanziaria.

Recesso ed Esclusione degli Associati

L’art. 24 del Codice Civile disciplina le ipotesi di recesso ed esclusione degli associati. L’associato può sempre recedere dall’associazione, a meno che non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un determinato periodo di tempo. Per esercitare il recesso, deve darne comunicazione scritta agli amministratori almeno tre mesi prima della fine dell’anno.

L’assemblea, invece, può deliberare l’esclusione di un associato solo per gravi e fondati motivi, come il rifiuto di adeguarsi alle delibere assembleari o la commissione di illeciti penali. L’associato escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della decisione.

In ogni caso, sia in caso di recesso che di esclusione, l’associato non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, in quanto il patrimonio dell’ente non può mai essere devoluto ai singoli membri.

Esempio pratico: Un associato dell’associazione musicale si rifiuta ripetutamente di pagare la quota annuale e tiene un comportamento scorretto durante gli eventi organizzati. L’assemblea, su proposta del consiglio direttivo, delibera la sua esclusione. L’associato escluso fa ricorso al tribunale, ma il giudice conferma la legittimità della decisione assembleare.

Estinzione dell’Associazione

L’estinzione dell’associazione può verificarsi automaticamente al raggiungimento dello scopo, al sopraggiungere dell’impossibilità di conseguirlo o al venir meno di tutti gli associati. Altre cause di scioglimento possono essere previste dallo statuto o dall’atto costitutivo.

In caso di estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione deve essere devoluto secondo quanto stabilito dall’atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza di disposizioni specifiche, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha deciso lo scioglimento o, in ultima istanza, provvede l’autorità governativa. È fatto divieto di suddividere il patrimonio residuo tra gli associati.

Esempio pratico: Dopo vent’anni di attività, l’associazione musicale raggiunge tutti gli obiettivi prefissati e l’assemblea delibera il suo scioglimento. Il patrimonio residuo viene devoluto, come previsto dallo statuto, ad un’altra associazione con finalità analoghe operante nella stessa città.

Responsabilità

Con il riconoscimento della personalità giuridica, l’associazione acquista l’autonomia patrimoniale perfetta, per cui delle obbligazioni assunte per il raggiungimento degli scopi risponde solo l’ente con il proprio patrimonio. I creditori non possono quindi aggredire il patrimonio personale dei singoli associati.

Per quanto riguarda le sanzioni tributarie, in deroga al principio della personalità della sanzione, l’art. 7 del D.L. 269/2003 stabilisce che, per gli enti con personalità giuridica, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale sono esclusivamente a carico della persona giuridica e non dell’autore effettivo della violazione.

Esempio pratico: L’associazione musicale stipula un contratto di locazione per un immobile da adibire a sede sociale. A causa di difficoltà finanziarie, l’associazione non riesce a pagare alcuni canoni. Il locatore può rivalersi solo sul patrimonio dell’associazione e non su quello dei singoli associati.

Conclusione

Le associazioni riconosciute rappresentano uno strumento giuridico molto utilizzato per lo svolgimento di attività non lucrative, grazie ai vantaggi derivanti dal riconoscimento della personalità giuridica, come l’autonomia patrimoniale e la possibilità di godere di agevolazioni fiscali. Tuttavia, la costituzione e la gestione di un’associazione riconosciuta richiedono il rispetto di una serie di adempimenti e formalità, sia in fase di costituzione che durante la vita dell’ente.

È quindi fondamentale conoscere nel dettaglio la disciplina civilistica e tributaria applicabile alle associazioni riconosciute, per evitare irregolarità e conseguenze negative sul piano legale e fiscale. In questo senso, una corretta redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, una puntuale osservanza delle norme in materia di governance e una gestione trasparente e oculata delle risorse rappresentano elementi imprescindibili per il successo e la longevità dell’associazione.


Domande e Risposte

D: Quali sono i principali vantaggi delle associazioni riconosciute rispetto a quelle non riconosciute?
R: Le associazioni riconosciute godono dell’autonomia patrimoniale perfetta, per cui delle obbligazioni risponde solo l’ente con il proprio patrimonio e non i singoli associati. Inoltre, possono accedere ad agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria, come la decommercializzazione di alcune attività nei confronti degli associati.

D: È possibile modificare lo statuto di un’associazione riconosciuta dopo la sua costituzione?
R: Sì, lo statuto può essere modificato con una deliberazione dell’assemblea straordinaria, adottata con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La modifica deve poi essere approvata dall’autorità competente (Prefettura, Regione o Provincia autonoma) che ha riconosciuto la personalità giuridica.

D: Cosa succede in caso di estinzione dell’associazione?
R: In caso di estinzione, dopo aver pagato i debiti, il patrimonio residuo deve essere devoluto secondo quanto previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto. Se questi non dispongono nulla, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha deciso lo scioglimento o, in mancanza, provvede l’autorità governativa. È vietata la devoluzione del patrimonio residuo ai singoli associati.

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