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Il diritto di voto dei minorenni nelle associazioni sportive dilettantistiche: una questione ancora aperta

3 Maggio, 2024

Il diritto di voto all’interno delle associazioni è un elemento fondamentale per garantire la partecipazione attiva dei soci nella gestione e nelle decisioni dell’ente. Tuttavia, quando si tratta di soci minorenni, si è spesso riscontrata una certa reticenza nel consentire loro l’esercizio di tale diritto. Questa situazione ha portato a diverse controversie e interpretazioni contrastanti, richiedendo un intervento delle autorità competenti per fare chiarezza sulla questione. Attraverso questo articolo, esploreremo le posizioni della Corte di Cassazione e del Ministero del Lavoro, nonché le implicazioni pratiche per le associazioni che desiderano operare in conformità con la legge.

La capacità giuridica e la capacità di agire

Per comprendere appieno la problematica, è necessario partire da due concetti fondamentali: la capacità giuridica e la capacità di agire. La capacità giuridica è la suscettibilità del soggetto a essere titolare di diritti e doveri riconosciuti dall‘ordinamento giuridico e si acquisisce al momento della nascita. La capacità di agire, invece, attiene alla condizione di poter compiere atti giuridici e viene riconosciuta al compimento della maggiore età, ovvero a 18 anni.

Tuttavia, l‘evoluzione del diritto minorile sta portando a una progressiva valorizzazione della cosiddetta “capacità di discernimento”, che si viene a formare al raggiungimento di età predeterminate comprese tra i 12 e i 18 anni. Ciò non implica, però, che il minore possa compiere autonomamente atti di natura personale, dovendo essere assistito dai genitori o dal tutore.

Il rapporto tra il minore e l’associazione sportiva

I minori possono senza dubbio essere soci di un’associazione sportiva, concludendo il contratto associativo tramite il genitore. Una volta acquisito lo status di associato, il minore gode di tutti i diritti collegati, tra cui quello di partecipare all‘assemblea, di votare e di fruire delle attività e delle iniziative sportive.

Proprio il diritto di voto rappresenta il più rilevante strumento di partecipazione alla vita associativa, poiché consente al socio di contribuire alla formazione delle decisioni di gruppo e alla costituzione degli organi sociali. Pertanto, escludere i minorenni dall‘elettorato attivo potrebbe configurare una violazione del principio di uguaglianza dei diritti degli associati.

Le posizioni a favore e contro il voto dei minorenni

La giurisprudenza e il Ministero del Lavoro, con le note n. 1309/2019 e n. 18244/2021, hanno affermato che il diritto di voto dei soci minorenni deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale, pena la lesione del loro status di socio. Di conseguenza, uno statuto che non preveda tale diritto potrebbe essere considerato non conforme ai fini del riconoscimento sportivo dell’ente, con la perdita delle agevolazioni fiscali connesse.

D’altra parte, è importante sottolineare che il mero riferimento alla maggiore età nello statuto non deve essere interpretato come un limite, bensì come un requisito minimo. Inoltre, allo stato attuale non vi sono aperture normative verso il riconoscimento del diritto del minore di votare personalmente in assemblea.

Posizione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 23228/2017, ha stabilito un importante principio riguardo al diritto di voto dei minorenni nelle associazioni. In particolare, ha sottolineato che non è giuridicamente corretto ravvisare un’eccezione all’esercizio dei diritti partecipativi degli associati minorenni, invocando come giustificazione la loro minore età.

La Corte ha spiegato che i minorenni sono rappresentati ex lege dai genitori o dal responsabile genitoriale, i quali esercitano il diritto di voto per conto dei figli. Pertanto, limitare il diritto di voto dei minorenni sulla base della loro età non è legittimo, in quanto si tratterebbe di una discriminazione ingiustificata.

Esempio pratico: Un’associazione sportiva dilettantistica ha stabilito nello statuto che solo i soci maggiorenni possono esercitare il diritto di voto durante le assemblee. In base alla posizione della Corte di Cassazione, questa previsione statutaria sarebbe illegittima, poiché discrimina i soci minorenni, i quali dovrebbero essere rappresentati dai genitori o dai responsabili genitoriali nell’esercizio del diritto di voto.

Posizione del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 1309/2019, ha ribadito il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, sottolineando l’illegittimità di qualsiasi discriminazione nell’ammissione degli associati e nell’esercizio dei loro diritti, incluso il diritto di voto.

Il Ministero ha sottolineato che recenti orientamenti giurisprudenziali hanno chiarito l’illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, in quanto il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Esempio pratico: Un’associazione culturale ha negato ai genitori di un socio minorenne la possibilità di esercitare il diritto di voto durante l’assemblea annuale, citando lo statuto che riservava tale diritto ai soli soci maggiorenni. Secondo la posizione del Ministero del Lavoro, questa azione dell’associazione sarebbe illegittima e discriminatoria nei confronti del socio minorenne.

L’elettorato passivo dei minorenni

Strettamente correlato al diritto di voto è il diritto a essere votati per ricoprire cariche sociali. In questo caso, però, emergono diverse problematiche, soprattutto in relazione all’organo amministrativo. Il minore, infatti, potrebbe assumere obbligazioni in grado di ledere il proprio patrimonio, specialmente nelle associazioni non riconosciute, dove chi agisce in nome e per conto dell’ente risponde personalmente dei debiti.

Inoltre, salvo casi specifici, il minore è legalmente incapace di porre in essere atti di gestione, con la conseguenza che i contratti da lui stipulati sono annullabili. Pertanto, la preclusione dell’elettorato passivo ai minorenni non dovrebbe ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza dei diritti degli associati, come confermato anche dalla circolare n. 18244/2021 del Ministero del Lavoro.

Esempi pratici

  • Mario, 16 anni, è socio di un’associazione sportiva dilettantistica di calcio. In occasione dell’assemblea annuale, Mario vorrebbe esprimere il proprio voto per l’elezione del nuovo presidente, ma lo statuto dell’associazione prevede il diritto di voto solo per i maggiorenni. In questo caso, il genitore di Mario potrebbe esercitare il diritto di voto per conto del figlio, rappresentandolo in assemblea.
  • Giulia, 17 anni, è una promettente ginnasta e socia di un’associazione sportiva dilettantistica. Durante l’assemblea, viene proposta la candidatura di Giulia per il consiglio direttivo. Nonostante le sue indubbie capacità tecniche, l’elezione di Giulia potrebbe essere preclusa dalla sua minore età, poiché in caso di obbligazioni assunte dall’associazione, la giovane atleta rischierebbe di rispondere personalmente con il proprio patrimonio.

Conclusione

Alla luce delle posizioni chiare e concordanti della Corte di Cassazione e del Ministero del Lavoro, è evidente che le associazioni non possono più limitare il diritto di voto dei soci minorenni invocando la loro minore età. Qualsiasi norma statutaria che preveda tali limitazioni sarebbe contraria alle disposizioni giurisprudenziali e di prassi, e quindi nulla.

Le associazioni sono tenute a garantire l’esercizio del diritto di voto dei soci minorenni attraverso la rappresentanza dei genitori o dei responsabili genitoriali. Questa misura mira a promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva di tutti i soci, indipendentemente dall’età, nel processo decisionale dell’ente.

È fondamentale che le associazioni rivedano le loro norme statutarie e le procedure interne per conformarsi a queste indicazioni, al fine di evitare discriminazioni e potenziali controversie legali. Adottando un approccio inclusivo e rispettoso dei diritti di tutti i soci, le associazioni possono promuovere un clima di partecipazione e democrazia interna, contribuendo al loro successo e alla loro crescita.


Domande e Risposte

D: Un’associazione sportiva dilettantistica può prevedere nel proprio statuto il diritto di voto solo per i soci maggiorenni?
R: Secondo le note del Ministero del Lavoro, negare il diritto di voto ai soci minorenni potrebbe configurare una violazione del principio di uguaglianza dei diritti degli associati. Pertanto, uno statuto che preveda il diritto di voto solo per i maggiorenni potrebbe essere considerato non conforme ai fini del riconoscimento sportivo dell’ente.

D: Come può essere esercitato il diritto di voto di un socio minorenne?
R: Il diritto di voto dei soci minorenni deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale, ovvero dai genitori o dal tutore. Questi ultimi rappresenteranno il minore in assemblea, esprimendo il voto per suo conto.

D: Un socio minorenne può candidarsi ed essere eletto per ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione sportiva dilettantistica?
R: Nonostante non vi siano preclusioni normative esplicite, l’elezione di un socio minorenne a cariche sociali, specialmente nell’organo amministrativo, potrebbe presentare problematiche legate alla sua capacità di agire e alla responsabilità patrimoniale. In caso di obbligazioni assunte dall’associazione, il minore rischierebbe di rispondere personalmente con il proprio patrimonio.

D: Quali sono le conseguenze per un’associazione che mantiene norme statutarie che limitano il diritto di voto dei soci minorenni?

R: Se un’associazione mantiene norme statutarie che limitano il diritto di voto dei soci minorenni, tali norme sarebbero contrarie alle disposizioni giurisprudenziali e di prassi, e quindi nulle. L’associazione potrebbe essere esposta a potenziali controversie legali e rischiare di essere ritenuta responsabile di discriminazione.

D: In che modo i genitori o i responsabili genitoriali possono esercitare il diritto di voto per conto dei soci minorenni?

R: I genitori o i responsabili genitoriali possono esercitare il diritto di voto per conto dei soci minorenni partecipando alle assemblee dell’associazione e votando in rappresentanza dei loro figli minorenni. L’associazione deve prevedere procedure per consentire questa rappresentanza e garantire che il diritto di voto dei minorenni sia rispettato.

D: Cosa succede se un’associazione nega illegittimamente il diritto di voto ai genitori di un socio minorenne?

R: Se un’associazione nega illegittimamente il diritto di voto ai genitori di un socio minorenne, questa azione sarebbe considerata discriminatoria e contraria alle disposizioni giurisprudenziali e di prassi. I genitori potrebbero presentare un reclamo all’associazione e, in caso di mancata risoluzione, potrebbero ricorrere alle vie legali per far valere i diritti del loro figlio minorenne.

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