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La valutazione dei rischi e il documento di valutazione dei rischi (DVR) nelle ASD: obblighi, procedure e implicazioni pratiche

1 Maggio, 2024

L’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 ha portato importanti cambiamenti nel mondo dello sport dilettantistico, in particolare per quanto riguarda la figura del lavoratore sportivo. Questa novità ha introdotto nuovi obblighi per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), tra cui la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e l’adozione di misure di prevenzione e protezione per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. In questo articolo, approfondiremo il tema della valutazione dei rischi nel contesto sportivo dilettantistico, analizzando gli obblighi, le procedure e le implicazioni pratiche per le ASD e SSD.

Il DVR nel contesto sportivo dilettantistico

Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, si applica a tutti i settori di attività, compresi quelli sportivi. Con l’introduzione del D.Lgs. 36/2021, le ASD e SSD sono tenute a fornire ai lavoratori sportivi informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Questo implica l’obbligo di redigere il DVR, indipendentemente dalle dimensioni e dalla struttura organizzativa dell‘ente sportivo.

La valutazione dei rischi deve considerare non solo i pericoli connessi all’attività sportiva in sé, ma anche quelli legati ai processi di supporto, come le attività amministrative e gestionali. Inoltre, è necessario valutare i rischi presenti sia nei luoghi specifici di lavoro presso la sede dell‘associazione o società, sia negli altri eventuali luoghi di svolgimento delle attività.

Il ruolo del lavoratore sportivo e la sorveglianza sanitaria

Il D.Lgs. 36/2021 definisce il lavoratore sportivo come l’atleta, l‘allenatore, l‘istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercitano l‘attività sportiva verso un corrispettivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Questi soggetti, oltre ai rischi comuni a ogni ambiente lavorativo, sono esposti a un “rischio sportivo” specifico della disciplina praticata.

Per tutelare la salute dei lavoratori sportivi, il decreto prevede l’obbligo di effettuare controlli medici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle norme federali e sanitarie sportive. Questi controlli, svolti dal medico competente, sono finalizzati a verificare l’idoneità del soggetto a prestare la mansione lavorativa e si distinguono dalla certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica, rilasciata dal medico specialista in medicina dello sport.

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

L’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro è obbligatoria per tutte le tipologie contrattuali di lavoratore sportivo, sia subordinato che collaboratore. Tuttavia, per i collaboratori sportivi, la tutela assicurativa è più limitata rispetto a quella prevista per i lavoratori subordinati. Infatti, per i collaboratori sono esclusi dall‘assicurazione gli infortuni che comportano un‘inabilità temporanea assoluta e la malattia professionale.

Il calcolo del premio assicurativo Inail si basa sulla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con la collaborazione del medico competente. Una corretta valutazione dei rischi e l’adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione possono contribuire a ridurre l’ammontare del premio assicurativo.

Il rischio interferenziale e il DUVRI

Nelle realtà sportive dilettantistiche è frequente che gli spazi siano condivisi tra più associazioni o società per lo svolgimento di attività diverse. In questi casi, oltre al DVR, è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che valuta i rischi aggiuntivi derivanti dalla presenza di più organizzazioni aziendali nello stesso ambiente.

Il DUVRI deve essere elaborato dal datore di lavoro committente, ossia il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. L‘obbligo di garantire la sicurezza e la salubrità dell‘ambiente ricade sul gestore dell‘impianto sportivo, in quanto datore di lavoro, in ossequio ai principi del neminem laedere e della tutela oggettiva dei luoghi di lavoro.

Conclusione

L’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 ha introdotto importanti novità per il mondo dello sport dilettantistico, imponendo alle ASD e SSD di adeguarsi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La redazione del DVR, l’adozione di misure di prevenzione e protezione, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sportivi e la gestione dei rischi interferenziali sono diventati obblighi imprescindibili per garantire la tutela della salute e della sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive dilettantistiche. Una corretta valutazione dei rischi e una puntuale applicazione delle norme non solo contribuiscono a creare un ambiente di lavoro più sicuro, ma possono anche comportare benefici in termini di riduzione dei premi assicurativi Inail e di miglioramento complessivo dell’organizzazione e della gestione delle realtà sportive dilettantistiche.


Domande e Risposte

D: Quali sono i principali obblighi introdotti dal D.Lgs. 36/2021 per le ASD e SSD in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
R: Il D.Lgs. 36/2021 ha introdotto l’obbligo per le ASD e SSD di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), fornire ai lavoratori sportivi informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro e adottare misure di prevenzione e protezione adeguate.

D: Chi è considerato lavoratore sportivo ai sensi del D.Lgs. 36/2021?
R: Il lavoratore sportivo è definito come l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

D: Quali sono le differenze tra i controlli medici previsti per l’idoneità alla pratica sportiva e quelli per l’idoneità alla mansione lavorativa?
R: I controlli per l’idoneità alla pratica sportiva, svolti dal medico specialista in medicina dello sport, riguardano l’idoneità a svolgere l’attività sportiva agonistica o non agonistica. I controlli per l’idoneità alla mansione lavorativa, effettuati dal medico competente, sono finalizzati a verificare l’idoneità del soggetto a prestare la specifica mansione lavorativa, tenendo conto dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

D: Cosa si intende per rischio interferenziale e quando è necessario redigere il DUVRI?
R: Il rischio interferenziale è il rischio aggiuntivo derivante dalla presenza di più organizzazioni aziendali nello stesso ambiente di lavoro. Quando gli spazi sportivi sono condivisi tra più associazioni o società per lo svolgimento di attività diverse, è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per valutare e gestire tali rischi.

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