La riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto significativi cambiamenti nel mondo dello sport dilettantistico, tra cui il nuovo regime fiscale dei premi sportivi. Uno degli aspetti più dibattuti riguarda la possibilità di erogare premi ai volontari sportivi e la compatibilità di tali emolumenti con la natura gratuita delle prestazioni volontaristiche. Questo articolo approfondisce la questione, analizzando le disposizioni normative e fornendo chiarimenti sulla disciplina applicabile.
La figura del volontario sportivo
Il decreto legislativo n. 36/2021 ha ridefinito la figura del volontario sportivo, sottolineando il carattere spontaneo e gratuito dell‘attività prestata. Il volontario non può ricevere alcun compenso, rimborso forfettario o indennità di trasferta, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La gratuità è posta a salvaguardia della natura volontaristica della prestazione e dell’assenza di fini di lucro.
Il nuovo regime fiscale dei premi sportivi
Con l‘abrogazione dell‘art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR, i premi sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma sono ricondotti al trattamento tributario ordinario previsto dall’art. 30 del DPR n. 600/1973. Le somme erogate a titolo di premio non concorrono alla formazione del reddito, ma sono soggette a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20%, con rivalsa facoltativa da parte dell’erogante.
Compatibilità tra premi e volontariato
Nonostante il principio di gratuità che caratterizza le prestazioni volontaristiche, l’erogazione di premi ai volontari sportivi risulta compatibile per due ragioni fondamentali:
- L’art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. n. 36/2021 fa riferimento ad atleti e tecnici, senza distinzione tra lavoratori e volontari, confermando l’autonomia del premio rispetto allo specifico inquadramento delle figure sportive.
- La natura aleatoria e non corrispettiva dei premi, legati al conseguimento di risultati ipotetici e non negoziati preventivamente, è astrattamente compatibile con la gratuità della prestazione volontaristica, in quanto non rappresenta una forma di remunerazione commisurata all’attività prestata.
Esempi pratici
- Un atleta volontario che consegue il podio in una competizione sportiva dilettantistica può ricevere un premio dalla propria associazione sportiva, senza che ciò pregiudichi la natura gratuita della sua prestazione.
- Un tecnico volontario che partecipa a raduni delle squadre nazionali può essere destinatario di premi da parte della Federazione sportiva di appartenenza, in quanto tale emolumento non è correlato alla quantità o intensità dell’attività prestata.
Conclusione
In conclusione, l’erogazione di premi ai volontari sportivi risulta compatibile con il carattere gratuito delle loro prestazioni, purché tali emolumenti siano effettivamente legati a risultati ipotetici e non assumano la natura di corrispettivo o retribuzione di risultato. La riforma dello sport ha introdotto un quadro normativo più chiaro in materia, superando i dubbi interpretativi e fornendo certezze agli operatori del settore dilettantistico.
Domande e Risposte
D: I premi ai volontari sportivi sono soggetti a tassazione?
R: Sì, i premi erogati ai volontari sportivi sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20%, con rivalsa facoltativa da parte dell’erogante. Tuttavia, tali somme non concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente.
D: Esiste un limite massimo per l’erogazione dei premi ai volontari sportivi?
R: No, la normativa non prevede un limite massimo per l’erogazione dei premi ai volontari sportivi. Tuttavia, è importante che tali emolumenti siano effettivamente legati a risultati ipotetici e non assumano la natura di corrispettivo o retribuzione di risultato, per non pregiudicare la gratuità della prestazione volontaristica.
D: I pubblici dipendenti che svolgono attività sportiva volontaria possono ricevere premi?
R: Sì, i pubblici dipendenti che prestano attività sportiva volontaria possono ricevere premi dal CONI, dal CIP e dagli altri enti sportivi, a condizione che comunichino preventivamente all’amministrazione di appartenenza lo svolgimento dell’attività volontaristica fuori dall’orario di lavoro.