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Il trattamento fiscale dei premi e delle indennità per il trasferimento degli atleti nelle associazioni sportive dilettantistiche in regime 398

27 Aprile, 2024

La riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità nel trattamento fiscale dei premi e delle indennità per il trasferimento degli atleti (ad esempio calciatori), con particolare attenzione alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che operano in regime fiscale agevolato secondo la legge 398/1991. Questo articolo approfondisce le implicazioni fiscali di tali compensi in termini di IVA, IRES e IRAP, fornendo chiarimenti e indicazioni pratiche alla luce delle recenti modifiche normative.

Trattamento IVA

Con l’abrogazione della legge 91/1981 e l’introduzione del D.lgs. 36/2021, le indennità e i premi di formazione incassati dalle ASD godono sempre del titolo di esenzione IVA, indipendentemente dal settore di appartenenza (professionistico o dilettantistico) delle società coinvolte nel trasferimento. Questa novità amplia notevolmente l’ambito di applicazione dell‘esenzione rispetto alla precedente normativa, che la prevedeva solo per i trasferimenti da società professionistiche a dilettantistiche.

Tuttavia, l’esenzione IVA, se ripetuta e non occasionale, obbliga le ASD con solo codice fiscale ad aprire partita IVA. Le associazioni soggette a IVA dovranno indicare gli importi esenti nel quadro VE della dichiarazione annuale, pur non trovando una specifica collocazione nell‘art. 10 del DPR 633/72. L’obbligo di fatturazione sorge al momento di ogni pagamento delle rate pattuite, salvo la possibilità di emettere un’unica fattura anticipata per l’intero importo.

Trattamento IRES e IRAP

Il secondo periodo dell‘articolo 36, comma 4, del D.lgs. 36/2021 stabilisce che per le ASD che hanno optato per il regime fiscale della legge 398/1991, i premi di formazione percepiti non concorrono alla determinazione del reddito imponibile IRES. Inoltre, tali compensi non partecipano al calcolo del plafond di 400.000 euro previsto dal regime agevolato, né alla formazione della base imponibile IRAP.

In caso di pagamento dilazionato, l’associazione potrà considerare l‘effettivo introito dei vari anni (principio di cassa) o determinare il risultato d’esercizio per competenza, a seconda dell‘impostazione scelta per il proprio rendiconto.

Esempi pratici

  • Un’ASD in regime 398 riceve da una società professionistica di Serie A un premio di formazione di 50.000 euro per il trasferimento di un proprio calciatore, con pagamento dilazionato in 5 anni. L’operazione è esente IVA e non concorre alla determinazione del reddito imponibile IRES e IRAP. L’associazione potrà scegliere se considerare l’effettivo introito annuale o ripartire l’importo per competenza nei vari esercizi.
  • Un’ASD non in regime 398 incassa un’indennità di 30.000 euro da un’altra ASD per la cessione di un giovane calciatore. L’operazione è esente IVA, ma l’importo è imponibile ai fini IRES e IRAP. L’associazione dovrà emettere fattura al momento di ogni pagamento ricevuto e dichiarare il compenso nel proprio rendiconto annuale.

Conclusioni

La riforma dello sport ha introdotto significative novità nel trattamento fiscale dei premi e delle indennità per il trasferimento dei calciatori, ampliando l’ambito di applicazione dell’esenzione IVA e confermando l’esclusione dalla base imponibile IRES e IRAP per le ASD in regime 398. È fondamentale che le associazioni sportive dilettantistiche conoscano e applichino correttamente queste disposizioni per evitare problemi fiscali e sfruttare appieno i vantaggi del regime agevolato.


Domande e Risposte

D: L’esenzione IVA si applica solo ai trasferimenti da società professionistiche a dilettantistiche?
R: No, con la riforma dello sport l’esenzione IVA si applica a tutti i trasferimenti, indipendentemente dal settore di appartenenza delle società coinvolte, sia professionistiche che dilettantistiche.

D: I premi di formazione concorrono al calcolo del plafond di 400.000 euro per le ASD in regime 398?
R: No, i premi di formazione non partecipano al calcolo del plafond di 400.000 euro previsto dal regime agevolato della legge 398/1991. Restano esclusi sia dalla determinazione del reddito imponibile IRES che dalla base imponibile IRAP.

D: Le ASD in regime 398 devono considerare i premi di formazione nel calcolo della base imponibile IRAP?
R: No, per le ASD in regime 398 i premi di formazione non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP. Restano esclusi anche dalla determinazione del reddito imponibile IRES e dal calcolo del plafond di 400.000 euro.

D: Come devono comportarsi le ASD in caso di pagamento dilazionato dei premi di formazione?
R: In caso di pagamento dilazionato, l’associazione potrà considerare l’effettivo introito dei vari anni (principio di cassa) o determinare il risultato d’esercizio per competenza, a seconda dell’impostazione scelta per il proprio rendiconto. La scelta dipenderà dalle esigenze contabili e fiscali dell’ASD

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