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Lavoro sportivo, gli adempimenti obbligatori per il settore dilettantistico

14 Maggio, 2024

La riforma dello sport, entrata in vigore nel luglio 2023, ha introdotto numerose novità per il settore dilettantistico, con l’obiettivo di regolamentare e tutelare i lavoratori sportivi. I Ministeri del Lavoro e dello Sport hanno pubblicato una guida operativa che illustra i punti cardine della riforma, fornendo indicazioni sugli adempimenti obbligatori per i committenti e le tutele previste per i lavoratori. In questo articolo, esploreremo in dettaglio le principali novità introdotte dalla riforma, soffermandoci sugli obblighi per le associazioni e società sportive dilettantistiche, come l’invio delle comunicazioni obbligatorie e la tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL).

Comunicazioni Obbligatorie

Uno degli adempimenti fondamentali introdotti dalla riforma è l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie per i lavoratori sportivi dilettanti. Le associazioni, società, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite (anche paralimpiche), Coni, Cip e società Sport e Salute Spa sono tenuti a inviare la comunicazione Unilav-sport attraverso il portale del Ministero del Lavoro o tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche.

A differenza del modello Unilav tradizionale, che viene inviato prima dell’avvio del rapporto di lavoro, nel settore sportivo dilettantistico la comunicazione deve essere trasmessa entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di collaborazione. Questo termine differito consente una maggiore flessibilità per i committenti, tenendo conto delle peculiarità del settore.

Libro Unico del Lavoro (LUL)

Un’altra novità significativa introdotta dalla riforma è l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) sia per i rapporti di lavoro subordinato che per le collaborazioni coordinate e continuative nel settore sportivo dilettantistico. La responsabilità di questo adempimento ricade sul datore di lavoro o sugli intermediari abilitati.

Per le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), i committenti hanno la possibilità di adempiere all‘obbligo di tenuta del LUL in via telematica, utilizzando l’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Questa opzione semplifica notevolmente la gestione amministrativa, consentendo l‘iscrizione dei collaboratori in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento. È importante sottolineare che, nonostante l‘iscrizione annuale, i compensi possono essere erogati in anticipo secondo le esigenze delle parti.

Tuttavia, è fondamentale rispettare i tempi previsti per la comunicazione, poiché in caso di mancato adempimento è prevista una sanzione che varia da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Questa misura mira a garantire la regolarità e la trasparenza dei rapporti di lavoro nel settore sportivo dilettantistico.

Va notato che, a causa del ritardo nell‘adozione del DPCM che definisce le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari per l’invio del libro unico tramite il RASD, l’Ispettorato del Lavoro ha rinviato a data da destinarsi il termine di iscrizione delle co.co.co. relative al 2023, inizialmente fissato al 30 gennaio. Questo slittamento è dovuto all’impossibilità di adempiere all‘obbligo in assenza delle necessarie disposizioni attuative.

Prospetto di Paga

La riforma ha introdotto una semplificazione per quanto riguarda l’emissione del prospetto di paga per i lavoratori sportivi dilettanti. Per i compensi inferiori a 15.000 euro, infatti, non sussiste l‘obbligo di emissione del prospetto di paga. Questa soglia consente di snellire gli adempimenti per le collaborazioni di importo contenuto, riducendo gli oneri amministrativi per i committenti.

Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante l‘esenzione dall’emissione del prospetto di paga per i compensi inferiori a 15.000 euro, l‘iscrizione al LUL rimane obbligatoria anche in questi casi. Questa disposizione garantisce comunque la tracciabilità e la regolarità dei rapporti di lavoro, indipendentemente dall‘importo dei compensi erogati.

Esempi Pratici

Per comprendere meglio l’applicazione pratica delle novità introdotte dalla riforma, consideriamo alcuni esempi concreti:

  • Un’associazione sportiva dilettantistica assume un nuovo allenatore con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a partire dal 1° settembre 2024. In questo caso, l’associazione dovrà inviare la comunicazione Unilav-sport entro il 30 ottobre 2024, ossia entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di collaborazione. Inoltre, dovrà iscrivere il collaboratore nel LUL entro il 30 gennaio 2025, termine previsto per l’iscrizione annuale delle co.co.co.
  • Una società sportiva dilettantistica ingaggia un direttore di gara per 20 prestazioni nel primo trimestre del 2024. Grazie alla possibilità di invio cumulativo delle comunicazioni obbligatorie per i direttori di gara, la società può inviare le comunicazioni relative a tutte le 20 prestazioni entro il 30 aprile 2024, ossia entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.
  • Un’associazione sportiva dilettantistica eroga compensi per un totale di 12.000 euro a un istruttore durante l’anno 2024. Nonostante l’importo sia inferiore a 15.000 euro e non sia necessario emettere il prospetto di paga, l’associazione è comunque tenuta a iscrivere il lavoratore nel LUL, garantendo la regolarità del rapporto di lavoro.

Conclusioni

La riforma dello sport ha introdotto importanti novità per il settore dilettantistico, con l’obiettivo di garantire maggiori tutele ai lavoratori e di regolamentare gli adempimenti a carico dei committenti. Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono prestare particolare attenzione agli obblighi di comunicazione e alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, adeguandosi tempestivamente alle nuove procedure previste dalla riforma.

Sebbene alcune disposizioni, come l’invio del LUL tramite il RASD, siano state temporaneamente sospese in attesa dell’adozione del DPCM attuativo, è fondamentale che gli enti sportivi dilettantistici si mantengano aggiornati sugli sviluppi normativi e si preparino ad adempiere agli obblighi non appena saranno definite le modalità operative.

La guida operativa fornita dai Ministeri del Lavoro e dello Sport rappresenta un valido strumento per orientarsi nella complessa materia del lavoro sportivo dilettantistico, fornendo indicazioni chiare sugli adempimenti da rispettare e sulle tutele previste per i lavoratori. È essenziale che tutti gli attori del settore, dai committenti ai lavoratori, siano consapevoli delle novità introdotte dalla riforma e collaborino per garantire la corretta applicazione delle norme e la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.


Domande e Risposte

D: Quali sono i soggetti tenuti a inviare la comunicazione Unilav-sport per i lavoratori sportivi dilettanti?
R: I soggetti tenuti a inviare la comunicazione Unilav-sport sono: associazioni, società, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite (anche paralimpiche), Coni, Cip e società Sport e Salute Spa.

D: Entro quando deve essere inviata la comunicazione Unilav-sport per i lavoratori sportivi dilettanti?
R: La comunicazione Unilav-sport deve essere inviata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di collaborazione. Questo termine differito consente una maggiore flessibilità per i committenti, tenendo conto delle peculiarità del settore sportivo dilettantistico.

D: È obbligatorio tenere il Libro Unico del Lavoro (LUL) per i lavoratori sportivi dilettanti?
R: Sì, la riforma ha introdotto l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) sia per i rapporti di lavoro subordinato che per le collaborazioni coordinate e continuative nel settore sportivo dilettantistico. La responsabilità di questo adempimento ricade sul datore di lavoro o sugli intermediari abilitati.

D: Come possono i committenti adempiere all’obbligo di tenuta del LUL per le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)?
R: Per le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), i committenti hanno la possibilità di adempiere all’obbligo di tenuta del LUL in via telematica, utilizzando l’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). L’iscrizione può avvenire in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

D: Quali sono le sanzioni previste in caso di mancato rispetto dei tempi per la comunicazione obbligatoria?
R: In caso di mancato rispetto dei tempi per la comunicazione obbligatoria, è prevista una sanzione che varia da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Questa misura mira a garantire la regolarità e la trasparenza dei rapporti di lavoro nel settore sportivo dilettantistico.

D: È sempre obbligatorio emettere il prospetto di paga per i lavoratori sportivi dilettanti?
R: No, per i compensi inferiori a 15.000 euro non sussiste l’obbligo di emissione del prospetto di paga per i lavoratori sportivi dilettanti. Questa soglia consente di snellire gli adempimenti per le collaborazioni di importo contenuto, riducendo gli oneri amministrativi per i committenti. Tuttavia, l’iscrizione al LUL rimane obbligatoria anche in questi casi.

D: Qual è l’obiettivo principale della riforma dello sport per il settore dilettantistico?
R: L’obiettivo principale della riforma dello sport per il settore dilettantistico è quello di garantire maggiori tutele ai lavoratori e di regolamentare gli adempimenti a carico dei committenti. La riforma mira a promuovere la regolarità e la trasparenza dei rapporti di lavoro nel settore, valorizzando il ruolo fondamentale che lo sport riveste nella società.

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