Il Decreto Legislativo n. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. n. 120/2023, ha introdotto una riforma epocale nell’ambito delle prestazioni sportive, determinando un cambiamento radicale nella qualificazione dei compensi percepiti dagli sportivi. A partire dal 1° luglio 2023, infatti, tali compensi non rientrano più nella categoria dei “redditi diversi” di cui all’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ma vengono considerati a tutti gli effetti come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, con l’applicazione delle relative discipline previdenziali e fiscali.La riforma introduce tre differenti soglie di retribuzione, ognuna con un trattamento specifico:
- Fino a 5.000 euro annui: esenzione totale sia dal punto di vista previdenziale che fiscale.
- Da 5.000 a 15.000 euro annui: applicazione delle sole ritenute contributive previdenziali sulla parte eccedente i 5.000 euro.
- Oltre 15.000 euro annui: applicazione sia delle ritenute contributive e previdenziali che di quelle fiscali sulla parte eccedente le rispettive soglie di 5.000 e 15.000 euro.
Questo nuovo impianto normativo ha importanti ripercussioni su vari aspetti, tra cui gli ammortizzatori sociali, la compatibilità con lo svolgimento di lavoro sportivo e il cumulo tra trattamenti pensionistici e lavoro sportivo.
La NASpI nel lavoro sportivo “dipendente”
I lavoratori sportivi subordinati, sia professionisti che dilettanti, devono essere iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi, con l’applicazione di specifiche aliquote contributive:
- Aliquota IVS pari al 33%
- Aliquote per indennità NASpI, CUAF, malattia e maternità pari al 4,97%
- La contribuzione di malattia e maternità beneficia del massimale giornaliero pari a 120 euro nel 2023
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi subordinati hanno diritto a percepire l’indennità di disoccupazione NASpI, se in possesso dei requisiti previsti (almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti il recesso).
La NASpI può essere cumulata con lo svolgimento di attività lavorativa entro determinati limiti di reddito:
- È compatibile con prestazioni occasionali fino a 5.000 euro annui, senza necessità di comunicazione all’INPS
- È compatibile con voucher o libretto di famiglia fino a 5.000 euro annui
- Nel caso di lavoro autonomo, la NASpI può essere cumulata solo se il reddito è inferiore a 5.500 euro, altrimenti viene ridotta in base all’importo eccedente
- Nel caso di lavoro dipendente, la NASpI è compatibile se il reddito è inferiore a 8.145 euro, altrimenti può essere ridotta o persa a seconda delle circostanze
La DIS-COLL nel lavoro sportivo co.co.co. e autonomo
I lavoratori sportivi dilettanti che svolgono l’attività come collaboratori coordinati e continuativi o in forma prevalentemente autonoma rientrano nella gestione separata dell’INPS. Al superamento della soglia di 5.000 euro di compensi annui, scatta l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali secondo le seguenti aliquote:
- Per i co.co.co. sportivi dilettanti non iscritti ad altre casse previdenziali o pensionati: aliquota totale del 25% (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore), cui aggiungere il 2,03% di contributi minori
- Per i co.co.co. sportivi dilettanti iscritti ad altre casse previdenziali o pensionati: aliquota del 24% (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore), senza contributi minori aggiuntivi
- Fino al 31 dicembre 2027 la base imponibile andrà ridotta del 50%.
In caso di cessazione del contratto, questi lavoratori possono richiedere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, se rispettano i seguenti requisiti:
- Iscrizione “in via esclusiva” alla gestione separata INPS
- Stato di disoccupazione
- Almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso fra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso
- L’indennità non può superare l’importo massimo mensile di 1.470,99 euro per il 2023
- Si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 91° giorno di fruizione
La DIS-COLL è compatibile con prestazioni di lavoro occasionale fino a 5.000 euro annui senza necessità di comunicazione all’INPS. È compatibile anche con l’attività di volontario sportivo, che può ricevere premi e compensi occasionali in relazione ai risultati nelle competizioni, indennità di trasferta e rimborsi spese esenti da imposte fino a 10.000 euro annui.
Il nuovo assegno di inclusione e le ripercussioni sul lavoro sportivo
L’assegno di inclusione, che dal gennaio 2024 sostituirà il reddito di cittadinanza, è una misura di contrasto alla povertà rivolta a nuclei familiari con particolari caratteristiche. L’importo varia da un minimo di 480 euro a un massimo di 6.000 euro annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza, a cui si può aggiungere al massimo 3.360 euro annui in caso di affitto.
Un aspetto rilevante è che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino a 15.000 euro sono comunque inclusi nel valore del reddito familiare da considerare per l’accesso all’assegno di inclusione.L’assegno è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma con specifiche soglie di reddito oltre le quali va comunicata la variazione all’INPS:
- Per il lavoro dipendente c’è una soglia di 3.000 euro lordi annui entro cui il maggior reddito non concorre alla determinazione del beneficio. Al superamento va inviata comunicazione entro 30 giorni.
- L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo va comunicato entro il giorno antecedente all’inizio, a pena di decadenza dal beneficio.
Cumulo fra pensione e redditi da lavoro sportivo (e non)
In generale, è possibile cumulare integralmente il trattamento pensionistico con i redditi derivanti da un’attività lavorativa. Tuttavia, esistono alcune eccezioni:
- Le pensioni erogate con il sistema “Quota 100, 102 e 103” non sono cumulabili con alcun reddito di lavoro, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro annui. In caso contrario, la prestazione viene sospesa.
- La pensione anticipata per i “lavoratori precoci” (41 anni di contributi prima dei 19 anni di età) è totalmente incumulabile con qualsiasi attività lavorativa sino alla maturazione del requisito per la pensione anticipata ordinaria.
- Per la pensione “Opzione Donna” non ci sono chiare indicazioni sulla cumulabilità. Un’interpretazione rigorosa la escluderebbe, ma non essendo in regime contributivo puro potrebbe essere cumulabile. Dal 2024 i requisiti dovrebbero essere semplificati.
- La percezione dell'”Ape Social” è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma solo se i redditi da lavoro dipendente o parasubordinato non superano gli 8.000 euro lordi annui, e quelli da lavoro autonomo non superano i 4.800 euro lordi annui. Oltre tali limiti si decade automaticamente.
Un pensionato che volesse intraprendere un’attività retribuita in ambito sportivo deve quindi verificare attentamente la tipologia di assegno pensionistico percepito e le regole di cumulabilità applicabili, per evitare conseguenze negative sul trattamento pensionistico.
Esempi pratici
- Mario, lavoratore sportivo subordinato, percepisce un reddito annuo di 20.000 euro. Sulla parte eccedente i 5.000 euro saranno applicate le ritenute contributive previdenziali (aliquota IVS 33% + aliquote NASpI, CUAF, malattia e maternità 4,97%), mentre sulla parte eccedente i 15.000 euro saranno applicate anche le ritenute fiscali.
- Giulia, collaboratrice sportiva co.co.co. dilettante non iscritta ad altre casse, ha un compenso annuo di 8.000 euro. Dovrà versare i contributi previdenziali con aliquota del 25% + 2,03% sulla parte eccedente i 5.000 euro, cioè su 3.000 euro. La base imponibile sarà ridotta del 50% fino al 31/12/2027.
- Luca, pensionato con “Quota 103”, vorrebbe svolgere un’attività sportiva retribuita. Potrà farlo solo se si tratta di prestazioni di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro annui, altrimenti rischierebbe di veder sospesa la pensione fino a cessazione dell’attività o raggiungimento dei requisiti di vecchiaia.
Conclusioni
La riforma del lavoro sportivo ha introdotto significativi cambiamenti nella qualificazione dei compensi percepiti dagli sportivi e nel loro trattamento previdenziale e fiscale. Le nuove disposizioni hanno un impatto rilevante su vari aspetti, come l’accesso agli ammortizzatori sociali, la compatibilità con altre attività lavorative e il cumulo con i trattamenti pensionistici.È fondamentale che i lavoratori sportivi e i soggetti coinvolti siano adeguatamente informati sulle nuove regole, per poter gestire correttamente la propria situazione e sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla riforma, evitando al contempo possibili conseguenze negative. L’assistenza di professionisti esperti può essere di grande aiuto nell’orientarsi in questo nuovo scenario.
Domande e Risposte
D: Cosa succede se un lavoratore sportivo subordinato percepisce un reddito annuo di 10.000 euro?
R: In questo caso, sui primi 5.000 euro non saranno applicate né ritenute contributive né fiscali. Sulla parte eccedente, cioè sui restanti 5.000 euro, saranno applicate solo le ritenute contributive previdenziali (aliquota IVS 33% + aliquote NASpI, CUAF, malattia e maternità 4,97%), mentre non saranno applicate ritenute fiscali, poiché il reddito non supera la soglia di 15.000 euro.
D: Un pensionato con “Ape Social” può svolgere attività lavorativa?
R: Sì, ma con limitazioni. La percezione dell'”Ape Social” è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma solo se i redditi derivanti da lavoro dipendente o parasubordinato non superano gli 8.000 euro lordi annui, e quelli da lavoro autonomo non superano il limite di 4.800 euro lordi annui. Se questi limiti vengono superati, si decade automaticamente dall'”Ape Social”.
D: I compensi sportivi dilettantistici sotto i 15.000 euro rilevano ai fini dell’assegno di inclusione?
R: Sì, anche se questi compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino a 15.000 euro, vanno comunque inclusi nel valore del reddito familiare da considerare per l’accesso all’assegno di inclusione. Quindi possono incidere sul diritto e sull’importo del beneficio.