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Il principio di democraticità negli statuti delle associazioni sportive: significato e applicazione

30 Aprile, 2024

Il principio di democraticità è un elemento fondamentale nella struttura delle associazioni, comprese quelle sportive. Esso garantisce la parità di diritti tra gli associati e la loro partecipazione attiva alla vita dell’ente. Tuttavia, l’applicazione concreta di tale principio può risultare complessa e dar luogo a interpretazioni non univoche. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio il significato del principio di democraticità, la sua evoluzione normativa e le modalità di attuazione negli statuti delle associazioni sportive, tenendo conto dell’autonomia negoziale riconosciuta a tali enti.

Le radici costituzionali della democraticità associativa

Il principio di democraticità nelle associazioni trova le sue radici nella Costituzione italiana. L’articolo 18 tutela la libertà di associazione, mentre l’articolo 2 garantisce il diritto del singolo associato di partecipare alla vita associativa in condizioni di uguaglianza. Questi principi costituzionali sono alla base della regolamentazione delle associazioni nel codice civile (articoli 12-42-bis), che mira a proteggere i singoli individui che ne fanno parte e a limitare l’agire dell‘organo amministrativo in favore della volontà comune degli associati.

L’evoluzione normativa: dalle leggi speciali al Codice del Terzo Settore

Nel corso degli anni, le legislazioni speciali hanno introdotto qualifiche particolari per gli enti non profit (es. ASD, ETS), talvolta portando a interpretazioni estreme dei principi di democraticità, uguaglianza e “porta aperta”. Queste interpretazioni hanno spesso trascurato il fatto che l’associazione è un ente costituito per perseguire specifiche finalità attraverso determinate attività, e che questo elemento dovrebbe essere il principale criterio su cui valutare la correttezza dei comportamenti nell‘introduzione di vincoli e principi caratterizzanti il soggetto giuridico.

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha cercato di trovare un equilibrio tra l’importanza della democraticità nelle associazioni e la necessaria autonomia di tali enti. L‘articolo 21 CTS individua i contenuti dell‘atto costitutivo/statuto, dando rilievo alla presenza di disposizioni che regolano l’ordinamento, l‘amministrazione, la rappresentanza dell‘ente, i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e i diritti e obblighi degli stessi. Tali aspetti devono essere regolati in coerenza con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta, lasciando spazio all’autonomia dell‘ente nel delineare i requisiti del proprio associato.

L’interpretazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione del principio di democraticità nelle associazioni. In una nota ministeriale, il Mlps ha evidenziato che i requisiti per l’ammissione degli associati, oltre a non essere discriminatori, devono essere coerenti con le finalità perseguite e l’attività svolta, in modo da garantire una effettiva partecipazione degli associati alla vita dell’ente.

Secondo il Ministero, le previsioni normative non attribuiscono al terzo un incondizionato diritto all’ammissione, ma mirano a tutelare l’interesse degli associati affinché del rapporto associativo entrino a far parte quanti si dimostrino portatori di interessi omogenei rispetto a quelli che hanno determinato la costituzione del rapporto associativo stesso.

La democraticità nelle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

Il D.Lgs. 36/2021 ha ribadito l‘importanza della democraticità nelle ASD, richiedendo l‘indicazione in statuto delle “norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell‘elettività delle cariche sociali” (art. 7, comma 1, lettera e).

Tuttavia, il rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e libero accesso all‘ente associativo non impedisce la presenza di requisiti di ammissione coerenti e allineati alle finalità perseguite e alle attività poste in essere dall’associazione. Tali requisiti hanno il compito fondamentale di definire l’identità dell‘associazione e i suoi valori, in linea con quanto richiesto dalla legislazione.

Esempi pratici di requisiti associativi legittimi

  • Un’associazione sportiva dilettantistica di arrampicata potrebbe prevedere come requisito di ammissione il possesso di certificazioni specifiche o l’aver seguito corsi di formazione, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e la qualità delle attività svolte.
  • Un’associazione sportiva dilettantistica dedicata al nuoto sincronizzato potrebbe limitare l’accesso ai soli associati di sesso femminile, in ragione delle caratteristiche specifiche della disciplina e delle finalità perseguite.
  • Un’associazione sportiva dilettantistica di tiro con l’arco potrebbe richiedere ai propri associati il possesso di determinati requisiti fisici e psicologici, necessari per praticare in sicurezza tale attività.

L’importanza di un esame integrale degli statuti

Per valutare correttamente il rispetto del principio di democraticità nelle associazioni sportive, è fondamentale effettuare un esame integrale degli statuti, senza fermarsi a singole previsioni isolate. Questo approccio consente al verificatore di comprendere, anche attraverso interlocuzioni con l’ente se necessario, se la presenza di specifici requisiti richiesti all’associato sia nel pieno rispetto del principio democratico in quanto a tutela del perseguimento dei fini dell’ente e in piena correttezza con i principi di autonomia allo stesso concessi.

Conclusione

In conclusione, il principio di democraticità è un elemento essenziale nella struttura delle associazioni sportive, ma deve essere interpretato tenendo conto dell’autonomia riconosciuta a tali enti e della necessità di perseguire le finalità e le attività che li caratterizzano. La presenza di requisiti associativi specifici, purché non discriminatori e coerenti con l’identità dell’associazione, non compromette il rispetto del principio democratico, ma anzi tutela gli associati e l’ente stesso, garantendo il corretto inquadramento del perimetro identificativo dell’associazione.


Domande e Risposte

D: È possibile prevedere requisiti di ammissione per gli associati in un’associazione sportiva dilettantistica?
R: Sì, è possibile prevedere requisiti di ammissione per gli associati, purché tali requisiti non siano discriminatori e siano coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte dall’associazione. Questi requisiti hanno lo scopo di definire l’identità dell’ente e tutelare gli interessi degli associati.

D: L’autonomia statutaria delle associazioni sportive può prevalere sui principi di democraticità e uguaglianza?
R: L’autonomia statutaria delle associazioni sportive deve essere esercitata nel rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza. Tuttavia, tale autonomia consente all’ente di delineare i requisiti del proprio associato in coerenza con le finalità perseguite e l’attività svolta, senza che ciò comprometta necessariamente il carattere democratico dell’associazione.

D: Quali sono le conseguenze della violazione del principio di democraticità in un’associazione sportiva dilettantistica?
R: La violazione del principio di democraticità può comportare conseguenze sul piano fiscale e amministrativo per l’associazione sportiva dilettantistica. Tuttavia, la valutazione di tale violazione deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto della corrispondenza tra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative dell’ente, nel contesto dei principi di democrazia che caratterizzano la forma associativa.

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