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La Riforma dello Sport e l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per i collaboratori sportivi

29 Aprile, 2024

La Riforma dello Sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità nel settore sportivo, tra cui l‘obbligo di tracciabilità dei pagamenti per i collaboratori sportivi. Questo articolo approfondisce le nuove disposizioni, analizzando l‘applicazione della legge di bilancio 2018 e le sue implicazioni per le società e associazioni sportive dilettantistiche. Vedremo nel dettaglio a chi si applica l’obbligo, quali sono gli strumenti di pagamento consentiti e le sanzioni previste in caso di inadempienza.

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti

L’articolo 1, comma 910, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha stabilito che a partire dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa attraverso strumenti di pagamento tracciabili. Non è più consentito effettuare pagamenti in contanti, pena l‘applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Ambito di applicazione

L’obbligo di tracciabilità si applica ai seguenti rapporti di lavoro:

  • Rapporti di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), indipendentemente dalla durata e dalla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
  • Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
  • Contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 142/2001

Sono esclusi dall’obbligo:

  • Rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni
  • Rapporti di lavoro domestico
  • Compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale

Strumenti di pagamento tracciabili

La tracciabilità può essere garantita attraverso i seguenti strumenti:

  1. Bonifico sul conto individuato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
  2. Strumenti di pagamento elettronico (es. carte di credito, di debito, prepagate)
  3. Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
  4. Emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che sono considerati tracciabili anche i pagamenti effettuati tramite:

  • Bollettini postali
  • MAV bancari
  • PagoPA

Inoltre, è possibile utilizzare carte prepagate con IBAN, anche se non intestate al lavoratore, purché sia possibile identificare il destinatario del pagamento.

Conservazione della documentazione

Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare la documentazione relativa ai versamenti effettuati, in particolare per quanto riguarda le carte prepagate non collegate a un IBAN.

Premi e rimborsi spese

I premi legati a risultati e meriti sportivi, erogati dal 1° luglio 2023, devono essere corrisposti al netto di una ritenuta fiscale del 20% (30% per i percipienti stranieri) e versati con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo. Tutti i percipienti devono fornire il proprio codice fiscale, da inserire nel modello 770.

Per quanto riguarda i rimborsi spese (es. viaggi, vitto, alloggio), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che non sono soggetti all’obbligo di tracciabilità, in quanto non rientrano nella retribuzione. Diverso è il caso dell’indennità di trasferta, che ha natura mista (risarcitoria e retributiva) e deve essere pagata con strumenti tracciabili.

Sanzioni

In caso di mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ogni lavoratore interessato. La sanzione si applica anche in caso di pagamento parziale in contanti. Ad esempio, se un datore di lavoro paga il suo unico dipendente in contanti per due anni, la sanzione sarà di circa 40.000 euro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che la sanzione non è diffidabile e che si applica il criterio di riproporzionamento, ovvero l’importo più favorevole al datore di lavoro tra il minimo e il massimo edittale.

Esempi pratici

  • Una società sportiva dilettantistica deve corrispondere il compenso mensile di 800 euro a un collaboratore sportivo. Per rispettare l’obbligo di tracciabilità, la società effettua un bonifico sul conto corrente indicato dal collaboratore.
  • Un’associazione sportiva dilettantistica deve pagare un premio di 500 euro a un atleta per i risultati ottenuti. Il premio viene corrisposto al netto della ritenuta del 20% tramite bonifico bancario, indicando il codice fiscale dell’atleta.
  • Una cooperativa sportiva deve corrispondere la retribuzione ai propri soci lavoratori. Per adempiere all’obbligo di tracciabilità, la cooperativa emette assegni intestati a ciascun socio lavoratore, consegnandoli direttamente o a un delegato in caso di comprovato impedimento.

Conclusione

La Riforma dello Sport ha introdotto importanti novità per il settore sportivo, tra cui l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per i collaboratori sportivi. Questa disposizione mira a garantire maggiore trasparenza e legalità nei rapporti di lavoro, contrastando il lavoro sommerso e l’evasione fiscale. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono adeguarsi alle nuove norme, utilizzando gli strumenti di pagamento previsti dalla legge e prestando attenzione alle sanzioni in caso di inadempienza. È fondamentale conservare la documentazione relativa ai pagamenti effettuati e distinguere tra retribuzione, premi e rimborsi spese per applicare correttamente la normativa.


Domande e Risposte

D: L’obbligo di tracciabilità si applica anche ai rimborsi spese per i collaboratori sportivi?
R: No, i rimborsi spese documentati per viaggi, vitto e alloggio non sono soggetti all’obbligo di tracciabilità, in quanto non rientrano nella retribuzione. Tuttavia, l’indennità di trasferta, avendo natura mista (risarcitoria e retributiva), deve essere pagata con strumenti tracciabili.

D: È possibile utilizzare carte prepagate per il pagamento dei compensi ai collaboratori sportivi?
R: Sì, è possibile utilizzare carte prepagate con IBAN, anche se non intestate al lavoratore, purché sia possibile identificare il destinatario del pagamento. In questo caso, il datore di lavoro deve conservare la documentazione relativa ai versamenti effettuati.

D: Quali sono le conseguenze per il datore di lavoro che non rispetta l’obbligo di tracciabilità?
R: In caso di mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ogni lavoratore interessato. La sanzione si applica anche in caso di pagamento parziale in contanti e non è diffidabile.

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