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Al via il nuovo accertamento con adesione: un ripasso delle novità

30 Aprile, 2024

L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che consente al contribuente di definire in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate le imposte dovute, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. La riforma fiscale introdotta con il D.Lgs. 13/2024 ha apportato significative modifiche alla procedura, coordinandola con il nuovo istituto del contraddittorio preventivo obbligatorio introdotto dall’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Le novità mirano a incentivare il ricorso all’adesione da parte dei contribuenti, razionalizzandone la disciplina.

Accertamento con adesione e contraddittorio preventivo

La riforma prevede due diverse procedure di accertamento con adesione a seconda che l’atto impositivo sia o meno soggetto al contraddittorio preventivo obbligatorio.

Per gli atti soggetti al contraddittorio, come gli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi e dell‘IVA, l’Agenzia delle Entrate deve inviare al contribuente uno schema di provvedimento, invitandolo a presentare osservazioni o a richiedere l‘accertamento con adesione entro 30 giorni. Se il contribuente presenta istanza di adesione, si avvia il relativo procedimento. Se invece non aderisce, potrà presentare una nuova istanza di adesione entro 15 giorni dalla notifica dell‘atto definitivo, con sospensione del termine per il ricorso di 30 giorni.

Per gli atti non soggetti al contraddittorio preventivo, come gli accertamenti parziali automatizzati, il contribuente può presentare istanza di adesione entro i termini ordinari per il ricorso, con sospensione di 90 giorni. In questo caso l‘atto impositivo contiene già l’invito all‘adesione.

Effetti dell‘adesione

La definizione mediante adesione comporta i seguenti benefici per il contribuente:

  • Riduzione delle sanzioni amministrative ad 1/3 del minimo edittale
  • Possibilità di rateizzare le somme dovute fino ad un massimo di 8 rate trimestrali (16 in caso di somme che superano 50 mila euro)
  • Circostanza attenuante in caso di reati tributari
  • Definitività dell’accertamento, non più modificabile dall’ufficio

L’adesione perfezionata preclude inoltre l‘accesso alla definizione agevolata degli atti di accertamento prevista dall’art. 2 del DL 119/2018.

Altre novità

La riforma abroga l’art. 5-ter del D.Lgs. 218/97 che prevedeva l’adesione “rafforzata” agli inviti al contraddittorio. Viene invece reintrodotta la possibilità di aderire ai verbali di constatazione della Guardia di Finanza entro 30 giorni dalla consegna, con abbattimento delle sanzioni a 1/6 del minimo.

Esempio pratico

La società Alfa riceve uno schema di avviso di accertamento ai fini IRES, con invito a presentare osservazioni o istanza di adesione entro 30 giorni. Alfa presenta istanza di adesione e avvia un contraddittorio con l’Ufficio, all‘esito del quale viene definito un accordo che prevede il pagamento di imposte per 100.000 euro e sanzioni ridotte a 1/3 del minimo, pari a 10.000 euro. Se Alfa non avesse aderito, avrebbe potuto ripresentare istanza entro 15 giorni dalla notifica dell’accertamento definitivo.

Il sig. Bianchi riceve invece un accertamento parziale ai fini IRPEF derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione. L’atto contiene l’invito ad aderire entro 60 giorni. Bianchi presenta istanza di adesione e definisce con l’Ufficio il pagamento di 5.000 euro di imposte e 500 euro di sanzioni ridotte.

Conclusioni

L’accertamento con adesione si conferma un valido strumento per la definizione consensuale della pretesa tributaria, con benefici in termini di riduzione delle sanzioni e certezza dei rapporti fiscali. La riforma ne razionalizza la disciplina, coordinandola con il nuovo contraddittorio preventivo obbligatorio e incentivandone l’utilizzo da parte dei contribuenti. Sarà importante valutare attentamente la convenienza dell’adesione caso per caso, considerando la solidità della pretesa fiscale e il rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.


Domande e Risposte

D: Quali sono i principali vantaggi dell’accertamento con adesione per il contribuente?
R: I principali vantaggi sono la riduzione delle sanzioni amministrative a 1/3 del minimo, la possibilità di rateizzare le somme dovute, l’attenuante in caso di reati tributari e la definitività dell’accertamento non più modificabile dall’ufficio. Inoltre, l’adesione consente di evitare l’instaurazione di un contenzioso tributario.

D: Entro quando va presentata l’istanza di adesione nel caso di atti soggetti a contraddittorio preventivo?
R: Per gli atti soggetti a contraddittorio preventivo, come gli avvisi di accertamento, il contribuente può presentare istanza di adesione entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento. In caso di mancata adesione, potrà ripresentare istanza entro 15 giorni dalla notifica dell’atto definitivo.

D: L’accertamento definito con adesione può essere successivamente modificato dall’Agenzia delle Entrate?
R: No, l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio, salvo la sopravvenienza di nuovi elementi. L’adesione cristallizza quindi definitivamente la pretesa tributaria.

D: Cosa succede se il contribuente non rispetta l’accordo di adesione?
R: In caso di mancato pagamento delle somme dovute, queste vengono iscritte a ruolo a titolo definitivo e il contribuente decade dai benefici dell’adesione. L’accertamento originario torna quindi ad esplicare i suoi effetti.

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