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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: adempimenti, scadenze e novità del 2024

30 Aprile, 2024

L’imposta di bollo è un tributo che si applica su determinati documenti, tra cui le fatture elettroniche. Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, la normativa ha subito diverse modifiche per adattarsi alle nuove esigenze. In questo articolo approfondiremo nel dettaglio gli adempimenti, le scadenze e le novità riguardanti l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per l’anno 2024.

L’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è disciplinata dall’articolo 6 del D.M. 17/06/2014, che ha stabilito le modalità di assolvimento e versamento dell’imposta. Con l’avvio della fatturazione elettronica, è stato introdotto il campo “Bollo virtuale” nel tracciato XML della fattura, permettendo ai contribuenti di indicare l’assoggettamento all’imposta di bollo valorizzandolo con “SI”.L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene quindi valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

Adempimenti e consultazione degli elenchi

I contribuenti possono visualizzare sul portale “Fatture e corrispettivi” due elenchi predisposti dall’Agenzia delle Entrate:

  • Elenco A (non modificabile): contiene i dati delle fatture elettroniche emesse con l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo.
  • Elenco B (modificabile): contiene i dati delle fatture elettroniche che, pur non riportando l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, secondo l’Agenzia delle Entrate vi sono soggette.

L’Elenco B è modificabile dal contribuente, che può integrarlo con gli estremi delle fatture soggette a bollo o eliminare quelle che non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta. Le modifiche possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Per il secondo trimestre, il termine slitta dal 31 luglio al 10 settembre.

In assenza di modifiche da parte del contribuente, si intende confermato l’elenco B proposto dall’Agenzia delle Entrate.

La funzionalità di consultazione e modifica degli elenchi è utilizzabile anche dagli intermediari a cui il contribuente ha conferito apposita delega.

Versamento dell’imposta di bollo

L’imposta di bollo deve essere versata entro le seguenti scadenze:

  • 1° trimestre: 31 maggio
  • 2° trimestre: 30 settembre
  • 3° trimestre: 30 novembre
  • 4° trimestre: 28 febbraio dell’anno successivo

Tuttavia, la Legge n. 122/2022 ha introdotto una semplificazione: se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre. Analogamente, se l’imposta complessivamente dovuta per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può avvenire entro il 30 novembre.Il versamento va eseguito tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 2521 per il 1° trimestre
  • 2522 per il 2° trimestre
  • 2523 per il 3° trimestre
  • 2524 per il 4° trimestre

In caso di versamento cumulativo dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre entro il 30 novembre, si utilizzano i codici tributo 2521 e 2522.

Se il contribuente versa l’imposta di bollo per il trimestre entro la scadenza per la modifica dell’elenco B, successivamente al versamento viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell’elenco.

Controlli e sanzioni

Decorsi i termini per effettuare le modifiche dell’Elenco B, sulla base dei dati presenti in entrambi gli elenchi, l’Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell’imposta dovuta evidenziandone l’importo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (ad eccezione del secondo trimestre per il quale tale data slitta al 20 settembre).In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’importo dovuto, le sanzioni e gli interessi, con obbligo di adempiere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.La sanzione base ex art. 13, co. 1 del D.lgs. 471/97 viene quantificata nel:

  • 30% dell’importo non versato, se il versamento viene effettuato oltre i 90 giorni dalla scadenza prevista;
  • 15% dell’importo non versato, se il versamento viene effettuato entro i 90 giorni dalla scadenza prevista.

È possibile ricorrere al ravvedimento operoso prima che la violazione venga formalmente constatata tramite l’invio della comunicazione presso il proprio domicilio PEC.

Tabella riepilogativa delle scadenze

Trimestre Disponibilità Elenchi A e B Termine per le modifiche Elenco B Liquidazione dell’importo dovuto Scadenza del versamento
15 Aprile 30 Aprile 15 Maggio 31 Maggio
15 Luglio 10 Settembre 20 Settembre 30 Settembre
15 Ottobre 31 Ottobre 15 Novembre 30 Novembre
15 Gennaio n+1 31 Gennaio n+1 15 Febbraio n+1 28 Febbraio n+1

Conclusione

Le novità introdotte dalla Legge n. 122/2022 hanno semplificato gli adempimenti relativi all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, consentendo ai contribuenti di differire i versamenti in caso di importi contenuti. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione alle scadenze e agli importi dovuti per evitare sanzioni e interessi.

Si consiglia di monitorare costantemente gli elenchi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, effettuare tempestivamente le eventuali modifiche all’Elenco B e procedere al versamento dell’imposta entro i termini previsti, tenendo conto delle soglie per il differimento introdotte nel 2024.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e costantemente aggiornata.


Domande e Risposte

D: Cosa succede se non viene indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo su una fattura elettronica?
R: Se l’assolvimento dell’imposta di bollo non viene indicato su una fattura elettronica, ma secondo l’Agenzia delle Entrate l’imposta è dovuta, la fattura verrà inserita nell’Elenco B. Il contribuente potrà confermare l’integrazione o eliminare la fattura dall’elenco, fornendo le opportune motivazioni.

D: Entro quando bisogna effettuare le modifiche all’Elenco B?
R: Le modifiche all’Elenco B devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per il secondo trimestre, il termine slitta dal 31 luglio al 10 settembre. In assenza di modifiche da parte del contribuente, si intende confermato l’elenco proposto dall’Agenzia delle Entrate.

D: Quali sono i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre, se il versamento viene posticipato al 30 novembre?
R: In caso di versamento cumulativo dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre entro il 30 novembre, si utilizzano i codici tributo 2521 (per il primo trimestre) e 2522 (per il secondo trimestre).

D: Cosa rischia il contribuente in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo?
R: In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’importo dovuto, le sanzioni e gli interessi. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per regolarizzare la propria posizione. La sanzione base è del 30% dell’importo non versato se il versamento avviene oltre 90 giorni dalla scadenza, o del 15% se avviene entro 90 giorni. È possibile il ravvedimento operoso.

D: È possibile per gli intermediari consultare e modificare gli elenchi delle fatture soggette a imposta di bollo?
R: Sì, la funzionalità di consultazione e modifica degli elenchi è utilizzabile anche dagli intermediari (commercialisti, consulenti, ecc.) a cui il contribuente ha conferito apposita delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

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