La Legge 16 dicembre 1991, n. 398, ha introdotto un regime fiscale agevolato per le associazioni e società sportive dilettantistiche, consentendo loro di determinare l’IVA dovuta in modo forfettario, applicando specifiche percentuali di detrazione ai proventi commerciali conseguiti. Questo regime rappresenta un’importante semplificazione per gli enti sportivi dilettantistici, alleviando l’onere fiscale e riducendo gli adempimenti amministrativi. L’articolo esplora in dettaglio questo regime, illustrando i soggetti interessati, le modalità di calcolo dell’IVA, gli adempimenti richiesti e le semplificazioni previste.
Soggetti Interessati
Il regime forfettario IVA si applica alle associazioni e società sportive dilettantistiche che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi imponibili derivanti da attività commerciali in misura non superiore al limite di 400.000 euro. Questo limite rappresenta la soglia oltre la quale l’ente non può più beneficiare del regime agevolato e deve quindi applicare il regime IVA ordinario.
È importante sottolineare che il criterio di riferimento per il calcolo dei proventi è quello di cassa, ovvero si considerano i proventi effettivamente incassati nell’anno precedente, indipendentemente dalla competenza fiscale.
Calcolo dell’IVA Trimestrale
Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui alla L. 398/1991, l’IVA è calcolata in modo forfettario sulle operazioni direttamente connesse a scopi istituzionali, applicando le seguenti detrazioni:
- 50% sui proventi commerciali generici, comprese le prestazioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni;
- 33,33% sulle operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.
Pertanto, l’IVA a debito derivante da queste operazioni viene ridotta della percentuale di detrazione corrispondente. È importante notare che il calcolo dell’IVA viene effettuato trimestralmente, anziché annualmente come nel regime ordinario.
Alle operazioni non direttamente connesse a scopi istituzionali, invece, si applica il regime IVA ordinario con i relativi adempimenti, come la fatturazione, la registrazione dei documenti e il versamento dell’imposta.
Versamento dell’IVA
L’IVA a debito derivante dai proventi commerciali deve essere versata con periodicità trimestrale, senza l’applicazione della maggiorazione dell’1% per interessi, come avviene nel regime ordinario. I termini di versamento sono i seguenti:
- 1° trimestre: 16 maggio (codice tributo 6031)
- 2° trimestre: 16 agosto (codice tributo 6032)
- 3° trimestre: 16 novembre (codice tributo 6033)
- 4° trimestre: 16 febbraio dell’anno successivo (codice tributo 6034)
È importante sottolineare che, a differenza del regime ordinario, nel regime forfettario “398” il riferimento non è al versamento IVA annuale, ma al versamento relativo al 4° trimestre. Pertanto, il termine di versamento non è il 16 marzo dell’anno successivo, come nel regime ordinario, ma il 16 febbraio.
Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite il modello F24, indicando il codice tributo appropriato per il trimestre di riferimento.
Esempio pratico
Supponiamo che l’associazione sportiva dilettantistica “Alfa”, che ha optato per il regime 398/1991, abbia conseguito nel 4° trimestre 2022 i seguenti proventi:
- 3.500 euro per sponsorizzazione di un evento sportivo;
- 2.000 euro per diritti di ripresa televisiva.
Inoltre, ha sostenuto le seguenti spese:
- 6.300 euro come compenso agli atleti partecipanti all’evento sportivo;
- 500 euro per la stampa di cartelloni pubblicitari;
- 2.000 euro per l’acquisto di abbigliamento sportivo.
Per calcolare l’IVA da versare, si procede come segue:
- Determinare la base imponibile IVA: 3.500 euro (sponsorizzazione) + 2.000 euro (diritti di ripresa televisiva) = 5.500 euro.
- Calcolare l’IVA a debito applicando l’aliquota del 22%: 5.500 euro x 22% = 1.210 euro.
- Applicare la detrazione forfettaria:
- 50% su 770 euro (IVA per sponsorizzazione) = 385 euro di detrazione;
- 33,33% su 440 euro (IVA per cessioni di diritti di ripresa televisiva) = 147 euro di detrazione.
- Calcolare l’IVA da versare: 1.210 euro (IVA a debito) – 385 euro (detrazione sponsorizzazione) – 147 euro (detrazione diritti di ripresa televisiva) = 678 euro.
L’associazione “Alfa” dovrà versare 678 euro di IVA relativa al 4° trimestre 2022, entro il 16 febbraio 2023, utilizzando il modello F24 e il codice tributo 6034.
Dichiarazione IVA
Un’ulteriore semplificazione prevista per le associazioni in regime 398/1991 è l’esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale. Questo allevia notevolmente gli adempimenti amministrativi per gli enti sportivi dilettantistici, consentendo loro di concentrarsi sulle attività istituzionali e sulla promozione dello sport.
Conclusione
Il regime fiscale agevolato ex Legge 398/1991 rappresenta un’importante semplificazione per le associazioni e società sportive dilettantistiche, consentendo loro di determinare l’IVA in modo forfettario e di beneficiare di una riduzione dell’onere fiscale. Tuttavia, è fondamentale rispettare i requisiti previsti e gli adempimenti richiesti, tra cui il versamento trimestrale dell’IVA e l’eventuale applicazione del regime ordinario per le operazioni non connesse agli scopi istituzionali.
Questo regime mira a sostenere il settore dello sport dilettantistico, riconoscendone l’importanza sociale e culturale, e a incentivare la partecipazione e la diffusione delle attività sportive a livello amatoriale.
Domande e Risposte
D: Quali sono i soggetti interessati dal regime forfettario IVA previsto dalla L. 398/1991?
R: Il regime forfettario IVA si applica alle associazioni e società sportive dilettantistiche che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi imponibili derivanti da attività commerciali in misura non superiore al limite di 400.000 euro (criterio di cassa). Il limite dei 400.000 euro rappresenta la soglia oltre la quale l’ente non può più beneficiare del regime agevolato.
D: Come si calcola l’IVA trimestrale nel regime forfettario?
R: L’IVA a debito derivante dai proventi commerciali è soggetta a detrazioni forfettarie del 50% per i proventi commerciali generici (comprese le prestazioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni) e del 33,33% per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televis
iva o trasmissione radiofonica. Queste detrazioni si applicano alle operazioni direttamente connesse agli scopi istituzionali dell’ente sportivo dilettantistico.
D: Qual è la periodicità di versamento dell’IVA nel regime forfettario?
R: L’IVA a debito deve essere versata con periodicità trimestrale, senza l’applicazione della maggiorazione dell’1% per interessi prevista nel regime ordinario. I termini di versamento sono il 16 maggio per il 1° trimestre, il 16 agosto per il 2° trimestre, il 16 novembre per il 3° trimestre e il 16 febbraio dell’anno successivo per il 4° trimestre.
D: Qual è la differenza tra il termine di versamento dell’IVA del 4° trimestre nel regime forfettario e nel regime ordinario?
R: Nel regime forfettario “398”, il riferimento non è al versamento IVA annuale, ma al versamento relativo al 4° trimestre. Pertanto, il termine di versamento non è il 16 marzo dell’anno successivo, come nel regime ordinario, ma il 16 febbraio dello stesso anno.
D: Le associazioni in regime 398/1991 devono presentare la dichiarazione IVA annuale?
R: No, le associazioni in regime 398/1991 non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale, beneficiando di una semplificazione degli adempimenti amministrativi.
D: Come si applicano le detrazioni forfettarie dell’IVA alle diverse tipologie di proventi?
R: Le detrazioni forfettarie si applicano come segue:
- 50% sui proventi commerciali generici, comprese le prestazioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni;
- 33,33% sulle operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.
D: Quali sono le operazioni soggette al regime IVA ordinario per gli enti sportivi dilettantistici in regime 398/1991?
R: Le operazioni non direttamente connesse agli scopi istituzionali dell’ente sportivo dilettantistico sono soggette al regime IVA ordinario, con i relativi adempimenti di fatturazione, registrazione dei documenti e versamento dell’imposta.