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La raccolta pubblica fondi per le Associazioni sportive dilettantistiche

3 Maggio, 2024

Le raccolte pubbliche di fondi rappresentano un’importante risorsa per le associazioni e società sportive dilettantistiche, consentendo loro di ottenere finanziamenti da destinare a specifiche finalità, solitamente di carattere sociale e legate alla promozione dello sport. Questo articolo offre una guida approfondita sulla disciplina normativa e fiscale che regola le attività di raccolta fondi per gli enti sportivi dilettantistici, fornendo una panoramica completa su tutti gli aspetti da considerare, dalle condizioni e limiti da rispettare alle modalità di rendicontazione e conservazione dei documenti. Verranno inoltre forniti esempi pratici e una sezione di domande e risposte per chiarire ulteriormente la materia.

Contesto Normativo

La disciplina delle raccolte pubbliche di fondi per gli enti sportivi dilettantistici è contenuta nell’articolo 25, comma 2, della Legge 133/1999, che richiama espressamente l’articolo 143, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questa norma stabilisce che le raccolte pubbliche devono essere effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, e possono avvenire anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Limiti e Condizioni

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, le associazioni e società sportive dilettantistiche (comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva) in regime ex Legge 398/1991, devono rispettare i seguenti limiti quantitativi:

  1. Il numero di eventi di raccolta fondi non deve superare i due per anno solare.
  2. L’importo complessivo dei proventi raccolti attraverso tali eventi non deve essere superiore a 51.645,69 euro annui.

Oltre ai limiti quantitativi, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni generali affinché l’agevolazione possa essere applicata:

  • L’evento nel corso del quale avviene la raccolta deve avere carattere occasionale, saltuario e pubblico.
  • L’evento deve essere concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione o celebrazioni specifiche.

Esempio pratico: L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Olympia” organizza due eventi di raccolta fondi nel 2024: uno il 15 marzo in concomitanza con la Giornata Mondiale dello Sport per la Pace e lo Sviluppo, e l’altro il 10 ottobre in occasione della Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. Rispettando i limiti e le condizioni previste, i proventi raccolti attraverso questi due eventi, fino a un massimo di 51.645,69 euro, potranno beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Tipologie di Proventi

I proventi ammessi all’agevolazione fiscale devono essere realizzati attraverso la raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a) del TUIR. Le raccolte di fondi possono concretizzarsi in diverse forme, tra cui la vendita di beni e la prestazione di servizi a fronte di offerte non commisurate al valore di mercato del bene o servizio offerto.

Esempio pratico: Durante un evento di raccolta fondi, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica” organizza una vendita di magliette e gadget con il logo dell’associazione, il cui ricavato sarà destinato al finanziamento di un progetto di inclusione sociale attraverso lo sport. Nonostante le magliette e i gadget abbiano un valore di mercato, le offerte raccolte non saranno commisurate a tale valore, ma rappresenteranno delle libere donazioni da parte dei sostenitori.

Rendicontazione

Le associazioni che organizzano una raccolta pubblica di fondi devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta, uno specifico rendiconto per ogni manifestazione realizzata. Il rendiconto deve riportare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative alla manifestazione, dando dimostrazione dell’impiego dei fondi raccolti e realizzando, se necessario, un collegamento con la contabilità generale dell’ente.

Nello specifico, il rendiconto dovrà contenere:

  • L’importo dei fondi raccolti, risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti o donazioni ricevute.
  • Il dettaglio delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento.
  • La destinazione finale dei fondi raccolti, con la descrizione dettagliata delle attività e dei progetti finanziati.

Esempio pratico: L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Athletica” organizza una manifestazione di raccolta fondi il 15 maggio 2024 per finanziare un progetto di inclusione sociale attraverso lo sport. Entro il 30 aprile 2025, l’associazione dovrà redigere un rendiconto dettagliato relativo a tale evento, indicando le entrate (donazioni, vendita di beni o servizi, ecc.), le spese sostenute per l’organizzazione (affitto locali, materiali promozionali, ecc.) e l’utilizzo finale dei fondi raccolti per il progetto previsto.

Conservazione del Rendiconto

Come per gli altri documenti contabili, il rendiconto deve essere conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l’accertamento relativo al periodo d’imposta cui il rendiconto stesso si riferisce. Pertanto, in caso di controversia, il rendiconto dovrà essere conservato anche oltre il termine decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile.

Relazione Illustrativa

Oltre al rendiconto, le associazioni devono redigere una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese afferenti a ciascuna manifestazione di raccolta fondi. La relazione ha lo scopo di fornire una descrizione dettagliata e trasparente delle attività svolte e dei risultati ottenuti, specificando:

  • L’importo dei fondi raccolti, risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti o donazioni ricevute.
  • Le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata.

La relazione illustrativa rappresenta un documento fondamentale per garantire la massima trasparenza sull’utilizzo dei fondi raccolti e sull’effettiva realizzazione delle finalità sociali perseguite dall’associazione.

Mancata Redazione del Rendiconto

Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 18/E/2018, il mancato assolvimento dell’obbligo di redazione del rendiconto non determina automaticamente l’inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sui proventi realizzati e non rendicontati. Tuttavia, in sede di controllo, l’associazione o società sportiva dilettantistica dovrà essere in grado di fornire idonei riscontri per attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.

In caso di mancata redazione del rendiconto, resta ferma l’applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili, che vanno da 1.000 a 8.000 euro.

Registro IVA per Contribuenti Minori

I proventi da raccolte pubbliche di fondi che non costituiscono reddito imponibile devono essere annotati nel prospetto di cui al D.M. 11.02.1997 per i contribuenti minimi. Questo prospetto, che sostituisce gli obblighi di tenuta delle scritture contabili ordinarie, consente di annotare in modo semplificato i proventi e le spese non rilevanti ai fini IVA e delle imposte dirette.

Enti Sportivi “ETS”

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto una disciplina specifica per le attività di raccolta fondi realizzate dagli enti del Terzo settore, comprese le associazioni e società sportive dilettantistiche che rientrano in tale categoria.

Nello specifico, l’articolo 7 del Codice definisce la raccolta fondi come “il complesso delle attività e iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”.

Gli enti del Terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Tali attività devono essere svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida che saranno adottate con decreto del Ministro del Lavoro.

Inoltre, l’articolo 87, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 117/2017 prevede che non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Per garantire la trasparenza e la rendicontazione delle attività di raccolta fondi, gli enti del Terzo settore devono depositare annualmente, entro il 30 giugno, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente.

Conclusione

Le raccolte pubbliche di fondi rappresentano un’importante opportunità per le associazioni e società sportive dilettantistiche di reperire risorse da destinare a finalità sociali legate alla promozione dello sport e all’inclusione. Tuttavia, è fondamentale rispettare la disciplina normativa e fiscale al fine di beneficiare delle agevolazioni previste, prestando particolare attenzione al rispetto dei limiti quantitativi, alle condizioni di occasionalità e concomitanza con ricorrenze specifiche, nonché agli obblighi di rendicontazione e trasparenza.

Questo articolo ha fornito una guida completa su tutti gli aspetti rilevanti, dall’organizzazione degli eventi alle modalità di rendicontazione e conservazione dei documenti, passando per le specificità previste per gli enti sportivi che rientrano nella categoria del Terzo settore. Attraverso esempi pratici e una sezione di domande e risposte, si è cercato di chiarire ulteriormente la materia e di fornire strumenti utili per una corretta applicazione della normativa.


Domande e Risposte

D: Quali sono i limiti quantitativi da rispettare per beneficiare dell’agevolazione fiscale sulle raccolte fondi?

R: Per beneficiare dell’agevolazione, le associazioni e società sportive dilettantistiche in regime ex Legge 398/1991 devono rispettare i seguenti limiti:

  • Il numero di eventi di raccolta fondi non deve superare i due per anno solare.
  • L’importo complessivo dei proventi raccolti non deve essere superiore a 51.645,69 euro annui.

D: Quali sono le condizioni generali che devono essere rispettate per l’applicazione dell’agevolazione?

R: Oltre ai limiti quantitativi, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni generali:

  • L’evento nel corso del quale avviene la raccolta deve avere carattere occasionale, saltuario e pubblico.
  • L’evento deve essere concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione o celebrazioni specifiche.

D: Cosa deve contenere il rendiconto delle raccolte fondi?

R: Il rendiconto di ogni manifestazione di raccolta fondi deve riportare in modo chiaro e trasparente:

  • L’importo dei fondi raccolti, risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti o donazioni ricevute.
  • Il dettaglio delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento.
  • La destinazione finale dei fondi raccolti, con la descrizione dettagliata delle attività e dei progetti finanziati.

D: Cosa accade in caso di mancata redazione del rendiconto?

R: Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 18/E/2018, il mancato assolvimento dell’obbligo di redazione del rendiconto non determina automaticamente l’inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sui proventi realizzati e non rendicontati. Tuttavia, in sede di controllo, l’associazione dovrà essere in grado di fornire idonei riscontri per attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile. Resta ferma l’applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili.

D: Quali sono gli obblighi di rendicontazione per gli enti sportivi che rientrano nella categoria del Terzo settore?

R: Gli enti del Terzo settore devono depositare annualmente, entro il 30 giugno, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente. Inoltre, devono rispettare specifici principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida ministeriali.

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