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L’Incompatibilità dei membri del direttivo nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche

17 Maggio, 2024

La riforma dello sport dilettantistico, introdotta dal D.Lgs. 36/2021, ha apportato significative modifiche alle norme riguardanti l’incompatibilità delle cariche amministrative all’interno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. L’articolo 11 di questo decreto legislativo ha sostituito la precedente normativa contenuta nell’articolo 90, comma 18, della Legge 289/2002, ampliando notevolmente i casi di incompatibilità. La nuova disciplina estende l’incompatibilità a “qualsiasi carica” e non più solamente alla “medesima carica”, eliminando inoltre la distinzione tra discipline sportive diverse per gli Enti di Promozione Sportiva. Questo cambiamento mira a prevenire potenziali conflitti di interesse e garantire una maggiore trasparenza nella gestione degli enti sportivi dilettantistici.

Quadro normativo precedente

Prima della riforma, la Legge 289/2002 prevedeva un regime di incompatibilità più limitato. In particolare, il comma 18 dell’articolo 90 stabiliva che gli amministratori di associazioni e società sportive dilettantistiche non potessero ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale, disciplina associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Questa norma aveva lo scopo di evitare situazioni di conflitto di interessi nel caso in cui un individuo ricoprisse la stessa posizione amministrativa in più enti sportivi operanti nella stessa disciplina sportiva. Ad esempio, un presidente di un’associazione calcistica dilettantistica non poteva ricoprire la carica di presidente in un’altra associazione calcistica affiliata alla stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Tuttavia, la normativa precedente consentiva ad un amministratore di ricoprire cariche diverse (ad esempio, presidente in un ente e consigliere in un altro) all’interno della stessa Federazione o Ente di Promozione Sportiva. Inoltre, per gli Enti di Promozione Sportiva, l’incompatibilità era limitata al caso in cui l’amministratore svolgesse la medesima disciplina sportiva.

La riforma del 2023

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021, la normativa sull’incompatibilità delle cariche negli enti sportivi dilettantistici è stata notevolmente ampliata. L’articolo 11 di questo decreto legislativo ha introdotto due modifiche sostanziali:

  1. Estensione dell’incompatibilità a “qualsiasi carica”: La nuova norma stabilisce che “è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI”.

Questa modifica ha un impatto significativo in quanto l’incompatibilità non riguarda più solo la “medesima carica”, ma si estende a “qualsiasi carica”, sia essa amministrativa, tecnica o di altro tipo. Ciò significa che un amministratore di un ente sportivo dilettantistico non può ricoprire alcuna carica, nemmeno quella di semplice consigliere o allenatore, in un altro ente operante nella stessa disciplina sportiva.

  1. Eliminazione della distinzione tra discipline sportive diverse per gli Enti di Promozione Sportiva: Nella normativa precedente, per gli Enti di Promozione Sportiva, l’incompatibilità era limitata al caso in cui l’amministratore svolgesse la medesima disciplina sportiva. La nuova normativa, invece, non prevede più questa distinzione.

Pertanto, un amministratore di un’associazione sportiva dilettantistica affiliata a un Ente di Promozione Sportiva non può ricoprire alcuna carica in qualsiasi altra associazione sportiva dilettantistica facente capo allo stesso Ente, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata.

Queste modifiche hanno ampliato notevolmente il campo di applicazione dell’incompatibilità delle cariche, con l’obiettivo di prevenire situazioni di conflitto di interesse e garantire una maggiore trasparenza nella gestione degli enti sportivi dilettantistici.

Esempi pratici

Per comprendere meglio le implicazioni della nuova normativa, consideriamo alcuni esempi concreti:

  • Un amministratore di un’associazione sportiva dilettantistica calcistica non può ricoprire alcuna carica, nemmeno quella di semplice consigliere o allenatore, in un’altra associazione calcistica affiliata alla stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio.
  • Un presidente di una società sportiva dilettantistica di pallavolo non può essere contemporaneamente allenatore, dirigente o ricoprire qualsiasi altra carica in un’altra società di pallavolo affiliata alla stessa Federazione Italiana Pallavolo.
  • Un membro del consiglio direttivo di un’associazione sportiva dilettantistica di tennis affiliata a un Ente di Promozione Sportiva non può ricoprire alcuna carica, né amministrativa né tecnica, in un’associazione di danza, ciclismo o qualsiasi altra disciplina sportiva facente capo allo stesso Ente di Promozione Sportiva.
  • Un allenatore di una società sportiva dilettantistica di calcio a 5 non può essere contemporaneamente vicepresidente o ricoprire qualsiasi altra carica in un’altra società di calcio a 5 affiliata alla stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Questi esempi evidenziano come la nuova normativa abbia esteso notevolmente i casi di incompatibilità, rendendo più rigorosa la prevenzione dei conflitti di interesse negli enti sportivi dilettantistici.

Conclusioni

La riforma dello sport dilettantistico, introdotta dal D.Lgs. 36/2021, ha rafforzato significativamente le norme sull’incompatibilità delle cariche amministrative negli enti sportivi dilettantistici. L’estensione dell’incompatibilità a “qualsiasi carica” e l’eliminazione della distinzione tra discipline sportive diverse per gli Enti di Promozione Sportiva rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza e l’eliminazione di potenziali conflitti di interesse nella gestione di questi enti.

Tuttavia, questa normativa più restrittiva potrebbe anche creare alcune difficoltà operative per gli amministratori e i tecnici che operano in più contesti sportivi dilettantistici. Sarà quindi fondamentale trovare un equilibrio tra la prevenzione dei conflitti di interesse e la necessità di garantire una gestione efficiente degli enti sportivi, senza compromettere eccessivamente la disponibilità di risorse umane qualificate.

Inoltre, sarà cruciale monitorare attentamente l’applicazione della nuova normativa e valutarne l’impatto reale sulla governance degli enti sportivi dilettantistici. Eventuali aggiustamenti o chiarimenti normativi potrebbero essere necessari per affrontare eventuali criticità o situazioni particolari che potrebbero emergere.


Domande e Risposte

D: Un allenatore di una società sportiva dilettantistica di basket può ricoprire la carica di vicepresidente in un’altra società di basket affiliata alla stessa Federazione?

R: No, secondo la nuova normativa, un allenatore (o qualsiasi altra carica) di una società sportiva dilettantistica di basket non può ricoprire alcuna carica, nemmeno quella di vicepresidente, in un’altra società di basket affiliata alla stessa Federazione Italiana Pallacanestro.

D: Un membro del consiglio direttivo di un’associazione sportiva dilettantistica di equitazione affiliata a un Ente di Promozione Sportiva può essere anche direttore tecnico di un’associazione di pattinaggio facente capo allo stesso Ente?

R: No, la nuova normativa non prevede più la distinzione tra discipline sportive diverse per gli Enti di Promozione Sportiva. Pertanto, un membro del consiglio direttivo di un’associazione di equitazione non può ricoprire alcuna carica, né amministrativa né tecnica, in un’associazione di pattinaggio facente capo allo stesso Ente di Promozione Sportiva.

D: Un consigliere di un’associazione sportiva dilettantistica di arti marziali può essere contemporaneamente allenatore in un’altra associazione di arti marziali affiliata alla stessa Federazione?

R: No, la nuova normativa vieta a un amministratore di ricoprire “qualsiasi carica” in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione. Pertanto, un consigliere di un’associazione di arti marziali non può essere contemporaneamente allenatore o ricoprire qualsiasi altra carica in un’altra associazione di arti marziali affiliata alla stessa Federazione.

D: Un presidente di una società sportiva dilettantistica di atletica leggera può essere contemporaneamente direttore sportivo in un’altra società di atletica leggera affiliata alla stessa Federazione?

R: No, la nuova normativa vieta espressamente agli amministratori di ricoprire “qualsiasi carica” in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale. Pertanto, un presidente di una società di atletica leggera non può essere contemporaneamente direttore sportivo o ricoprire qualsiasi altra carica in un’altra società di atletica leggera affiliata alla stessa Federazione Italiana di Atletica Leggera.

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