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La riforma dei redditi di lavoro autonomo: sfide e complessità nella gestione delle spese rimborsate

6 Maggio, 2024

 

Il Governo italiano ha recentemente approvato uno schema di decreto delegato che introduce significative novità in materia di imposte sui redditi, con particolare riguardo alla riforma dei redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Una delle disposizioni chiave riguarda la gestione dei rimborsi delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per l’esecuzione degli incarichi professionali. Questa nuova norma, pur ispirata da intenti di semplificazione e equità, potrebbe comportare un notevole aggravio di adempimenti amministrativi per gli operatori interessati, costringendoli ad adottare una contabilità estremamente analitica e dettagliata.

La nuova disciplina sui rimborsi spese

Secondo la nuova normativa, contenuta nel nuovo articolo 54, comma 2 del TUIR, i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e analiticamente addebitate al committente non concorreranno più alla determinazione del reddito professionale derivante dall’esercizio di arti e professioni. Questo rappresenta un cambio sostanziale rispetto alla disciplina attuale.

La relazione illustrativa relativa alla legge delega per la riforma tributaria spiega che l’obiettivo è quello di superare la criticità attuale per i lavoratori autonomi di dover considerare come compensi anche l’ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest’ultimo rimborsate. L’assunto è che il conflitto di interessi tra il committente e il professionista sia sufficiente a disincentivare possibili comportamenti evasivi da parte di quest’ultimo.

Impatto sulla tassazione dei redditi professionali

La nuova disciplina comporta che le somme rimborsate dal cliente, non concorrendo più alla formazione del reddito professionale netto, non saranno assoggettate alla ritenuta d’acconto nella misura del 20 per cento. Attualmente, invece, i rimborsi spese concorrono alla formazione del reddito, ma il professionista deduce un importo pressoché equivalente per i costi documentati, subendo tuttavia un prelievo fiscale equivalente alla ritenuta d’acconto. La nuova norma mira quindi a rendere l’intera operazione fiscalmente neutra.

Il legislatore delegato esclude dal reddito professionale i rimborsi delle predette spese e, simmetricamente, prevede l’indeducibilità degli oneri sostenuti nell’interesse del cliente. In questo modo, sia i rimborsi che le relative spese non avranno più alcun impatto sulla determinazione del reddito imponibile.

Complessità amministrativa e contabile

Sebbene la finalità della disposizione sia lodevole, di fatto obbligherà gli esercenti arti e professioni, al momento della contabilizzazione delle spese sostenute per l’esecuzione della prestazione, a distinguere con estrema precisione quelle addebitate al cliente analiticamente, da quelle addebitate a forfait o anche non richieste a rimborso.

Nel caso delle spese addebitate analiticamente al cliente, la contabilizzazione dei relativi oneri dovrà essere effettuata quali spese non deducibili. Invece, gli oneri addebitati a forfait o anche non richiesti a rimborso potranno essere considerati in deduzione secondo le disposizioni applicabili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Esempio pratico: Un dottore commercialista acquista un biglietto ferroviario per una trasferta a Milano al fine di partecipare all’udienza relativa a un contenzioso. Se l’onere viene addebitato al cliente analiticamente, il rimborso non sarà assoggettato ad imposizione e la spesa risulterà indeducibile. Se invece il dottore commercialista si reca in trasferta a Milano per incontrare un potenziale cliente, senza addebitare la spesa, l’onere sostenuto per l’acquisto del biglietto ferroviario sarà deducibile.

In alcuni casi, la medesima tipologia di spesa potrebbe essere assoggettata a regimi diversi a seconda delle circostanze. Questo renderà necessario l’utilizzo di un piano dei conti estremamente analitico, in grado di gestire con modalità diverse le stesse tipologie di spese, a seconda che siano indeducibili o deducibili.

Conclusione

In conclusione, la nuova disciplina sui rimborsi spese per i lavoratori autonomi, pur lodevole negli intenti di semplificazione e equità, comporterà un notevole aggravio degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei professionisti. Questi ultimi saranno chiamati a distinguere costantemente le spese addebitate analiticamente ai clienti, non deducibili, da quelle non addebitate o addebitate a forfait, deducibili secondo le regole ordinarie.

L’adozione di un piano dei conti estremamente analitico e dettagliato sarà essenziale per gestire correttamente le diverse tipologie di spese e applicare il corretto trattamento fiscale. Ciò comporterà un’ulteriore complessità nella gestione contabile degli studi professionali, richiedendo procedure e controlli più rigorosi per evitare errori e sanzioni.


Domande e Risposte

D: Quali sono le novità introdotte dalla riforma in merito ai rimborsi spese per i lavoratori autonomi?

R: La principale novità è che i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e analiticamente addebitate al committente non concorreranno più alla determinazione del reddito professionale derivante dall’esercizio di arti e professioni. Conseguentemente, tali rimborsi non saranno più assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%.

D: Quali sono le finalità della nuova disciplina?

R: L’intento dichiarato è quello di semplificare la gestione dei rimborsi spese, superando la criticità attuale per i lavoratori autonomi di dover considerare come compensi anche l’ammontare delle spese rimborsate dal committente. Si presume che il conflitto di interessi tra committente e professionista sia sufficiente a disincentivare possibili comportamenti evasivi.

D: Quali potrebbero essere le conseguenze amministrative e contabili per i professionisti?

R: Sebbene l’obiettivo sia la semplificazione, la nuova normativa comporterà un aggravio di adempimenti amministrativi e contabili per i professionisti. Essi dovranno distinguere, al momento della contabilizzazione, le spese addebitate analiticamente al cliente (non deducibili) da quelle addebitate a forfait o non richieste a rimborso (deducibili). Ciò richiederà l’adozione di un piano dei conti estremamente analitico e dettagliato, con procedure e controlli più rigorosi per evitare errori e sanzioni.

D: Potrebbe fornire un esempio pratico di come la stessa spesa potrebbe essere trattata diversamente a seconda delle circostanze?

R: Certamente. Consideriamo il caso di un dottore commercialista che acquista un biglietto ferroviario per una trasferta a Milano. Se si reca a Milano per partecipare all’udienza relativa a un contenzioso e addebita analiticamente la spesa al cliente, il rimborso non sarà tassato e la spesa sarà indeducibile. Se invece si reca a Milano per incontrare un potenziale cliente, senza addebitare la spesa, l’onere sostenuto per l’acquisto del biglietto ferroviario sarà deducibile.

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