La recente sentenza n. 13516/2024 della Corte di Cassazione (Sez. 5 civ.), depositata il 15 maggio 2024, ha fornito chiarimenti significativi riguardo al termine di prescrizione per notificare la cartella esattoriale concernente la tassa automobilistica. La decisione ha affrontato la questione cruciale del momento in cui inizia a decorrere il termine triennale per la notifica della cartella, mettendo fine a una controversia giurisprudenziale che ha generato interpretazioni contrastanti. In sintesi, la Corte ha stabilito che il termine di prescrizione non decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento, bensì da quando esso diviene definitivo, ovvero dopo la scadenza dei 60 giorni concessi al contribuente per impugnarlo. Questa sentenza riveste un’importanza fondamentale per gli Enti impositori e i contribuenti, in quanto definisce con precisione i termini entro i quali l’Ente può legittimamente procedere alla riscossione della tassa automobilistica evasa.
Contesto della controversia
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione trae origine dall’impugnazione di una cartella esattoriale notificata il 28 gennaio 2016 dalla Regione Puglia, relativa alla tassa automobilistica evasa da un automobilista per il periodo da settembre 2009 ad agosto 2010, oltre a sanzioni, interessi e spese. L’automobilista in questione ha eccepito che la cartella era stata notificata dopo la scadenza del termine di prescrizione successivo alla notifica dell’atto di accertamento, risultando perciò nulla. Questa eccezione è stata accolta sia in primo grado che in appello, con il riconoscimento della prescrizione del credito da parte dei giudici di merito.
È importante sottolineare che la controversia ruotava attorno al calcolo del termine di prescrizione triennale per la notifica della cartella esattoriale. L’automobilista sosteneva che tale termine dovesse decorrere dalla notifica dell’avviso di accertamento, mentre l’Ente impositore riteneva che il termine dovesse iniziare a decorrere dalla definitività dell’avviso di accertamento, ovvero dopo la scadenza dei 60 giorni concessi al contribuente per impugnarlo.
Il ricorso dell’Ente impositore
Insoddisfatta della decisione dei giudici di merito, l’Ente impositore (Regione Puglia) ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione o falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, nonché degli artt. 2935 e 2945 cod. civ. L’Ente ha sostenuto che la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto prescritto il credito con il decorso di tre anni, diversamente da quanto stabilito dalla norma che richiede l’intero decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento.
Secondo l’Ente impositore, nel caso di specie, il termine dal quale aveva preso a decorrere il nuovo periodo prescrizionale non coincideva con il giorno in cui l’avviso di accertamento era stato notificato, bensì con la scadenza di ulteriori sessanta giorni, atteso che l’azione esecutiva prima non era esercitabile. In altre parole, l’Ente sosteneva che il termine di prescrizione dovesse iniziare a decorrere dalla data in cui l’avviso di accertamento diveniva definitivo e non più impugnabile dal contribuente.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ente impositore, condividendo il rilievo secondo cui il Giudice d’appello aveva errato nel valutare il decorso del nuovo termine di prescrizione triennale connesso alla interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell’avviso di accertamento.
In particolare, la Corte ha affermato che il Giudice d’appello non ha considerato quale “dies a quo” quello coincidente con la definitività dell’avviso di accertamento, divenuto non più impugnabile il 23 febbraio 2013. Di conseguenza, la notifica della cartella avvenuta il 28 gennaio 2016 doveva ritenersi avvenuta tempestivamente entro il termine di prescrizione triennale.
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’accertamento”. Questo principio si basa sul concetto generale stabilito dall’art. 2935 cod. civ., secondo cui il decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere.
Nell’ambito tributario, vige un principio di settore enucleabile dall’art. 2935 cod. civ., secondo cui il decorso del termine della prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell’atto presupposto (Cass. n. 10334/2021; Cass. Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 5572/2012, Cass. n. 33039/2019).
Pertanto, il “dies a quo” della prescrizione deve essere differito alla scadenza del termine di sessanta giorni, che costituisce lo “spatium deliberandi” accordato dal Legislatore al contribuente per l’impugnazione dell’avviso di accertamento. Durante questo periodo, il contribuente ha la possibilità di contestare l’atto impositivo davanti al giudice competente, e solo dopo la scadenza di tale termine l’atto diviene definitivo e inoppugnabile.
Esempio pratico
Supponiamo che un automobilista riceva un avviso di accertamento per la tassa automobilistica il 1° gennaio 2023. L’avviso diventa definitivo il 2 marzo 2023, dopo la scadenza dei 60 giorni concessi per l’impugnazione. A partire da questa data, inizia a decorrere il termine di prescrizione triennale per la notifica della cartella esattoriale. Di conseguenza, l’Ente impositore avrà tempo fino al 2 marzo 2026 per notificare la cartella esattoriale all’automobilista. Se la notifica avvenisse dopo tale data, la cartella sarebbe nulla per prescrizione.
È importante sottolineare che, durante il periodo di 60 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento, il termine di prescrizione rimane sospeso, in quanto il contribuente ha la facoltà di impugnare l’atto davanti al giudice competente. Solo dopo la scadenza di tale termine e la definitività dell’avviso, il termine di prescrizione inizia a decorrere.
Inoltre, è opportuno ricordare che il termine di prescrizione triennale non riguarda solo la notifica della cartella esattoriale, ma anche l’eventuale iscrizione a ruolo del credito da parte dell’Ente impositore. Pertanto, se l’Ente non provvede ad iscrivere a ruolo il credito entro il termine di prescrizione, quest’ultimo si prescrive definitivamente.
Conclusioni
In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto cruciale della tempestività nella notifica della cartella esattoriale per la tassa automobilistica. Il termine di prescrizione triennale non decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento, ma dalla data in cui esso diviene definitivo, ovvero dopo la scadenza dei 60 giorni concessi al contribuente per l’impugnazione. Questo principio si basa sulla regola generale secondo cui la prescrizione inizia a decorrere solo quando il diritto può essere fatto valere.
La decisione della Corte di Cassazione mira a garantire certezza giuridica e tutelare i diritti degli Enti impositori e dei contribuenti, evitando interpretazioni contrastanti sulla decorrenza del termine di prescrizione. Infatti, se si dovesse far decorrere il termine dalla semplice notifica dell’avviso di accertamento, si rischierebbe di ledere il diritto del contribuente di impugnare l’atto entro i termini previsti dalla legge.
Allo stesso tempo, la sentenza tutela anche gli interessi dell’Ente impositore, consentendogli di esercitare l’azione esecutiva entro un termine ragionevole e congruo, senza subire le conseguenze di una prescrizione anticipata del credito.
È fondamentale che sia gli Enti impositori che i contribuenti siano consapevoli di questa interpretazione giurisprudenziale, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto adempimento degli obblighi tributari. Gli Enti dovranno quindi prestare particolare attenzione ai termini per la notifica delle cartelle esattoriali, calcolando correttamente il “dies a quo” dalla definitività dell’avviso di accertamento.
Allo stesso modo, i contribuenti dovranno essere vigili nel verificare la tempestività delle cartelle notificate, tenendo conto del periodo di impugnazione dell’avviso di accertamento e della successiva decorrenza del termine di prescrizione.
In definitiva, la sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore chiarezza e uniformità nell’applicazione delle norme in materia di termini di prescrizione per la riscossione della tassa automobilistica, contribuendo a rafforzare la certezza del diritto e la tutela dei diritti di entrambe le parti coinvolte.
Domande e Risposte
D: Qual è il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione per la notifica della cartella esattoriale relativa alla tassa automobilistica?
R: Il termine di prescrizione triennale per la notifica della cartella esattoriale relativa alla tassa automobilistica inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento, ovvero dal momento in cui l’avviso diviene definitivo e non più impugnabile.
D: Qual è il principio generale che regola l’inizio del decorso della prescrizione?
R: Il principio generale, stabilito dall’art. 2935 del Codice Civile, è che il decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere.
D: Qual è lo “spatium deliberandi” concesso al contribuente per l’impugnazione dell’avviso di accertamento?
R: Lo “spatium deliberandi” accordato dal Legislatore al contribuente per l’impugnazione dell’avviso di accertamento è di sessanta giorni.
D: Cosa accade se la cartella esattoriale viene notificata dopo la scadenza del termine di prescrizione?
R: Se la cartella esattoriale viene notificata dopo la scadenza del termine di prescrizione triennale, essa risulta nulla per prescrizione.
D: Quali sono i vantaggi della sentenza della Corte di Cassazione per gli Enti impositori e i contribuenti?
R: La sentenza della Corte di Cassazione garantisce certezza giuridica e tutela i diritti sia degli Enti impositori che dei contribuenti. Per gli Enti, consente di esercitare l’azione esecutiva entro un termine ragionevole e congruo, senza subire le conseguenze di una prescrizione anticipata del credito. Per i contribuenti, salvaguarda il diritto di impugnare l’avviso di accertamento entro i termini previsti dalla legge, senza ledere tale facoltà con una decorrenza anticipata della prescrizione.