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La Gestione Separata INPS per Collaboratori Sportivi: Adempimenti e Obblighi Contributivi

16 Maggio, 2024

La riforma del lavoro sportivo, introdotta con il D.Lgs. 36/2021, ha apportato importanti novità per quanto riguarda gli adempimenti previdenziali e contributivi a carico delle associazioni e società sportive dilettantistiche (A.S.D. e S.S.D.) nei confronti dei collaboratori sportivi. In particolare, l’art. 35, comma 8-ter, ha previsto una soglia di esenzione pari a 5.000 euro annui per i lavoratori autonomi sportivi dilettanti e i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS. Ciò significa che la contribuzione pensionistica viene calcolata solo sui compensi eccedenti tale limite. Questo articolo esamina in dettaglio gli obblighi di iscrizione e versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS per i collaboratori sportivi, offrendo una guida completa per le associazioni e società sportive dilettantistiche al fine di evitare sanzioni e garantire una corretta tutela previdenziale ai propri collaboratori.

La Gestione Separata INPS: Un’Introduzione

La Gestione Separata INPS è stata istituita nel 1995 con la Legge n. 335 allo scopo di garantire una forma di previdenza a particolari categorie di lavoratori che ne risultavano privi. Essa mira a tutelare previdenzialmente e assistenzialmente i collaboratori e tutti gli altri lavoratori autonomi non appartenenti a categorie specifiche e/o privi di cassa previdenziale.

I soggetti interessati all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS comprendono:

  • I lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti ad un’autonoma Cassa di previdenza;
  • Le forme di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co);
  • I lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro;
  • I lavoratori retribuiti con la Prestazione Occasionale (Prest.O) di cui all’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017.

Per i lavoratori autonomi occasionali, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sussiste solo al superamento dei 5.000 euro annui, e i contributi si calcolano solo sulla parte eccedente tale soglia, in base a quanto stabilito dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.

La Soglia di Esenzione per i Collaboratori Sportivi

La riforma del lavoro sportivo ha introdotto una novità significativa per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi. Come indicato nell’art. 35, comma 8-ter del D.Lgs. 36/2021, il contributo INPS per questi lavoratori è calcolato solo sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, il contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) è dovuto nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo.

Esempio pratico:
Supponiamo che un collaboratore sportivo abbia percepito un compenso di 8.000 euro nell’anno 2023. In questo caso, l’imponibile contributivo sarà calcolato come segue:

Compenso totale: 8.000 euro
Franchigia: 5.000 euro
Imponibile contributivo: 8.000 euro – 5.000 euro = 3.000 euro

L’imponibile contributivo IVS dovuto sarà pari al 50% di 3.000 euro, ovvero 1.500 euro.

È importante sottolineare che, come chiarito dalla Circolare INPS n. 88 del 31.10.2023, ai fini del raggiungimento del limite della franchigia di 5.000 euro, concorrono anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 44 del D.L. n. 269/2003 convertito in L. 326/2003. Ciò significa che il collaboratore sportivo deve considerare tutti i compensi percepiti, sia in ambito sportivo che in altri settori, per determinare se la soglia di esenzione sia stata superata o meno.

Esempio pratico: Un collaboratore sportivo ha percepito 3.000 euro come compenso per attività di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo e 2.500 euro come lavoratore autonomo occasionale in un altro settore. In questo caso, avendo superato la soglia di 5.000 euro complessivi, sarà tenuto al versamento dei contributi INPS sulla parte eccedente, ovvero 500 euro (5.500 euro – 5.000 euro).

L’Obbligo di Dichiarazione del Collaboratore

Prima di procedere all’erogazione del compenso, il committente (l’associazione o società sportiva dilettantistica) ha l’obbligo di richiedere al collaboratore una dichiarazione in cui questi attesti che, considerando tutti i rapporti di collaborazione intercorsi con altri committenti, non sia stata superata la soglia di 5.000 euro annui.

Questa dichiarazione è fondamentale per determinare se il compenso sia soggetto a contribuzione INPS o meno, e per calcolare correttamente l’eventuale imponibile contributivo. In caso di mancata o falsa dichiarazione, il committente potrebbe incorrere in sanzioni amministrative e rischi di contestazioni da parte degli enti previdenziali.

Esempio di dichiarazione: “Il sottoscritto [Nome e Cognome], nato a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], codice fiscale [Codice Fiscale], dichiara che, con riferimento a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo occasionale intercorsi nell’anno [Anno], non ha percepito compensi superiori a 5.000 euro.”

L’Iscrizione alla Gestione Separata INPS: Procedura e Adempimenti

L’iscrizione alla Gestione Separata INPS è un obbligo fondamentale per i collaboratori sportivi, in quanto garantisce loro una copertura previdenziale e il diritto a percepire una futura pensione. La procedura di iscrizione prevede alcuni passaggi essenziali che il lavoratore deve seguire con attenzione.

In primo luogo, il collaboratore sportivo deve comunicare all’INPS l’inizio dell’attività lavorativa, fornendo le seguenti informazioni:

  • La data di inizio dell’attività;
  • La tipologia dell’attività (collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo);
  • I propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data e luogo di nascita);
  • Il codice fiscale;
  • Il proprio domicilio o residenza.

La comunicazione di iscrizione può essere effettuata attraverso diverse modalità:

  • Online, accedendo ai servizi dedicati sul sito www.inps.it tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Telefonicamente, contattando il Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile);
  • Tramite intermediari abilitati, come consulenti del lavoro, associazioni di categoria o patronati.

Durante la procedura di iscrizione online, il lavoratore dovrà scegliere se iscriversi come “parasubordinato” o come “professionista”. Nel caso di iscrizione come parasubordinato (opzione più comune per i collaboratori sportivi), sarà necessario inserire la data di inizio attività, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail. Per l’iscrizione come professionista, oltre ai dati precedenti, il lavoratore dovrà fornire l’attività svolta secondo la codifica ATECO e la partita IVA, se presente.

Al termine della procedura, il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuta iscrizione con il numero di posizione assegnato dal sistema. Questo numero sarà fondamentale per tutte le successive comunicazioni e adempimenti relativi alla Gestione Separata INPS.

È importante sottolineare che l’iscrizione alla Gestione Separata INPS è un obbligo a carico del lavoratore, ma il committente (l’associazione o società sportiva dilettantistica) ha il dovere di verificare che il collaboratore sportivo sia effettivamente iscritto prima di procedere all’erogazione del compenso. In caso di mancata iscrizione, il committente potrebbe incorrere in sanzioni amministrative.

Il Calcolo dei Contributi

Una volta superata la soglia di esenzione di 5.000 euro, i contributi dovuti alla Gestione Separata INPS vengono calcolati applicando le aliquote previste per legge sull’imponibile contributivo, ovvero sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro.

Le aliquote contributive per i collaboratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS sono le seguenti:

  • 33% per l’IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore;
  • 0,72% per l’indennità di maternità, a carico del solo committente;
  • 7% di contributo aggiuntivo, a carico del solo committente.

Esempio di calcolo dei contributi:
Riprendendo l’esempio precedente di un collaboratore sportivo con un compenso annuo di 8.000 euro, l’imponibile contributivo è di 3.000 euro (8.000 euro – 5.000 euro). Il calcolo dei contributi sarebbe il seguente:

  • IVS (33% di 3.000 euro):
    • Quota a carico del committente (2/3): 660 euro
    • Quota a carico del collaboratore (1/3): 330 euro
  • Indennità di maternità (0,72% di 3.000 euro): 21,60 euro (a carico del committente)
  • Contributo aggiuntivo (7% di 3.000 euro): 210 euro (a carico del committente)

Totale contributi a carico del committente: 891,60 euro
Totale contributi a carico del collaboratore: 330 euro

È importante sottolineare che, fino al 31 dicembre 2027, il contributo IVS è dovuto nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. Nell’esempio sopra riportato, la quota IVS a carico del committente sarebbe di 495 euro (50% di 990 euro) anziché 660 euro.

La Denuncia e il Versamento dei Contributi

Il committente (l’associazione o società sportiva dilettantistica) è tenuto a denunciare mensilmente all’INPS i compensi erogati ai collaboratori sportivi e a versare i relativi contributi previdenziali entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

La denuncia mensile dei compensi avviene tramite il modello “UniEmens”, che deve essere inviato telematicamente all’INPS entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Il versamento dei contributi può essere effettuato attraverso il modello F24, indicando i codici tributo specifici per la Gestione Separata INPS. Il pagamento può essere eseguito tramite banche, uffici postali o attraverso i servizi di home banking e remote banking.

Esempio di compilazione del modello F24 per il versamento dei contributi:

  • Codice tributo 1833 per la quota IVS a carico del committente
  • Codice tributo 1834 per la quota IVS a carico del collaboratore
  • Codice tributo 1835 per l’indennità di maternità
  • Codice tributo 1836 per il contributo aggiuntivo

È importante rispettare le scadenze previste per la denuncia e il versamento dei contributi al fine di evitare sanzioni amministrative e interessi di mora.

Conclusione

La riforma del lavoro sportivo ha introdotto importanti novità per quanto riguarda gli adempimenti previdenziali e contributivi a carico delle associazioni e società sportive dilettantistiche nei confronti dei collaboratori sportivi. In particolare, è stata prevista una soglia di esenzione pari a 5.000 euro annui per i lavoratori autonomi sportivi dilettanti e i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS. Questo articolo ha esaminato in dettaglio gli obblighi di iscrizione, dichiarazione, calcolo e versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS, offrendo una guida completa per le associazioni e società sportive dilettantistiche. È fondamentale che queste ultime siano consapevoli delle nuove disposizioni e adempiano correttamente agli obblighi contributivi per evitare sanzioni e garantire una corretta tutela previdenziale ai propri collaboratori sportivi.


Domande e Risposte

D: Quali sono i soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS?

R: Hanno l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, tra gli altri:

  • I soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti ad un’autonoma Cassa di previdenza;
  • Le forme di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co);
  • I lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro;
  • I lavoratori retribuiti con la Prestazione Occasionale (Prest.O) di cui all’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017.

D: Come funziona la soglia di esenzione di 5.000 euro annui per i collaboratori sportivi?

R: Per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi, il contributo INPS è calcolato solo sulla parte di compenso che eccede i primi 5.000 euro annui. Fino a 5.000 euro di compenso, non è dovuta alcuna contribuzione alla Gestione Separata INPS.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, il contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) è dovuto nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo, ovvero della parte di compenso eccedente i 5.000 euro.

Ai fini del raggiungimento della soglia di 5.000 euro, il collaboratore sportivo deve considerare tutti i compensi percepiti, sia in ambito sportivo che in altri settori.

D: Come deve procedere il committente prima di erogare il compenso al collaboratore sportivo?

R: Il committente ha l’obbligo di richiedere al collaboratore una dichiarazione in cui questi attesti che, considerando tutti i rapporti di collaborazione intercorsi con altri committenti, non sia stata superata la soglia di 5.000 euro annui. Questa dichiarazione è fondamentale per determinare se il compenso sia soggetto a contribuzione INPS o meno.

D: Quali sono le aliquote contributive per i collaboratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS?

R: Le aliquote contributive sono le seguenti:

  • 33% per l’IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore;
  • 0,72% per l’indennità di maternità, a carico del solo committente;
  • 7% di contributo aggiuntivo, a carico del solo committente.

D: Entro quando il committente deve denunciare e versare i contributi?

R: Il committente è tenuto a denunciare mensilmente all’INPS i compensi erogati ai collaboratori sportivi tramite il modello “UniEmens”, da inviare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro la stessa scadenza, utilizzando il modello F24.

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