Il mondo dello sport dilettantistico ha subito importanti cambiamenti in ambito fiscale a partire dal 1° luglio 2023, con l’introduzione di una soglia di esenzione fiscale di 15.000 euro annui sui compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico. Questa novità normativa riveste una particolare rilevanza, poiché tale esenzione si applica non solo ai compensi percepiti nell’ambito del dilettantismo sportivo, ma anche ai redditi diversi derivanti dall’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, precedentemente disciplinati dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.
Questa guida approfondita si propone di fornire una panoramica completa su come gestire correttamente la tassazione dei compensi da lavoro sportivo dilettantistico nel modello REDDITI PF 2024, evidenziando le novità introdotte e fornendo chiarimenti dettagliati sulle modalità di compilazione dei quadri rilevanti, tra cui RC, RL, RE e RR. Verranno affrontati aspetti cruciali come il trattamento dei compensi per i professionisti con partita IVA in regime forfetario e la determinazione dei contributi previdenziali INPS.
Quadro RC: Lavoro sportivo subordinato e co.co.co.
Il quadro RC del modello REDDITI PF 2024 è dedicato ai rapporti di lavoro sportivo subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). In questo quadro devono essere indicati i compensi percepiti nell’ambito di tali rapporti di lavoro sportivo.
È importante sottolineare che, per queste tipologie di rapporti, i compensi devono essere riportati al lordo della franchigia fiscale, in quanto la soglia di esenzione di 15.000 euro non incide sul calcolo dei contributi previdenziali.
Esempio pratico: Un atleta dilettante con un contratto di lavoro subordinato ha percepito nel 2023 compensi per 20.000 euro. Nel quadro RC dovrà indicare l’intero importo di 20.000 euro, mentre l’esenzione fiscale di 15.000 euro sarà applicata in sede di determinazione dell’imposta sul reddito.
Quadro RL: Redditi diversi e prestazioni sportive autonome
Il quadro RL è dedicato a due tipologie di redditi:
- Redditi diversi derivanti da rapporti di lavoro sportivo prodotti fino al 30 giugno 2023, precedentemente disciplinati dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.
- Redditi da lavoro sportivo derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
In questo quadro, i compensi devono essere indicati al netto della quota esente ai fini fiscali, ovvero 15.000 euro se la soglia non è stata superata nell’anno di imposta.
Esempio pratico: Un atleta dilettante ha percepito nel 2023 compensi per 25.000 euro derivanti da prestazioni sportive autonome. Nel quadro RL dovrà indicare l’importo di 10.000 euro (25.000 – 15.000 di franchigia).
Quadro RE: Professionisti con partita IVA
Per i professionisti titolari di partita IVA che hanno percepito compensi da prestazioni di lavoro autonomo sportivo, questi dovranno essere indicati nel quadro RE. A differenza del quadro RL, tuttavia, il quadro RE non prevede campi specifici per indicare la quota di compensi esente ai fini fiscali.
Quadro RR: Contributi previdenziali INPS
La sezione III del quadro RR permette di calcolare gli eventuali contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS derivanti da rapporti di lavoro sportivo. In questo quadro, i compensi da lavoro sportivo devono essere indicati al lordo della franchigia fiscale, poiché quest’ultima non incide sull’imponibile contributivo.
Per determinare l’imponibile contributivo, è necessario seguire questi passaggi:
- Indicare nel rigo RR9, colonna 1, l’importo complessivo dei compensi da lavoro sportivo percepiti nell’anno.
- Indicare nel rigo RR9, colonna 2, la soglia di esenzione contributiva di 5.000 euro.
- Applicare la riduzione al 50% della base imponibile (rigo RR9, colonna 3).
- Calcolare i contributi dovuti sulla parte eccedente la soglia di esenzione contributiva.
Esempio pratico:
Un atleta dilettante ha percepito nel 2023 compensi da lavoro sportivo per 20.000 euro. Nel quadro RR dovrà:
- Indicare nel rigo RR9, colonna 1, l’importo di 20.000 euro.
- Indicare nel rigo RR9, colonna 2, l’importo di 5.000 euro (soglia di esenzione contributiva).
- Nella colonna 3 verrà calcolato automaticamente l’importo di 7.500 euro (50% di 15.000).
- I contributi saranno dovuti sulla parte eccedente la soglia di esenzione contributiva, ovvero 7.500 euro.
Caso particolare: Regime forfetario
Un aspetto rilevante riguarda il trattamento dei compensi da lavoro sportivo dilettantistico nel caso in cui il professionista abbia adottato il regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Sebbene il modello dichiarativo non preveda indicazioni specifiche, si ritiene che l’esenzione fiscale di 15.000 euro si applichi anche in questo caso, in quanto la normativa non prevede esclusioni espresse.
Pertanto, i compensi relativi alle prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico da riportare negli appositi righi del quadro LM (righi LM22-LM27) dovrebbero essere indicati già al netto della quota esente ai fini fiscali. Successivamente, a questi dovranno essere sommati eventuali ulteriori compensi non soggetti alla disciplina del DLgs. 36/2021 (inclusi nel medesimo codice ATECO), per poi applicare sull’ammontare complessivo il coefficiente di redditività previsto dal regime forfetario.
Esempio pratico:
Un professionista con partita IVA in regime forfetario ha percepito nel 2023 compensi da lavoro sportivo dilettantistico per un totale di 20.000 euro. Di questi, 15.000 euro rientrano nella soglia di esenzione fiscale. Per determinare il reddito imponibile, dovrà:
- Indicare nel quadro LM i compensi pari a 5.000 euro (20.000 – 15.000 di franchigia).
- Sommare eventuali altri compensi non soggetti al DLgs. 36/2021.
- Applicare il coefficiente di redditività previsto dal regime forfetario all’ammontare complessivo.
Conclusione
La gestione fiscale dei compensi da lavoro sportivo dilettantistico nel modello REDDITI PF 2024 presenta alcune complessità, soprattutto in merito all’indicazione della quota esente nel quadro LM per i professionisti in regime forfetario. È fondamentale prestare attenzione alle diverse sezioni del modello dichiarativo e alle specifiche modalità di compilazione, al fine di evitare errori e garantire una corretta tassazione dei compensi percepiti.
Inoltre, è importante tenere conto delle disposizioni transitorie previste dalla normativa. In particolare, ai sensi dell’art. 51, comma 1-bis, del DLgs. 36/2021, per l’annualità 2023, la soglia di esenzione fiscale di 15.000 euro deve essere computata tenendo conto non solo dei compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo, ma anche di quelli costituenti redditi diversi da esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica di cui al previgente art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, percepiti fino al 30 giugno 2023.
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la gestione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS. Come abbiamo visto, nel quadro RR i compensi da lavoro sportivo devono essere indicati al lordo della franchigia fiscale, poiché quest’ultima non incide sull’imponibile contributivo. Inoltre, è prevista una soglia di esenzione contributiva di 5.000 euro e una riduzione del 50% della base imponibile eccedente tale soglia.
In conclusione, la corretta gestione fiscale dei compensi da lavoro sportivo dilettantistico richiede una attenta analisi delle diverse fattispecie e delle relative modalità di compilazione dei quadri del modello REDDITI PF 2024.
Domande e Risposte
D: Cosa si intende per “lavoro sportivo dilettantistico”?
R: Il lavoro sportivo dilettantistico è quello svolto nell’ambito di attività sportive non professionistiche, ovvero senza vincolo di subordinazione e senza carattere di abitualità.
D: In quali quadri del modello REDDITI PF 2024 devono essere indicati i compensi da lavoro sportivo dilettantistico?
R: I quadri interessati sono RC, RL, RE e RR, a seconda della tipologia di rapporto di lavoro e della qualifica del percettore (lavoratore subordinato, collaboratore, professionista con partita IVA).
D: Come devono essere indicati i compensi nel quadro RC per i rapporti di lavoro subordinato e co.co.co.?
R: Nel quadro RC, i compensi devono essere riportati al lordo della franchigia fiscale, poiché quest’ultima non incide sul calcolo dei contributi previdenziali.
D: Qual è la modalità di indicazione dei compensi nel quadro RL?
R: Nel quadro RL, i compensi devono essere indicati al netto della quota esente ai fini fiscali, ovvero 15.000 euro se la soglia non è stata superata nell’anno di imposta.
D: Come si determinano i contributi previdenziali INPS nel quadro RR?
R: Nel quadro RR, i compensi da lavoro sportivo devono essere indicati al lordo della franchigia fiscale. Successivamente, si applica la soglia di esenzione contributiva di 5.000 euro e una riduzione del 50% sulla parte eccedente tale soglia.
D: Come devono essere trattati i compensi da lavoro sportivo dilettantistico per i professionisti in regime forfetario?
R: Per i professionisti in regime forfetario, i compensi da lavoro sportivo dilettantistico da indicare nel quadro LM devono essere già al netto della quota esente ai fini fiscali (15.000 euro, se non superata). Successivamente, vanno sommati agli altri compensi e applicata la percentuale di redditività prevista dal regime forfetario.