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nuovo redditometro

Nuovo redditometro sospeso prima ancora della sua entrata in funzione

23 Maggio, 2024

Il Governo Meloni ha annunciato la sospensione del nuovo decreto ministeriale del 7 maggio 2024 riguardante il redditometro, uno strumento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione fiscale. La decisione, comunicata direttamente dalla Premier Giorgia Meloni sui social media, è stata presa dopo un confronto con il Viceministro Maurizio Leo e mira a permettere ulteriori approfondimenti sulla materia prima di procedere con l’applicazione delle novità previste dal decreto. Il redditometro consente di attribuire ai contribuenti un reddito presunto sulla base delle loro spese effettive o presunte, qualora queste risultino incoerenti con il reddito dichiarato. La sospensione offre l’opportunità di valutare eventuali modifiche o chiarimenti sulla disciplina di questo strumento, bilanciando l’efficacia dell’accertamento con la tutela dei diritti dei contribuenti.

Il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito, introdotto per contrastare l’evasione fiscale. Esso permette all’Agenzia delle Entrate di attribuire ai contribuenti un reddito derivante dal sostenimento di spese ritenute incoerenti con il reddito dichiarato. Queste spese possono essere reali, come quelle risultanti dalle informazioni presenti nelle banche dati fiscali (ad esempio, dalla fatturazione elettronica), o presunte, ovvero stimate sulla base di indici e medie statistiche.

Esempio Pratico: Supponiamo che un contribuente abbia dichiarato un reddito annuo di 40.000 euro, ma dalle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risulti che ha sostenuto spese per l’acquisto di un’auto di lusso del valore di 80.000 euro, per viaggi costosi all’estero e per l’arredamento di una seconda casa di pregio. Queste spese potrebbero essere ritenute incoerenti con il reddito dichiarato, e di conseguenza l’Agenzia delle Entrate potrebbe attribuire al contribuente un reddito presunto più elevato, assoggettandolo a tassazione.

È importante sottolineare che, per poter procedere con l’accertamento sintetico, il reddito dichiarato dal contribuente deve discostarsi, anche per un solo periodo d’imposta, di almeno un quinto rispetto a quello accertato.

Evoluzione Normativa e Garanzie per i Contribuenti

Inizialmente, il redditometro si basava sugli indici ministeriali derivanti dal decreto del 10 settembre 1992, periodicamente aggiornato. Tuttavia, questo sistema presentava diverse criticità, poiché attribuiva spesso spese irreali ai contribuenti. Ad esempio, il semplice possesso di un’auto vecchia poteva comportare l’imputazione di un reddito elevato e incoerente con la realtà. Inoltre, la restituzione delle rate di un mutuo veniva considerata come prova di un reddito presunto, generando situazioni paradossali in cui il contribuente non poteva contestare l’entità delle spese presuntive attribuitegli.

Per ovviare a queste problematiche, il legislatore è intervenuto con il Decreto Legge 78/2010, introducendo importanti garanzie procedurali a favore dei contribuenti:

    • Doppio step procedurale: Prima di avviare l’accertamento vero e proprio, il contribuente deve avere la possibilità di fornire chiarimenti in merito alle spese imputabili sulla base degli indici. In questa fase, il contribuente può spiegare le ragioni delle spese sostenute e presentare eventuali prove a suo favore.
    • Fase di accertamento con adesione: Solo in un secondo momento, qualora persista l’incoerenza tra spese e reddito dichiarato dopo i chiarimenti forniti dal contribuente, viene avviata la fase di accertamento con adesione. In questa fase, il contribuente può aderire o meno alle risultanze dell’accertamento, presentando ulteriori elementi a sua difesa.

Successivamente, sono stati emanati il Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2012 e il Decreto Ministeriale del 16 settembre 2015, che hanno introdotto una versione più “soft” del redditometro. Questi decreti hanno eliminato l’effetto “boomerang” della restituzione delle rate di mutuo e hanno previsto l’imputazione di spese presunte più contenute per il possesso di beni come le auto.

Novità del Decreto del 7 Maggio 2024

Il nuovo decreto ministeriale del 7 maggio 2024, ora sospeso, presentava alcune novità rispetto ai precedenti decreti:

    • Reintroduzione delle medie ISTAT: Il decreto reintroduceva l’imputazione presuntiva delle cosiddette “medie ISTAT” per varie tipologie di spese (alimentari, trasporti, libri, estetica, vestiario). Queste medie, che fanno riferimento allo “standard di vita minimamente accettabile”, sarebbero state utilizzate per stimare le spese presunte dei contribuenti in caso di incoerenza con il reddito dichiarato.
    • Sostanziale identità con i decreti precedenti: Fatta eccezione per le medie ISTAT, il decreto del 7 maggio 2024 era quasi identico ai decreti del 2012 e del 2015, senza introdurre significative novità nell’individuazione delle spese imputabili ai contribuenti.
    • Nessuna garanzia procedurale aggiuntiva: Il decreto non prevedeva ulteriori garanzie procedurali per i contribuenti, nonostante le modifiche normative introdotte nel 2010 avessero già rafforzato le tutele in questo senso.

Esempio Pratico: Se il redditometro, sulla base delle medie ISTAT, attribuisse al contribuente spese alimentari presunte di 10.000 euro all’anno, ma il contribuente dimostrasse di aver effettivamente sostenuto spese alimentari inferiori, ad esempio 6.000 euro, potrebbe contestare l’importo presunto e fornire prove a supporto delle sue reali spese.

Conclusione

La sospensione del decreto ministeriale del 7 maggio 2024 rappresenta un’opportunità per valutare eventuali modifiche o chiarimenti sulla disciplina del redditometro. Nonostante le critiche sollevate in passato, questo strumento rimane uno dei principali mezzi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione fiscale e garantire l’equità del sistema tributario. Tuttavia, è fondamentale trovare un equilibrio tra l’efficacia dell’accertamento e la tutela dei diritti dei contribuenti, evitando situazioni in cui vengano attribuiti redditi presunti irrazionali o eccessivamente elevati rispetto alle effettive spese sostenute.

Sarà interessante seguire gli sviluppi futuri e le eventuali modifiche che potrebbero essere apportate al redditometro, nell’ottica di rendere questo strumento sempre più equo ed efficiente. Particolare attenzione andrà posta alla modalità di calcolo delle spese presunte, come le medie ISTAT, e alle garanzie procedurali offerte ai contribuenti per contestare le risultanze dell’accertamento e presentare le proprie prove a discolpa.


Domande e Risposte

D: Come funziona il redditometro?
R: Il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito che permette all’Agenzia delle Entrate di attribuire ai contribuenti un reddito presunto sulla base delle loro spese effettive o presunte. Se queste spese risultano incoerenti con il reddito dichiarato, l’Agenzia può supporre che il contribuente abbia percepito un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato e assoggettarlo a tassazione. Le spese vengono desunte dalle informazioni presenti nelle banche dati fiscali (fatturazione elettronica, ecc.) o stimate tramite indici e medie statistiche.

D: Quali erano i problemi del vecchio sistema del redditometro?
R: Il vecchio sistema del redditometro, basato sugli indici ministeriali del decreto del 1992, presentava diverse criticità. Spesso attribuiva ai contribuenti spese irreali e, di conseguenza, redditi presunti eccessivi. Ad esempio, il semplice possesso di un’auto vecchia poteva far supporre un reddito elevato, oppure la restituzione delle rate di un mutuo veniva considerata prova di un reddito presunto, generando situazioni paradossali.

D: Quali garanzie procedurali sono state introdotte per tutelare i contribuenti?
R: Il Decreto Legge 78/2010 ha introdotto due importanti garanzie procedurali:

    • Il doppio step procedurale, che consente al contribuente di fornire chiarimenti sulle spese imputategli prima dell’accertamento vero e proprio.
    • La fase di accertamento con adesione, che permette al contribuente di aderire o meno alle risultanze dell’accertamento, presentando ulteriori prove a sua difesa.

D: Cosa prevedeva il nuovo decreto ministeriale del 7 maggio 2024?
R: Il decreto del 7 maggio 2024 reintroduceva l’imputazione presuntiva delle medie ISTAT per varie tipologie di spese (alimentari, trasporti, ecc.), pur mantenendo una sostanziale identità con i decreti precedenti del 2012 e 2015. Non prevedeva, però, ulteriori garanzie procedurali per i contribuenti.

D: Quali sono i potenziali sviluppi futuri del redditometro?
R: La sospensione del decreto offre l’opportunità di valutare eventuali modifiche o chiarimenti sulla disciplina del redditometro. Particolare attenzione andrà posta alla modalità di calcolo delle spese presunte, come le medie ISTAT, e alle garanzie procedurali offerte ai contribuenti per contestare le risultanze dell’accertamento. L’obiettivo sarà quello di rendere questo strumento sempre più equo ed efficiente, bilanciando l’efficacia dell’accertamento con la tutela dei diritti dei contribuenti.

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