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Credito di imposta ZES Unica per l’agricoltura, nuovi chiarimenti

28 Maggio, 2024

In questo articolo approfondiremo nel dettaglio le novità introdotte dall’articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023, come modificato dal D.L. n. 63/2024, riguardante il credito d’imposta per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che investono nelle regioni comprese nella Zona Economica Speciale (ZES) unica. Questa nuova agevolazione fiscale, appositamente concepita per sostenere gli investimenti in questi settori produttivi cruciali, offre un incentivo specifico e distinto dal credito d’imposta generale previsto per la ZES unica. Analizzeremo attentamente i requisiti, le condizioni e le modalità di fruizione di questo importante beneficio fiscale, fornendo esempi pratici e rispondendo alle domande più comuni.

Genesi della Norma e Ambito di Applicazione

Il recente decreto Agricoltura, il D.L. n. 63 del 15 maggio 2024, ha introdotto una norma ad hoc per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che investono nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, comprese nella ZES unica. Questo provvedimento ha apportato modifiche sostanziali all’articolo 16 del D.L. n. 124/2023, eliminando ogni riferimento a questi settori produttivi e inserendo una specifica disposizione denominata articolo 16-bis.

Le modalità operative dettagliate per usufruire di questo credito d’imposta saranno disciplinate da un successivo decreto interministeriale di concerto tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Beneficiari e Periodo di Fruizione

L’incentivo di cui all’articolo 16-bis è fruibile esclusivamente nel 2024 dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che investiranno nei territori delle regioni comprese nella ZES unica. Analogamente al credito d’imposta istituito per gli altri settori produttivi, mentre il beneficio è concesso per l’intero 2024, il comma 2 dell’articolo 16-bis lo circoscrive agli investimenti che saranno effettuati entro il 15 novembre 2024.

Per determinare il momento dell’investimento, occorre fare riferimento alle regole generali di competenza di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Secondo queste regole, gli investimenti si considerano effettuati nell’esercizio di competenza, determinato in base al principio di certezza giuridica del sostenimento del costo e di inerenza economica dei componenti positivi e negativi.

Esempio pratico: Un’azienda agricola che acquista un nuovo trattore nel mese di settembre 2024 potrà beneficiare del credito d’imposta per tale investimento, in quanto effettuato entro il 15 novembre 2024 e di competenza dell’esercizio 2024.

Investimenti Agevolabili

L’articolo 16-bis, comma 2, definisce gli investimenti agevolabili come quelli “relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”.

A differenza del precedente credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e del generale tax credit ZES unica, non è più previsto il riferimento agli investimenti “facenti parte di un progetto di investimento iniziale” come definito dal regolamento (UE) n. 651/2014. Ciò significa che, salvo diverse indicazioni nel decreto attuativo, l’incentivo sarà fruibile anche per l’investimento effettuato acquisendo il singolo bene strumentale, senza la necessità di un progetto di investimento complessivo.

Esempi praticio: Un’azienda agricola che intende acquistare un nuovo trattore o un impianto di irrigazione per il proprio appezzamento di terreno situato in una delle regioni comprese nella ZES unica potrebbe beneficiare del credito d’imposta senza dover presentare un progetto di investimento complessivo.

Tuttavia, nel caso in cui l’impresa voglia beneficiare del credito d’imposta anche per l’acquisizione di beni immobili, l’investimento deve avere ad oggetto anche beni mobili, in quanto il valore degli immobili non può eccedere il 50% del complessivo valore dell’investimento agevolato.

Soglia Minima di Investimento

Il riferimento ai progetti di investimento si intravede soltanto nell’individuazione della soglia minima dell’investimento, fissata in 50.000 euro. Questa soglia è pari a un quarto rispetto alla soglia minima di 200.000 euro prevista per beneficiare del credito d’imposta se si opera negli altri settori economici. Ciò significa che, per poter accedere a questa agevolazione fiscale, l’investimento complessivo (inclusi beni mobili e immobili) deve avere un valore minimo di 50.000 euro.

E’ interessante notare che, diversamente da quanto previsto per il precedente credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e per il generale tax credit ZES unica, non è più richiesto che gli investimenti agevolabili facciano parte di un ‘progetto di investimento iniziale come definito dal regolamento (UE) n. 651/2014. Poiché tale regolamento disciplina gli aiuti di Stato per settori diversi da quello agricolo, salvo diverse indicazioni nel decreto attuativo, si ritiene che l’incentivo possa essere fruito anche per l’acquisto di singoli beni strumentali, senza la necessità di un progetto di investimento complessivo.

Limiti e Condizioni degli Aiuti di Stato

Come per il previgente credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, l’aiuto compete “nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”.

Per il comparto della produzione primaria, in attesa di indicazioni autorevoli, il regolamento (UE) di riferimento dovrebbe essere il n. 702/2024, da cui attingere per i massimali d’aiuto, che non reca alcuna definizione di “progetto di investimento”. Questo regolamento stabilisce le norme specifiche per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali. Il regolamento (UE) n. 702/2024 stabilisce i massimali di aiuto per le imprese che operano nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. Di seguito riporto i principali massimali previsti, suddivisi per tipologia di investimento:

  1. Aiuti agli investimenti nel settore agricolo:
    • Per le piccole e medie imprese: intensità massima di aiuto del 50% dei costi ammissibili.
    • Per le grandi imprese: intensità massima di aiuto del 40% dei costi ammissibili.
    • Un supplemento di 20 punti percentuali può essere concesso per investimenti legati alla produzione biologica.
  1. Aiuti agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:
    • Per le piccole e medie imprese: intensità massima di aiuto del 50% dei costi ammissibili.
    • Per le grandi imprese: intensità massima di aiuto del 40% dei costi ammissibili.
  1. Aiuti agli investimenti nel settore forestale:
    • L’intensità massima di aiuto è del 40% dei costi ammissibili per investimenti che accrescono il valore economico delle foreste.
    • Per investimenti forestali non produttivi, l’intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili.
  1. Aiuti agli investimenti nelle zone rurali:
    • Per le infrastrutture legate allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura: intensità massima del 100% dei costi ammissibili.
    • Per altre tipologie di investimenti nelle zone rurali: intensità massima del 60% dei costi ammissibili per le PMI e del 50% per le grandi imprese.

Ambito Soggettivo di Riferimento

Come accennato, un aspetto cruciale da chiarire riguarda l’ambito soggettivo di riferimento. Il precedente credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno era precluso alle imprese individuali e società semplici agricole titolari di reddito agrario ex art. 32 del TUIR.

Tuttavia, per questo nuovo beneficio, c’è qualcosa che ci lascia ben sperare. Pur non trovando applicazione il DM 17 maggio 2024 (relativo al credito d’imposta ZES unica generale), è lecito ipotizzare che il decreto attuativo della misura sarà improntato a quest’ultimo. L’articolo 2 del DM 17 maggio 2024 contempla tra i beneficiari dell’aiuto “tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato”.

Se questa impostazione verrà confermata, potremmo assistere a un’apertura dell’agevolazione anche alle imprese individuali e società semplici agricole titolari di reddito agrario, superando così una limitazione che in passato aveva suscitato numerose critiche.

Esempio pratico: Un’impresa individuale agricola che produce e commercializza prodotti ortofrutticoli potrebbe potenzialmente beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di nuovi macchinari o l’ampliamento dei propri impianti produttivi.

Risorse Stanziate e Rapporto con il Credito d’Imposta ZES Unica Generale

Le risorse stanziate per questo credito d’imposta ammontano a 40 milioni di euro, che saranno sottratte dai 1.800 milioni di euro destinati a finanziare il più generale credito d’imposta per la ZES unica.

Ciò significa che l’agevolazione per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura non rientra nel plafond generale previsto per il credito d’imposta ZES unica, ma rappresenta una misura specifica e separata, con un tetto di spesa dedicato.

Questo approccio consentirà di evitare possibili conflitti tra i diversi settori produttivi nell’accesso alle risorse e garantirà una riserva di fondi appositamente destinata a sostenere gli investimenti in questi comparti strategici per l’economia italiana.

Misura dell’Agevolazione

Il decreto non specifica la misura dell’agevolazione, né se è prevista una modulazione in base alla dimensione dell’impresa beneficiaria (come avveniva per il precedente credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).

In assenza di indicazioni specifiche, si ritiene che la misura del credito d’imposta possa essere fissata al 25% delle spese ammissibili, in linea con quanto previsto per il credito d’imposta ZES unica generale. Tuttavia, questo aspetto dovrà essere chiarito nel decreto attuativo interministeriale.

Utilizzo del Credito d’Imposta

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Analogamente al credito d’imposta ZES unica generale, l’utilizzo del beneficio è ammesso solo dopo l’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dall’articolo 5 del D.M. 17 maggio 2024. Tali obblighi prevedono la redazione di un’asseverazione tecnica sulla conformità degli investimenti agevolati e l’effettuazione di un’apposita attività di certificazione da parte di un soggetto qualificato.

Conclusione

Il nuovo credito d’imposta per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura nella ZES unica rappresenta un’importante opportunità per sostenere gli investimenti in questi settori strategici dell’economia italiana. Nonostante alcune zone d’ombra ancora da chiarire, come l’ambito soggettivo di riferimento e la misura dell’agevolazione, questa misura offre un incentivo fiscale mirato e dedicato alle imprese che operano in queste aree produttive. Sarà fondamentale attendere il decreto attuativo interministeriale per avere maggiori dettagli operativi e poter sfruttare al meglio questa agevolazione.


Domande e Risposte

D: Quali sono i beneficiari di questo credito d’imposta?

R: L’incentivo è fruibile esclusivamente nel 2024 dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che investono nei territori delle regioni comprese nella ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

D: Quali investimenti sono agevolabili?

R: Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto (anche mediante leasing) di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali agli investimenti, purché rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

D: Qual è la soglia minima di investimento?

R: L’investimento complessivo (inclusi beni mobili e immobili) deve avere un valore minimo di 50.000 euro per poter accedere all’agevolazione.

D: Qual è la misura del credito d’imposta?

R: Il decreto non specifica la misura dell’agevolazione, ma si ritiene che possa essere fissata al 25% delle spese ammissibili, in linea con il credito d’imposta ZES unica generale. Questo aspetto sarà chiarito nel decreto attuativo interministeriale.

D: Come si utilizza il credito d’imposta?

R: Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previa certificazione degli investimenti agevolati da parte di un soggetto qualificato.

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