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Il vademecum definitivo sulle scadenze fiscali 2024: una guida completa e dettagliata

29 Maggio, 2024

Nel complesso e labirintico mondo delle scadenze fiscali, è facile perdersi tra le miriadi di date, proroghe e maggiorazioni. Questo articolo si propone di essere una guida esaustiva, semplice e approfondita per comprendere al meglio le scadenze dei versamenti delle imposte per l’anno 2024, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla recente normativa. Esploreremo insieme le date cruciali, le eccezioni, gli esempi pratici e tutti i dettagli necessari per navigare senza stress nel dedalo fiscale, permettendovi di affrontare le vostre obbligazioni tributarie con serenità e consapevolezza.

Le scadenze ordinarie e le maggiorazioni

Le scadenze fiscali rappresentano uno degli aspetti più importanti e delicati per ogni contribuente, sia esso una persona fisica, una società di persone o un soggetto equiparato, come ad esempio gli studi associati. In linea generale, questi soggetti devono effettuare il versamento del saldo delle imposte relative all’anno precedente e della prima rata di acconto per l’anno in corso entro due date fondamentali, come stabilito dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001:

  • 30 giugno, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione
  • 30 luglio, con l’aggiunta di una maggiorazione dello 0,4%

È importante sottolineare che, qualora il contribuente non riuscisse a rispettare queste scadenze, i versamenti possono essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando tuttavia le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Esempio pratico: Prendiamo il caso di una persona fisica o di una società di persone. I termini di versamento del saldo relativo all’anno 2023 e del primo acconto per il 2024 scadono:

  • Il 30 giugno 2024, senza maggiorazione dello 0,4%. Poiché questa data cade di domenica, il termine viene automaticamente posticipato a lunedì 1° luglio 2024.
  • Il 31 luglio 2024 (30° giorno successivo al 1° luglio 2024), con la maggiorazione dello 0,4%.

Questo slittamento al 31 luglio con maggiorazione dello 0,4% è dovuto al fatto che il termine del 30 giugno, cadendo di domenica, viene differito a lunedì 1° luglio, e di conseguenza il calcolo dei 30 giorni successivi per l’eventuale maggiorazione parte da quest’ultima data (R.M. 6.6.2007, n. 128 e R.M. 1.8.2019, n. 71).

La proroga al 31 luglio 2024 senza maggiorazione

Tuttavia, l’art. 37 del D.Lgs. 12.2.2024, n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, ha previsto una importante proroga dal 30 giugno 2024 al 31 luglio 2024, senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%, per effettuare i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024. Questa proroga riguarda specificamente i seguenti soggetti:

  • Coloro per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017;
  • Contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, pari a 5.164.569,00 euro.

Rientrano in questa proroga al 31 luglio 2024 senza maggiorazione anche i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014, il regime dei c.d. “contribuenti minimi”, coloro che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (ad esempio l’inizio o la cessazione dell’attività, il non normale svolgimento dell’attività, la determinazione forfettaria del reddito, ecc.), i partecipanti a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti, e coloro che dichiarano redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Le esclusioni dalla proroga

Sono invece esclusi dalla proroga al 31 luglio 2024 senza maggiorazione i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 e seguenti del TUIR (risposta a istanza di interpello del 2.8.2019, n. 330).

È opportuno evidenziare che l’art. 17, comma 1, del D.P.R. 7.12.2001, n. 435 prevede termini particolari per i versamenti:

  • Dovuti dalle società di persone e soggetti equiparati
  • Relativi ai periodi d’imposta derivanti da “operazioni straordinarie” di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/1998.

Questi periodi d’imposta si chiudono prima del 31 dicembre a causa di eventi particolari come fusioni, scissioni, trasformazioni o messa in liquidazione ordinaria nel corso dell’anno. In tali situazioni specifiche, il saldo relativo al periodo d’imposta infrannuale che si chiude prima dell’efficacia dell’evento straordinario, deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della relativa dichiarazione.

Esempio pratico: In caso di una trasformazione societaria avvenuta il 20.02.2024, il termine di presentazione della dichiarazione del periodo ante trasformazione sarà il 30.11.2024 (l’ultimo giorno del nono mese successivo all’evento). Se la dichiarazione viene effettivamente presentata in data 26.10.2024, il termine di versamento resta fissato al 31.12.2024 (ovvero l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione).

Cessazione dell’attività e scioglimento delle società di persone

È importante sottolineare che la disciplina speciale descritta nel paragrafo precedente non si applica in caso di cessazione dell’attività della società di persone senza liquidazione, o di scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione entro 6 mesi della pluralità dei soci. In queste circostanze, si applicano infatti i termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni e per i versamenti.

Esempio pratico: Se una società in nome collettivo (snc) cessa l’attività senza liquidazione il 30.08.2023, le dichiarazioni dei redditi e IRAP devono essere presentate entro il 30.09.2024 (non è applicabile la proroga al 15.10.2024 dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024) e i relativi versamenti a saldo devono essere effettuati entro i termini ordinari dell’1.7.2024 o del 31.7.2024 con la maggiorazione dello 0,4%,salvo poter beneficiare della proroga al 31.7.2024 senza maggiorazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 13/2024, qualora la società rispetti i requisiti previsti (ad esempio, sia soggetta agli ISA e dichiari ricavi/compensi non superiori a 5.164.569 euro).

È importante sottolineare che questa disciplina particolare non riguarda i soci delle società di persone e dei soggetti assimilati, i quali devono effettuare i versamenti secondo le scadenze ordinarie, ovvero il 30 giugno (o 1° luglio se festivo) senza maggiorazione oppure il 30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,4%, salvo poter beneficiare della proroga al 31.07.2024 senza maggiorazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 13/2024, qualora ricorrano le condizioni previste.

Casi particolari e regimi speciali

Oltre alle casistiche già menzionate, vi sono ulteriori situazioni che richiedono un’attenzione specifica:

  • Contribuenti che aderiscono al regime forfettario di cui alla L. 190/2014: in questo caso, i versamenti delle imposte sostitutive devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024 senza maggiorazione o entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4%. In alternativa, possono usufruire della proroga al 31 luglio 2024 senza maggiorazione prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 13/2024.
  • Soggetti che applicano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi 96-117, della L. 244/2007: anche per questi contribuenti valgono le stesse scadenze e proroghe previste per i contribuenti forfettari.
  • Enti non commerciali: per questi soggetti, i termini di versamento delle imposte (IRES e IRAP) sono fissati al 30 giugno 2024 senza maggiorazione o al 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4%, salvo poter beneficiare della proroga al 31 luglio 2024 senza maggiorazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 13/2024, qualora ricorrano le condizioni previste (ad esempio, svolgimento di attività commerciale con applicazione degli ISA e ricavi/compensi non superiori a 5.164.569 euro).

È importante ricordare che le scadenze e le eventuali proroghe possono variare in base alle specifiche situazioni dei contribuenti e alle normative vigenti, pertanto è sempre consigliabile consultare un professionista qualificato in caso di dubbi o perplessità.

Tabella riepilogativa

Eccovi una tabella riepilogativa delle principali scadenze fiscali per l’anno 2024:

Scadenza Adempimento Contribuenti interessati Termini
30 giugno 2024 (o 1° luglio se festivo) Versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati Senza maggiorazione
31 luglio 2024 Versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati Con maggiorazione 0,4%
31 luglio 2024 Versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 Soggetti ISA con ricavi/compensi ≤ 5.164.569 €, contribuenti forfettari, minimi, cause di esclusione ISA Senza maggiorazione (proroga art. 37 D.Lgs. 13/2024)
30 novembre 2024 Versamento seconda o unica rata acconto 2024 Tutti i contribuenti Senza maggiorazione

Conclusione

In conclusione, il labirinto delle scadenze fiscali può essere complesso e intricato, ma con una guida chiara, dettagliata e aggiornata è possibile affrontarlo con serenità e consapevolezza. Abbiamo esplorato a fondo le date chiave, le eccezioni, gli esempi pratici e tutti i dettagli necessari per comprendere al meglio le scadenze dei versamenti delle imposte per l’anno 2024. Ricordate di tenere sempre d’occhio le novità normative e di consultare un professionista qualificato in caso di dubbi o situazioni particolari. Con una corretta pianificazione e un’attenta gestione delle scadenze, potrete affrontare le vostre obbligazioni fiscali con tranquillità e senza rischi di sanzioni o ritardi.


Domande e Risposte:

D: Quali sono le due date chiave per il versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte per persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati?

R: Le due date chiave sono:

  • 30 giugno, senza maggiorazione dello 0,4%
  • 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%

È importante notare che, se il 30 giugno cade di domenica come nel 2024, la scadenza slitta al 1° luglio e la data con maggiorazione dello 0,4% diventa il 31 luglio.

D: Che cosa prevede l’art. 37 del D.Lgs. 12.2.2024, n. 13 in relazione alle scadenze fiscali?

R: L’art. 37 del D.Lgs. 12.2.2024, n. 13 ha introdotto una proroga dal 30 giugno 2024 al 31 luglio 2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per effettuare i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024. Questa proroga riguarda i soggetti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 euro. La proroga si applica anche ai contribuenti forfettari, ai “contribuenti minimi”, a coloro che presentano cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA, ai partecipanti di società/associazioni/imprese che rispettano i requisiti indicati, e a coloro che dichiarano redditi “per trasparenza”.

D: Quali sono i termini particolari previsti dall’art. 17, comma 1, del D.P.R. 7.12.2001, n. 435 per i versamenti?

R: L’art. 17, comma 1, del D.P.R. 7.12.2001, n. 435 prevede termini particolari per:

  • I versamenti dovuti dalle società di persone e soggetti equiparati
  • I versamenti relativi ai periodi d’imposta derivanti da “operazioni straordinarie” come fusioni, scissioni, trasformazioni o messa in liquidazione ordinaria nel corso dell’anno.

In questi casi, il saldo del periodo d’imposta infrannuale che si chiude prima dell’efficacia dell’evento straordinario deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della relativa dichiarazione.

D: In caso di cessazione dell’attività di una società di persone senza liquidazione, quali termini si applicano per la presentazione delle dichiarazioni e i versamenti?

R: In caso di cessazione dell’attività della società di persone senza liquidazione, o di scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro 6 mesi, non si applica la disciplina speciale prevista per le operazioni straordinarie. In queste circostanze, si applicano infatti i termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni e per i versamenti. Ad esempio, se una società in nome collettivo cessa l’attività senza liquidazione il 30.08.2023, le dichiarazioni dei redditi e IRAP devono essere presentate entro il 30.09.2024 e i relativi versamenti a saldo vanno effettuati entro i termini ordinari dell’1.7.2024 o del 31.7.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, salvo poter beneficiare della proroga al 31.7.2024 senza maggiorazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 13/2024, qualora ricorrano le condizioni previste.

D: Quali sono le scadenze per i versamenti delle imposte sostitutive per i contribuenti in regime forfettario?

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario di cui alla Legge 190/2014, i versamenti delle imposte sostitutive devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:

  1. 30 giugno 2024 senza maggiorazione
    oppure
  2. 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4%

In alternativa, i contribuenti forfettari possono usufruire della proroga al 31 luglio 2024 senza maggiorazione prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 13/2024.

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