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Il Modello 730/2024 dei lavoratori sportivi: istruzioni all’uso

31 Maggio, 2024

Con l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo dal 1° luglio 2023, le regole per la dichiarazione dei redditi percepiti dagli sportivi hanno subito significativi cambiamenti. Questo articolo mira a fornire una guida completa e dettagliata su come compilare correttamente il modello 730/2024, tenendo conto delle nuove disposizioni fiscali per il settore sportivo. Verranno analizzate in profondità le diverse casistiche, dalle retribuzioni degli atleti professionisti agli indennizzi per i dilettanti, passando per le regole transitorie applicabili nel 2023. Attraverso numerosi esempi pratici e una sezione di domande e risposte, l’obiettivo è rendere accessibili e comprensibili anche ai non addetti ai lavori le complesse normative in materia.

Le Vecchie Regole (fino al 30 giugno 2023)

Prima di addentrarci nelle novità introdotte dalla riforma, è fondamentale comprendere le regole precedenti che disciplinavano la tassazione dei redditi sportivi fino al 30 giugno 2023. In base all’art. 67, comma 1, lettera m) e all’art. 69 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti erano qualificati come “redditi diversi” e assoggettati a un particolare regime fiscale.

Nello specifico, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalla società Sport e Salute S.p.A., dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che perseguiva finalità dilettantistiche venivano tassati come segue:

  • I primi 10.000 euro complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrevano alla formazione del reddito imponibile. Questa franchigia mirava a incentivare l’attività sportiva dilettantistica, esentando da tassazione una quota iniziale dei compensi percepiti.
  • Sulla parte eccedente i 10.000 euro fino a 30.658,28 euro veniva applicata una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota pari a quella del primo scaglione di reddito (23%), maggiorata delle addizionali IRPEF. In questo caso, l’imposta veniva trattenuta direttamente alla fonte, senza possibilità di detrazioni o deduzioni successive.
  • Sulle somme eccedenti i 30.658,28 euro veniva applicata una ritenuta a titolo d’acconto, sempre con un’aliquota pari a quella del primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali IRPEF. In questo caso, l’imposta trattenuta alla fonte rappresentava un acconto sulle imposte definitive da versare in sede di dichiarazione dei redditi.

Nella compilazione del modello 730/2024, per questi redditi percepiti fino al 30 giugno 2023, era necessario compilare il quadro D, rigo D4, indicando il codice 12. Questo codice identificava specificamente i redditi diversi derivanti da attività sportive dilettantistiche. Per i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia, invece, si utilizzava il codice 13, che identificava una particolare casistica territoriale.

Nella Certificazione Unica (CU), documento che riepiloga i redditi percepiti e le ritenute subite, questi redditi erano riportati nel punto 1 “Causale”, con la lettera N1, nella sezione “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. Questa classificazione rifletteva la natura di “reddito diverso” attribuita a tali compensi prima della riforma.

La Nuova Disciplina (dal 1° luglio 2023)

A partire dal 1° luglio 2023, la riforma del lavoro sportivo ha introdotto importanti novità nella qualificazione e nella tassazione dei redditi percepiti dagli sportivi. Questi non rientrano più tra i “redditi diversi”, bensì tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo, a seconda delle modalità di svolgimento dell’attività.

Compensi nell’Area del Dilettantismo

Per i compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo, le nuove regole prevedono che:

  • Non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Questa soglia rappresenta una franchigia che mira a incentivare l’attività sportiva dilettantistica, esentando da tassazione una quota iniziale dei compensi percepiti.
  • Tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP (art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021). Questa disposizione estende ulteriormente l’agevolazione fiscale per i lavoratori sportivi dilettanti che operano in regime di collaborazione coordinata e continuativa.

All’atto del pagamento, il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare un’apposita autocertificazione in cui attesta l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare (art. 36, comma 6-bis, D.Lgs. n. 36/2021). Questa autocertificazione serve a consentire al sostituto d’imposta (ad esempio, la società sportiva) di applicare correttamente le agevolazioni previste dalla normativa.

Esempio pratico: Supponiamo che un atleta dilettante percepisca, nel corso del 2023, compensi per 20.000 euro. In base alle nuove regole, i primi 15.000 euro non costituiranno base imponibile ai fini fiscali, mentre sui restanti 5.000 euro saranno applicate le ordinarie regole di tassazione previste per i redditi di lavoro dipendente o assimilato.

Nella compilazione del modello 730/2024, in caso di redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo, va compilato il quadro C, indicando nei righi C1-C3 il codice 8. Questo codice identifica specificamente i redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da attività sportive dilettantistiche. Nella Certificazione Unica, questi redditi sono indicati nei punti 781 e 784.

Se si tratta di redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa (ad esempio, contratti di prestazione occasionale), va compilato il Quadro D, rigo D3, indicando il codice 5. Questo codice identifica i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività sportive dilettantistiche. Nella CU, questi redditi sono riportati nel punto 1 “Causale”, con la lettera N3, nella sezione “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.

Disciplina Transitoria per il 2023

Poiché nel 2023 coesistono le vecchie e le nuove regole, è prevista una disciplina transitoria per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che, nel periodo d’imposta 2023, percepiscono compensi ricompresi nei redditi diversi secondo la vecchia formulazione dell’art. 67, comma 1, lettera m), TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi delle disposizioni introdotte dalla riforma dello sport (art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021).

In questo caso, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di 15.000 euro (art. 51, comma 1-bis, D.Lgs. n. 36/2021). Questa regola transitoria mira a evitare una doppia agevolazione nel 2023, limitando la franchigia complessiva a 15.000 euro, indipendentemente dalla qualificazione dei compensi come redditi diversi o come redditi di lavoro dipendente/autonomo.

Esempio pratico: Immaginiamo che un atleta dilettante abbia percepito nel 2023 compensi per 25.000 euro, di cui 10.000 euro prima del 1° luglio 2023 (qualificati come redditi diversi) e 15.000 euro dopo il 1° luglio 2023 (qualificati come redditi di lavoro dipendente). In base alla disciplina transitoria, l’ammontare escluso dalla base imponibile sarà limitato a 15.000 euro, che rappresenta la franchigia massima applicabile nel 2023.

Redditi percepiti da Atleti Professionisti di Età Inferiore a 23 Anni

Per sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, la riforma ha previsto che le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di 15.000 euro.

In caso di superamento di tale limite, l’importo eccedente non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Questa disposizione mira a incentivare l’ingresso dei giovani talenti nel mondo dello sport professionistico, garantendo un trattamento fiscale agevolato per una quota iniziale dei loro compensi.

Queste disposizioni si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro (art. 36, comma 6-ter, D.Lgs. n. 36/2021). Questa limitazione mira a circoscrivere l’agevolazione alle realtà sportive di piccole e medie dimensioni, favorendo la crescita dei giovani talenti in contesti più contenuti.

Esempio pratico: Supponiamo che un giovane calciatore di 21 anni abbia percepito nel 2023 una retribuzione di 20.000 euro da una società professionistica con un fatturato inferiore a 5 milioni di euro. In base alle nuove regole, i primi 15.000 euro non costituiranno reddito imponibile, mentre sui restanti 5.000 euro saranno applicate le ordinarie regole di tassazione previste per i redditi di lavoro dipendente.

Nella compilazione del modello 730/2024, questi redditi agevolati saranno indicati seguendo le stesse modalità previste per i redditi di lavoro dipendente o assimilato percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo (quadro C, righi C1-C3, codice 8).

Conclusione

La riforma del lavoro sportivo ha comportato significativi cambiamenti nella qualificazione e nella tassazione dei redditi percepiti dagli sportivi. La distinzione tra redditi di lavoro dipendente/autonomo e redditi diversi, nonché l’introduzione di specifiche franchigie e agevolazioni fiscali, richiedono una particolare attenzione nella compilazione del modello 730/2024.

È fondamentale comprendere le diverse casistiche, dalle retribuzioni dei professionisti agli indennizzi per i dilettanti, tenendo conto delle regole transitorie applicabili nel 2023. Seguire attentamente le istruzioni e utilizzare i codici corretti nei quadri del modello 730/2024 e nella Certificazione Unica è essenziale per una corretta dichiarazione dei redditi.

Attraverso questa guida dettagliata, corredata di esempi pratici, si spera di aver fornito tutti gli strumenti necessari per affrontare con sicurezza le novità introdotte dalla riforma del lavoro sportivo.


Domande e Risposte

D: Come vanno dichiarati nel modello 730/2024 i compensi percepiti da un atleta dilettante nel 2023?

R: I compensi percepiti da un atleta dilettante nel 2023 vanno dichiarati in modo diverso a seconda del periodo in cui sono stati percepiti. Per i compensi percepiti fino al 30 giugno 2023, vanno compilati il quadro D, rigo D4, con il codice 12 (redditi diversi). Per i compensi percepiti dal 1° luglio 2023 in poi, vanno compilati il quadro C, righi C1-C3, con il codice 8 (redditi di lavoro dipendente/assimilato) oppure il quadro D, rigo D3, con il codice 5 (redditi di lavoro autonomo), a seconda del tipo di contratto.

D: Quali sono le agevolazioni fiscali previste per i compensi percepiti dai lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo?

R: Le nuove regole prevedono che non costituiscano base imponibile ai fini fiscali i compensi percepiti dai lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Inoltre, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile.

D: Come vengono tassati i redditi percepiti da un giovane atleta professionista di età inferiore a 23 anni?

R: Le retribuzioni percepite da atleti professionisti di età inferiore a 23 anni non costituiscono reddito imponibile fino all’importo annuo massimo di 15.000 euro. L’importo eccedente tale soglia è soggetto alle ordinarie regole di tassazione previste per i redditi di lavoro dipendente. Questa agevolazione si applica alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

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