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Antiriciclaggio, tutto quello che devi sapere sui limiti all’uso del contante nel 2024

3 Giugno, 2024

L’utilizzo del contante è spesso associato a fenomeni come l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Per contrastare queste attività illecite, in Italia sono state introdotte specifiche normative che limitano l’uso del contante e impongono l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. A partire dal 2024, entreranno in vigore nuove regole e adempimenti legati all’uso del contante, con l’obiettivo di rendere ancora più efficace la lotta contro questi fenomeni. In questa guida approfondita, esploreremo nel dettaglio il limite di 5.000 euro per i trasferimenti in contante, le operazioni a cui si applica, come effettuare trasferimenti superiori a tale soglia, le eventuali deroghe previste e le sanzioni in caso di violazione. Verranno forniti anche esempi pratici e una sezione di domande e risposte per chiarire ogni dubbio.

Il limite all’uso del contante nel 2024

A partire dal 2024, in Italia entrerà in vigore un limite di 5.000 euro per i trasferimenti in contante. Questa norma è stata introdotta con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, rendendo tracciabili i movimenti di denaro superiori a tale soglia.

Il limite di 5.000 euro si applica non solo ai pagamenti tra privati per l’acquisto di beni e servizi, ma anche ai prestiti tra parenti e alle donazioni all’interno della famiglia. Qualsiasi trasferimento di somme superiori a 5.000 euro dovrà essere effettuato esclusivamente tramite intermediari finanziari come banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Questi canali garantiscono la tracciabilità dei movimenti di denaro e consentono di monitorare e contrastare eventuali attività illecite.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2020, i contribuenti sono obbligati a effettuare i pagamenti delle spese che danno diritto alle principali detrazioni IRPEF del 19% (ad esempio per ristrutturazioni edilizie, acquisto di mobili, ecc.) esclusivamente tramite mezzi di pagamento tracciabili come bonifici bancari, carte di credito o di debito. L’unica eccezione riguarda le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, che possono essere pagate in contanti.

Operazioni soggette al limite

Il limite di 5.000 euro si applica a qualsiasi operazione di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore (come azioni, obbligazioni o altri titoli che non riportano il nome del proprietario) in euro o in valuta estera effettuata tra soggetti diversi, siano essi estranei o parenti.

Rientrano in questa categoria:

  • Pagamenti tra privati per l’acquisto di beni e servizi
  • Donazioni e prestiti all’interno della famiglia
  • Operazioni frazionate, ovvero il trasferimento di un importo superiore al limite di 5.000 euro effettuato attraverso più pagamenti di importo inferiore alla soglia in momenti diversi, con l’intento di aggirare la normativa.

Esempio pratico: Se un genitore vuole donare 7.000 euro al proprio figlio, non può effettuare il trasferimento in contanti, nemmeno suddividendolo in più pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro. Dovrà necessariamente utilizzare un canale tracciabile come un bonifico bancario o un altro strumento di pagamento elettronico.

Come effettuare trasferimenti superiori al limite

Per effettuare trasferimenti di importo superiore a 5.000 euro, è necessario ricorrere esclusivamente a intermediari finanziari autorizzati, come banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. L’utilizzo di questi canali garantisce la tracciabilità del movimento di denaro e rispetta le norme antiriciclaggio.

Esempio pratico: Se un privato deve pagare un artigiano 8.000 euro per dei lavori di ristrutturazione, non può effettuare il pagamento in contanti. Dovrà necessariamente utilizzare strumenti tracciabili come un bonifico bancario o un assegno circolare.

Deroghe previste

È prevista una deroga al limite di 5.000 euro per la cessione di beni o la prestazione di servizi entro il limite di 15.000 euro, effettuate da operatori del settore del commercio al minuto (come negozi di abbigliamento, elettronica, ecc.) e agenzie di viaggio e turismo a persone fisiche che non abbiano la cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia) e risiedano al di fuori del territorio dello Stato.

Questa deroga è stata introdotta per non penalizzare il settore del turismo e consentire ai visitatori stranieri di effettuare acquisti o prenotazioni di servizi turistici utilizzando il contante, fino a un importo massimo di 15.000 euro.

Per usufruire di questa deroga, il cedente del bene o il prestatore del servizio deve seguire alcune procedure specifiche:

  • Prima di effettuare l’operazione in deroga, presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione preventiva di adesione alla deroga, indicando il conto corrente che intende utilizzare per effettuare i versamenti del denaro contante ricevuto in pagamento.
  • All’atto dell’acquisto o della prenotazione, acquisire la fotocopia del passaporto del cliente straniero e un’autocertificazione in cui il cliente attesta di non essere cittadino italiano e di avere la residenza fuori dal territorio dello Stato italiano.
  • Entro il primo giorno feriale successivo all’operazione, versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegnare all’istituto bancario una copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita il commercio al minuto, attività assimilate o agenzie di viaggi e turismo, nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate una sola volta nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’IVA mensilmente o entro il 20 aprile per quelli che la liquidano trimestralmente.

Sanzioni previste

In caso di violazione dei limiti all’utilizzo del contante, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie piuttosto severe, che variano a seconda dell’importo trasferito illecitamente:

  • Per importi fino a 250.000 euro, si applica una sanzione da 1.000 a 50.000 euro.
  • Per importi superiori a 250.000 euro, si applica una sanzione da 5.000 a 250.000 euro.

Queste sanzioni si applicano per le violazioni commesse e contestate a partire dal 1° gennaio 2022. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, le sanzioni erano leggermente inferiori, con un minimo edittale di 1.000 euro (5.000 euro per utilizzi superiori a 250.000 euro).

Esempio pratico: Se un privato effettua un pagamento in contanti di 10.000 euro per l’acquisto di un’auto usata, violando il limite di 5.000 euro, rischia una sanzione amministrativa da 1.000 a 50.000 euro. Più è alto l’importo trasferito illegalmente, più elevata sarà la sanzione applicata.

È importante sottolineare che queste sanzioni sono state introdotte per scoraggiare comportamenti illeciti e garantire il rispetto delle norme antiriciclaggio e di tracciabilità dei pagamenti. Pertanto, è fondamentale conoscere e rispettare i limiti imposti per evitare conseguenze legali e sanzioni economiche.

Conclusione

In sintesi, le nuove regole sull’utilizzo del contante nel 2024 mirano a garantire una maggiore tracciabilità dei pagamenti e a contrastare fenomeni come l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Il limite di 5.000 euro per i trasferimenti in contante, le deroghe specifiche per determinati settori (come quello del turismo) e le severe sanzioni in caso di violazione rappresentano gli aspetti chiave di questa normativa. È fondamentale conoscere e rispettare queste regole per evitare conseguenze legali e sanzioni economiche.


Domande e Risposte

D: Quali sono le operazioni soggette al limite di 5.000 euro?

R: Il limite di 5.000 euro si applica a qualsiasi trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato tra soggetti diversi, siano essi estranei o parenti. Rientrano in questa categoria i pagamenti tra privati per l’acquisto di beni e servizi, le donazioni, i prestiti all’interno della famiglia e le operazioni frazionate, ovvero il trasferimento di un importo superiore al limite effettuato attraverso più pagamenti di importo inferiore alla soglia in momenti diversi.

D: Posso donare 10.000 euro in contanti a mio figlio?

R: No, non è possibile effettuare una donazione in contanti di 10.000 euro al proprio figlio, in quanto l’importo supera il limite di 5.000 euro stabilito per il 2024. Per effettuare donazioni superiori a tale soglia, è necessario ricorrere a strumenti di pagamento tracciabili come bonifici bancari o altri canali elettronici.

D: Quali sono le deroghe previste al limite di 5.000 euro?

R: È prevista una deroga al limite di 5.000 euro per la cessione di beni o la prestazione di servizi entro il limite di 15.000 euro, effettuate da operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo a persone fisiche non cittadine italiane o dell’UE/SEE che risiedano al di fuori del territorio dello Stato. Per usufruire di questa deroga, il cedente deve seguire procedure specifiche come comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate e versare il contante su un conto dedicato.

D: Quali sono le sanzioni per chi viola il limite di 5.000 euro?

R: In caso di violazione dei limiti all’uso del contante, sono previste sanzioni amministrative piuttosto severe. Per importi fino a 250.000 euro, la sanzione va da 1.000 a 50.000 euro. Per importi superiori a 250.000 euro, la sanzione va da 5.000 a 250.000 euro. Queste sanzioni sono state introdotte per scoraggiare comportamenti illeciti e garantire il rispetto delle norme antiriciclaggio.

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