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La nuova disciplina fiscale delle plusvalenze su partecipazioni possedute da non residenti

2 Agosto, 2024

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti sulla tassazione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate, con particolare riferimento alle società ed enti commerciali non residenti. Queste nuove disposizioni, introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, mirano a uniformare il trattamento fiscale tra soggetti residenti e non residenti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, in ottemperanza agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

Il contesto normativo e le novità introdotte

La circolare n. 17 del 29 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate si focalizza sulle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024 al regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate. In particolare, il comma 59 dell’articolo 1 della Manovra ha introdotto il comma 2-bis, che disciplina il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti.

Questa nuova disposizione si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, con alcune specifiche esclusioni. L’obiettivo è quello di estendere il regime della “participation exemption” (PEX), già previsto per i soggetti residenti, anche a determinate categorie di soggetti non residenti.

Ambito soggettivo di applicazione

Il nuovo regime si applica a società ed enti commerciali che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Sono privi di stabile organizzazione nel territorio italiano
  • Risiedono in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo
  • Sono soggetti a un’imposta sul reddito delle società equiparabile all’IRES italiana
  • Non imputano il reddito per trasparenza ai propri soci
  • Hanno una forma giuridica equivalente alle società italiane con forma commerciale o agli enti commerciali

È importante sottolineare che, nel caso in cui il soggetto abbia una stabile organizzazione in Italia, la partecipazione non deve essere ad essa funzionalmente collegata, ma deve far capo all’entità non residente.

Ambito oggettivo e plusvalenze interessate

Le plusvalenze oggetto della nuova disciplina sono quelle previste dall’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR, ovvero quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, sia negoziate in mercati regolamentati che non quotate.

Sono esplicitamente escluse dal nuovo regime:

  • Le plusvalenze da partecipazioni in società semplici
  • Le partecipazioni in società residenti in Paesi considerati “paradisi fiscali”
  • Le obbligazioni convertibili

Modalità di determinazione del capital gain

La nuova normativa estende il trattamento fiscale previsto dall’articolo 87 del TUIR (regime PEX) alle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti che soddisfano i requisiti sopra elencati. Questo comporta che, al verificarsi di determinate condizioni, il 95% della plusvalenza realizzata sarà esente da tassazione.

Per beneficiare di questo regime, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione
  • Classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
  • Residenza fiscale della società partecipata in un Paese non a fiscalità privilegiata
  • Esercizio di un’impresa commerciale da parte della società partecipata

Conclusioni

L’introduzione di questa nuova disciplina comporta notevoli vantaggi per le società ed enti commerciali non residenti che operano nel mercato italiano. Tuttavia, è fondamentale che questi soggetti valutino attentamente la propria posizione fiscale e verifichino il rispetto di tutti i requisiti necessari per beneficiare del nuovo regime.

È importante sottolineare che la circolare dell’Agenzia delle Entrate non tiene conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Pertanto, in presenza di accordi internazionali, sarà necessario valutare caso per caso quale normativa applicare.

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