Nel panorama del contenzioso tributario italiano, una recente sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia ha gettato nuova luce sul trattamento fiscale delle fideiussioni correlate al credito. La pronuncia, emessa il 17 luglio 2024 con il numero 2080, si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, ma merita un’analisi approfondita per le sue implicazioni pratiche e teoriche.
Il caso in esame
Al centro della controversia troviamo un istituto di credito che ha impugnato un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento dell’imposta di registro proporzionale su un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti di una società debitrice e dei suoi fideiussori.
L’importo contestato comprendeva sia l’imposta fissa per le somme soggette a IVA, sia quella proporzionale dello 0,5% sull’ammontare garantito dal fideiussore.
Il principio di alternatività IVA/Registro
Il cuore della decisione ruota attorno al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. ll principio di alternatività tra IVA e imposta di registro è sancito dall’articolo 40 del Testo Unico dell’imposta di registro (DPR 131/86). Questo principio stabilisce che per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa e non in misura proporzionale Questo principio cardine del sistema tributario italiano è stato introdotto al fine di evitare una doppia imposizione.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la fideiussione correlata a un credito, essendo un’operazione finanziaria, rientri nel campo di applicazione dell’IVA e non dell’imposta di registro proporzionale. Questa interpretazione si basa su una lettura sistematica della normativa fiscale, in particolare dell’articolo 10, comma 1, del DPR 633/1972, che disciplina le operazioni esenti da IVA.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha argomentato che le garanzie riferite a finanziamenti a medio e lungo termine sono esenti dall’imposta di registro in virtù del principio di alternatività IVA/Registro. La fideiussione, in quanto accessoria all’operazione principale di finanziamento, segue il regime IVA di quest’ultima.
I giudici hanno sottolineato come questa interpretazione sia coerente con l’orientamento consolidatosi nel tempo presso la stessa Corte lombarda. La fideiussione correlata a un credito è stata quindi qualificata come un’operazione imponibile ai fini IVA, ancorché esente, e pertanto non soggetta all’imposta di registro proporzionale.
Implicazioni pratiche
La sentenza ha importanti risvolti pratici per gli istituti di credito e per i soggetti coinvolti in operazioni di finanziamento garantite da fideiussioni. In particolare:
- Gli istituti di credito potranno evitare il pagamento dell’imposta di registro proporzionale sulle fideiussioni correlate a crediti.
- Si conferma l’applicabilità del regime IVA (con esenzione) a queste operazioni.
Conclusioni
La sentenza della Corte di giustizia lombarda rappresenta un importante tassello nella definizione del trattamento fiscale delle fideiussioni correlate al credito. Confermando l’applicazione del principio di alternatività IVA/Registro, la Corte ha fornito un’interpretazione che armonizza la disciplina fiscale con la natura economica delle operazioni finanziarie.