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Detrazione IVA sulle attività preparatorie all’avvio dell’attività di impresa

24 Agosto, 2024

Con l’ordinanza n. 22664 del 12 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di grande rilevanza per il mondo imprenditoriale: l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi ad attività preparatorie è sempre detraibile, anche in assenza di operazioni attive. Questa decisione si allinea con la giurisprudenza europea e consolida un orientamento che mira a tutelare il principio di neutralità dell‘IVA e la certezza del diritto per gli operatori economici.

Il Principio della Detraibilità

La detraibilità dell‘IVA si fonda sul concetto di inerenza, ovvero la relazione tra l’acquisto effettuato e l’attività d’impresa. La Cassazione ha chiarito che questa inerenza deve essere valutata in una prospettiva ampia, considerando non solo le operazioni attive immediate, ma anche quelle potenziali future.

Per comprendere meglio, immaginiamo il caso di un imprenditore che decide di avviare un‘attività di ristorazione. Prima dell’apertura del locale, effettua numerosi acquisti: attrezzature da cucina, arredi, consulenze per l’ottenimento delle licenze. Tutti questi costi, pur non generando nell‘immediato operazioni attive, sono chiaramente finalizzati all’avvio dell’attività e, quindi, l’IVA su di essi sarà detraibile.

L’Importanza della buona fede e dell’Intento Imprenditoriale

Un aspetto cruciale evidenziato dalla Corte è l’importanza della buona fede del contribuente. La detraibilità dell‘IVA sulle attività preparatorie è garantita a condizione che gli acquisti siano effettivamente finalizzati all’avvio di un’attività economica e non nascondano intenti fraudolenti o abusivi.

Prendiamo ad esempio il caso di una start-up tecnologica che investe in ricerca e sviluppo per un nuovo prodotto. Anche se il prodotto non dovesse mai arrivare sul mercato per ragioni indipendenti dalla volontà dell’impresa (come l’obsolescenza tecnologica o cambiamenti normativi), l’IVA sugli investimenti iniziali rimarrebbe comunque detraibile, purché l’intento imprenditoriale fosse genuino.

La prospettiva Europea

La decisione della Cassazione si inserisce in un contesto europeo ben definito. Già nel 1996, con la sentenza INZO (C-110/94), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva stabilito che le attività preparatorie rientrano a pieno titolo nel concetto di attività economica, legittimando così la detrazione dell’IVA.

Questo orientamento è stato ribadito in numerose sentenze successive, come nel caso ITH Commercial Timisoara (C-734/19), confermando che il diritto alla detrazione sopravvive anche quando fattori esterni impediscono la realizzazione dell’attività originariamente programmata.

Limiti e Cautele

Nonostante la chiarezza del principio, è importante che le imprese agiscano con prudenza. L’Agenzia delle Entrate potrebbe comunque contestare la detraibilità dell’IVA se ritenesse che gli acquisti non siano effettivamente inerenti all’attività d’impresa o se sospettasse comportamenti fraudolenti.

È quindi consigliabile:

  • Documentare accuratamente tutti gli acquisti e la loro finalità imprenditoriale.
  • Mantenere una coerenza tra gli investimenti effettuati e il business plan dell’impresa.
  • In caso di abbandono del progetto imprenditoriale, conservare evidenze delle ragioni che hanno portato a tale decisione.

Conclusioni

La recente ordinanza della Cassazione rappresenta un importante tassello nella tutela dei diritti dei contribuenti e nella promozione dell’iniziativa imprenditoriale. Riconoscendo la detraibilità dell’IVA sulle attività preparatorie, si offre un sostegno concreto alle imprese nelle fasi più delicate della loro vita, incentivando l’innovazione e la crescita economica.

Tuttavia, è fondamentale che questo diritto sia esercitato con responsabilità e trasparenza. Le imprese devono essere in grado di dimostrare la genuinità dei loro intenti imprenditoriali e la coerenza degli acquisti effettuati con il progetto d’impresa.

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