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Credito d’imposta ZES unica: pubblicato il nuovo modello della comunicazione integrativa

10 Settembre, 2024

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 350036 del 9 settembre 2024, ha approvato il modello e le istruzioni per la nuova comunicazione integrativa relativa al credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno. Si tratta di un ulteriore adempimento, introdotto dal recente DL 113/2024, che si aggiunge a quelli già previsti per fruire dell’agevolazione.

Tre comunicazioni per un solo credito

Con l’introduzione di questa nuova comunicazione integrativa, gli adempimenti richiesti alle imprese per beneficiare del credito d’imposta ZES unica diventano due:

  • La comunicazione originaria di prenotazione del credito, già presentata entro il 12 luglio 2024;
  • La nuova comunicazione integrativa, da inviare dal 18 novembre al 2 dicembre 2024;

La comunicazione precedentemente prevista per gli investimenti di importo inferiore, da presentare tra il 3 febbraio 2025 e il 14 marzo 2025 prevista dall’art. 5, c. 5 D.M. 17.05.2024 è stata abrogata e sostituita dalla nuova comunicazione integrativa stabilita dal decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113..

Caratteristiche della nuova comunicazione integrativa

La comunicazione integrativa ha lo scopo di attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria. Va presentata, a pena di decadenza dall’agevolazione, da tutte le imprese che hanno inviato la prima comunicazione, anche se gli investimenti erano già completati a luglio.

Il modello approvato ricalca quello della comunicazione originaria, con alcuni quadri dedicati a:

  • Dati del progetto d’investimento e credito d’imposta (quadro A)
  • Informazioni sulla struttura produttiva (quadro B)
  • Soggetti sottoposti a verifica antimafia (quadro C)
  • Altre agevolazioni richieste (quadro D)
  • Estremi di fatture e certificazioni (quadro E)

Non è possibile modificare i dati essenziali della comunicazione originaria, come:

  • Aumentare l’importo dell’investimento complessivo e del relativo credito d’imposta
  • Modificare la dimensione dell’impresa
  • Aumentare il numero di progetti o strutture produttive
  • Modificare la tipologia di progetto per gli investimenti già realizzati
  • Cambiare l’ubicazione delle strutture produttive o i codici ATECO per gli investimenti realizzati

È invece possibile comunicare eventuali operazioni straordinarie intervenute dopo l’invio della comunicazione originaria, che abbiano comportato il trasferimento dell’azienda con i beni agevolati.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione integrativa va trasmessa esclusivamente in via telematica dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, utilizzando l’apposito software “ZES UNICA INTEGRATIVA” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Può essere inviata direttamente dall’impresa o tramite un intermediario abilitato. Entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta di presa in carico o di scarto. In caso di scarto, è possibile ripresentare la comunicazione entro 5 giorni dalla scadenza del 2 dicembre.

È possibile inviare una comunicazione sostitutiva entro il termine di presentazione. Le comunicazioni inviate oltre la scadenza saranno scartate.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito potrà essere utilizzato solo dopo la pubblicazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che aggiornerà le percentuali disponibili. Sarà inoltre necessario attendere una seconda ricevuta che autorizza l’utilizzo del credito spettante.

Per gli investimenti non documentabili con fatture elettroniche o acquisiti in leasing, servirà un’ulteriore verifica documentale prima di poter fruire del credito. In questi casi, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulle percentuali, andrà trasmessa via PEC la certificazione contabile all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

Controlli antimafia

Per i crediti superiori a 150.000 euro sono previsti controlli antimafia. In caso di variazioni dei soggetti da sottoporre a verifica, l’impresa dovrà inviare una comunicazione rettificativa entro 60 giorni, pena la revoca del credito.

Se la Prefettura segnala l’impossibilità di effettuare i controlli per variazioni intervenute, l’Agenzia invierà una PEC all’impresa, che avrà 60 giorni per inviare una comunicazione integrativa rettificativa. In questo periodo sarà sospesa la fruizione del credito residuo.

Modifiche al precedente provvedimento

Il provvedimento abroga i paragrafi 4, 5 e 6 del precedente provvedimento dell’11 giugno 2024, rendendo non più possibile l’utilizzo del credito e l’invio delle comunicazioni integrative ivi previste. Non si terrà conto di eventuali comunicazioni già inviate in base a tali disposizioni.

Conclusioni

L’introduzione di questa nuova comunicazione integrativa complica notevolmente l’iter per beneficiare del credito d’imposta ZES unica. Le imprese dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tutti gli adempimenti richiesti, per non rischiare la decadenza dall’agevolazione. Sarà fondamentale una pianificazione accurata degli investimenti e una gestione puntuale delle varie comunicazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo adempimento, unito alle limitazioni sulla modifica dei dati originari e ai controlli previsti, rende più rigido e complesso il meccanismo agevolativo

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