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Premi di lotterie e tombole di beneficenza: nessun costo aggiuntivo per i vincitori

18 Settembre, 2024

Buon pomeriggio, Ho letto il vostro articolo su lotterie, tombole e pesche di beneficenza, ed avrei un quesito da porre. Sugli articoli vinti (ad esempio una bici nuova), è lecito chiedere al vincitore del premio di pagare l’IVA ed il passaggio di proprietà?  Ringrazio anticipatamente per la Vostra risposta

Innanzitutto, è fondamentale sottolineare che per le vincite della Lotteria Italia e delle altre lotterie nazionali autorizzate, a partire dal 2023 non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo fiscale. Ai vincitori vengono quindi accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti, senza alcuna trattenuta. Questo principio si applica anche alle manifestazioni di sorte locali come lotterie, tombole e pesche di beneficenza organizzate da enti no-profit per scopi benefici.
Per quanto riguarda nello specifico la sua domanda, non è lecito chiedere al vincitore di un premio in natura (come una bicicletta) di pagare l’IVA o eventuali costi di passaggio di proprietà. Infatti, secondo la normativa vigente, i premi messi in palio in queste manifestazioni devono essere consegnati ai vincitori senza alcun onere aggiuntivo a loro carico. L’ente organizzatore è tenuto a farsi carico di tutti i costi relativi all’acquisto e alla consegna dei premi, incluse eventuali imposte o spese accessorie.
La ratio di questa disposizione è quella di garantire la trasparenza e la correttezza delle manifestazioni di sorte locali, evitando che i vincitori si trovino a dover sostenere costi imprevisti che potrebbero ridurre il valore effettivo del premio vinto. Inoltre, questa regola serve a tutelare la buona fede dei partecipanti e a mantenere l’attrattività di queste iniziative benefiche.
È importante ricordare che gli organizzatori di lotterie, tombole e pesche di beneficenza devono attenersi scrupolosamente alle norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, che disciplina questo tipo di manifestazioni. Tra gli adempimenti richiesti vi è l’obbligo di predisporre un regolamento dettagliato che specifichi la natura e il valore dei premi messi in palio, nonché le modalità di assegnazione e consegna degli stessi.
Nel caso specifico di una bicicletta nuova offerta come premio, l’ente organizzatore dovrebbe quindi aver già provveduto al pagamento dell’IVA al momento dell’acquisto del bene. Eventuali costi di immatricolazione o passaggio di proprietà, se applicabili, dovrebbero essere anch’essi a carico dell’organizzazione e non del vincitore.
In conclusione, la richiesta di far pagare al vincitore l’IVA o altre spese accessorie su un premio vinto in una lotteria o tombola di beneficenza non è conforme alla normativa vigente e potrebbe configurarsi come una pratica scorretta. L’ente organizzatore ha il dovere di consegnare il premio al vincitore nella sua interezza e senza costi aggiuntivi, garantendo così la piena trasparenza e legalità dell’iniziativa benefica.
Per evitare equivoci o contestazioni, è consigliabile che gli organizzatori di tali manifestazioni specifichino chiaramente nel regolamento e nella comunicazione pubblica che i premi saranno consegnati ai vincitori senza alcun onere aggiuntivo a loro carico. Questo contribuirà a rafforzare la fiducia dei partecipanti e a promuovere il successo delle iniziative di raccolta fondi per scopi benefici.

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