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Bonus edilizi: i commercialisti chiedono la possibilità di correggere gli errori nelle comunicazioni di opzione

13 Settembre, 2024

In un recente comunicato, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha presentato una memoria sulla “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”. Tra le richieste avanzate, spicca quella di consentire la correzione degli errori nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024. Questa misura permetterebbe ai contribuenti di sanare gli errori commessi durante la compilazione e la presentazione delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, senza appesantire il monte dei crediti d’imposta già riconosciuti.

Le scadenze per l’invio delle comunicazioni

Prima di approfondire la richiesta dei commercialisti, è utile ricordare le scadenze passate e future per l’invio delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione:

  • Per le spese sostenute nel 2020, la scadenza era fissata tra il 15 ottobre 2020 e il 15 aprile 2021.
  • Per le spese del 2021, la scadenza era il 15 ottobre 2022 per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA che presentano la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, mentre per gli altri soggetti era il 29 aprile 2022.
  • Per le spese del 2022, la scadenza era il 31 marzo 2023.
  • Per le spese del 2023, la scadenza era il 4 aprile 2024.
  • Infine, per le spese del 2024, la scadenza è fissata al 16 marzo 2025.

La richiesta dei commercialisti

I commercialisti chiedono di poter correggere gli errori commessi nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, escludendo solo quelli che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare minore rispetto a quello spettante. Questa possibilità di correzione non appesantirebbe il monte dei crediti d’imposta già riconosciuti nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari, e consentirebbe ai contribuenti di sanare errori per i quali, ad oggi, non esiste altro rimedio se non l’annullamento della comunicazione.

Tuttavia, a causa dell’esclusione delle comunicazioni di opzione dal novero degli adempimenti fiscali per i quali vige il principio della remissione in bonis, l’annullamento non consentirebbe di procedere alla ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, con conseguente perdita del credito d’imposta spettante al contribuente.

La richiesta dei commercialisti

I commercialisti chiedono di poter correggere gli errori commessi nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, escludendo solo quelli che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare minore rispetto a quello spettante. Questa possibilità di correzione non appesantirebbe il monte dei crediti d’imposta già riconosciuti nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari, e consentirebbe ai contribuenti di sanare errori per i quali, ad oggi, non esiste altro rimedio se non l’annullamento della comunicazione.

Tuttavia, a causa dell’esclusione delle comunicazioni di opzione dal novero degli adempimenti fiscali per i quali vige il principio della remissione in bonis, l’annullamento non consentirebbe di procedere alla ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, con conseguente perdita del credito d’imposta spettante al contribuente.

Il caso degli interventi “trainati” nel superbonus

Un errore ricorrente nella presentazione delle comunicazioni di opzione riguarda gli interventi “trainati” nel superbonus, effettuati su singole unità immobiliari di edifici condominiali. La modalità corretta di presentazione della comunicazione per questi interventi implica la presentazione a cura del possessore (o detentore) della singola unità immobiliare. Tuttavia, a volte le comunicazioni vengono presentate dal condominio (incluso il minimo), con indicazione nel modello di tutti i subalterni che individuano le singole unità immobiliari oggetto di quella determinata tipologia di intervento “trainato”, associando a ciascun subalterno l’importo a esso riferibile della “spesa totale” riportata nel Quadro A, con indicazione del codice fiscale del possessore o detentore beneficiario della corrispondente agevolazione.

Questo errore potrebbe essere considerato formale, in quanto non incide sull’ammontare del beneficio e non determina pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria. In tal caso, sarebbe sufficiente inviare all’Agenzia delle Entrate una PEC di segnalazione dell’errore formale senza conseguenze sostanziali. Tuttavia, qualora l’errore venisse considerato sostanziale, la comunicazione di opzione dovrebbe essere annullata, con conseguente inopponibilità all’Agenzia delle Entrate dell’opzione esercitata. Su questo punto, è necessaria una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

La richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti di consentire la correzione degli errori nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione rappresenta un’opportunità per i contribuenti di sanare gli errori commessi, senza appesantire il monte dei crediti d’imposta già riconosciuti. La conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 potrebbe essere la sede ideale per introdurre questa misura, che consentirebbe di risolvere situazioni problematiche come quella degli interventi “trainati” nel superbonus effettuati su singole unità immobiliari di edifici condominiali. Resta ora da attendere la risposta dell’Agenzia delle Entrate e l’eventuale accoglimento della richiesta dei commercialisti in sede di conversione del decreto-legge.

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