info@studiopizzano.it

Il distacco di personale è imponibile IVA se sussiste un nesso diretto di corrispettività

16 Settembre, 2024

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22700/2024 del 12 agosto 2024, ha affrontato nuovamente il tema dell’imponibilità IVA dei distacchi di personale, adeguandosi a quanto precedentemente affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-94/19 dell’11 marzo 2020. Secondo la Suprema Corte, l’operazione è imponibile anche quando l’addebito al soggetto che fruisce della prestazione viene effettuato al mero costo, purché sussista un nesso diretto di corrispettività tra il servizio prestato e la somma ricevuta. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla precedente interpretazione della norma italiana, che considerava tali operazioni fuori campo IVA.

Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione

La controversia riguardava la detraibilità dell’IVA esposta in una fattura ricevuta da una società del gruppo per servizi relativi a prestiti di personale. L’Ufficio accertatore riteneva indetraibile il tributo, considerando il distacco del personale un’operazione fuori campo IVA, in base all’art. 8, comma 35 della legge n. 67/1988. Tale norma prevede che i prestiti o i distacchi di personale, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, non siano rilevanti ai fini IVA.

La società ricorrente sosteneva invece che l’operazione fosse imponibile IVA, in quanto sussisteva un nesso diretto di corrispettività tra il servizio prestato e la somma ricevuta, indipendentemente dal fatto che l’addebito fosse effettuato al mero costo.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società, richiamando l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19). Secondo tale sentenza, l’art. 8, comma 35 della legge n. 67/1988 è contrario ai principi della direttiva n. 2006/112/CE, che regola l’applicazione dell’IVA a livello europeo.La Corte di Giustizia UE aveva infatti stabilito che l’elemento determinante per l’imponibilità IVA dei distacchi di personale è la sussistenza di un nesso diretto di corrispettività tra il servizio prestato e la somma ricevuta, a prescindere dal fatto che l’addebito sia effettuato al mero costo o meno.

Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto che la norma italiana debba essere disapplicata dal giudice nazionale, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado affinché possa stabilire l’eventuale sussistenza di tale nesso di corrispettività nel caso specifico.

L’attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE, è ora necessario che l’Agenzia delle Entrate chiarisca l’ambito applicativo della norma italiana, specificando in quali casi sia mancante il nesso di corrispettività, permettendo di considerare l’operazione fuori campo IVA, e in quali casi, invece, l’operazione sia rilevante ai fini IVA.

Questa questione ha importanti implicazioni pratiche non solo per quanto riguarda la detraibilità del tributo addebitato, ma anche per l’obbligo posto a carico della società distaccante di versare l’IVA che avrebbe dovuto essere addebitata, qualora l’operazione fosse stata erroneamente considerata fuori campo IVA.

Esempi pratici

Per comprendere meglio le conseguenze di questa sentenza, si possono considerare alcuni esempi:

  1. Società A distacca un proprio dipendente presso Società B, addebitando a quest’ultima solo il costo del lavoro sostenuto (stipendio, contributi, etc.). Se sussiste un nesso diretto di corrispettività tra il servizio prestato dal dipendente distaccato e la somma ricevuta da Società B, l’operazione è imponibile IVA, anche se l’addebito è effettuato al mero costo.
  2. Società X distacca un gruppo di dipendenti presso Società Y per un progetto specifico, addebitando un importo che comprende, oltre al costo del lavoro, anche una quota di spese generali e un margine di profitto. In questo caso, l’operazione è sicuramente imponibile IVA, in quanto il nesso di corrispettività è evidente.
  3. Società M distacca temporaneamente un dipendente presso Società N, senza addebitare alcun costo a quest’ultima. In tal caso, non sussistendo un nesso di corrispettività, l’operazione potrebbe essere considerata fuori campo IVA.

Conclusioni

La sentenza della Corte di Cassazione, in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, rappresenta un importante cambio di rotta nell’interpretazione della normativa italiana sui distacchi di personale e l’imponibilità IVA.

D’ora in poi, le società coinvolte in tali operazioni dovranno valutare attentamente la sussistenza del nesso di corrispettività tra il servizio prestato e la somma ricevuta, indipendentemente dal fatto che l’addebito sia effettuato al mero costo o meno.

Sarà fondamentale attendere i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per avere indicazioni più precise sull’ambito applicativo della norma e sulle conseguenze per le società che hanno erroneamente considerato tali operazioni fuori campo IVA.

Articoli correlati