Sono il presidente di una piccola associazione sportiva dilettantistica appena costituita. Nel processo di creazione della nostra ASD, mi sono imbattuto in due documenti: l’atto costitutivo e lo statuto. Confesso di essere un po’ confuso sulla differenza tra i due e sul loro ruolo specifico. Inoltre, ho sentito parlare di una recente riforma nel settore sportivo che richiede degli adeguamenti. La mia domanda è: qual è la differenza precisa tra atto costitutivo e statuto? E in relazione a questa riforma di cui ho sentito, dobbiamo modificare entrambi i documenti o è sufficiente aggiornare solo lo statuto? Vorrei capire meglio per assicurarmi che la nostra associazione sia in regola con tutte le normative vigenti. Grazie in anticipo per il suo aiuto nel chiarire questi aspetti legali per me un po’ oscuri.
L’atto costitutivo è il contratto fondamentale attraverso cui i soci fondatori decidono di dare vita a una nuova entità collettiva, in questo caso un’associazione sportiva dilettantistica, con lo scopo di perseguire finalità sportive condivise. Questo documento contiene gli elementi essenziali per l’identificazione dell’ente, come la data di costituzione, i dati dei soci fondatori e, nel caso di una S.r.l., la nomina del primo organo amministrativo e l’importo delle spese di costituzione. Lo statuto, invece, è un documento allegato all’atto costitutivo che, ai sensi degli articoli 16 e 36 del Codice Civile, disciplina in dettaglio i “patti tra gli associati”. Esso definisce le finalità dell’ente, regola i rapporti tra gli associati e tra questi e l’associazione, stabilisce gli organi associativi con i relativi poteri e detta i principi che governano il funzionamento dell’ente. In sostanza, lo statuto raccoglie tutte le regole operative dell’associazione. È importante notare che lo statuto di un’associazione sportiva deve includere alcune clausole obbligatorie previste dalla normativa civilistica, sportiva e tributaria. Per quanto riguarda l’adeguamento alla nuova riforma del settore sportivo, generalmente è lo statuto che necessita di essere aggiornato per recepire le nuove disposizioni normative. L’atto costitutivo, essendo il documento originario che sancisce la nascita dell’associazione, solitamente non richiede modifiche, a meno che non contenga elementi in contrasto con la nuova normativa. In tal caso, potrebbe essere necessario aggiornare anche l’atto costitutivo per allinearlo alle modifiche statutarie. Si consiglia di consultare un professionista esperto in materia per assicurarsi di effettuare correttamente tutti gli adempimenti richiesti dalla riforma, concentrandosi principalmente sull’aggiornamento dello statuto per includere le nuove disposizioni obbligatorie e garantire la conformità dell’associazione al quadro normativo aggiornato.