Sono il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica e sto valutando di modificare lo statuto per adeguarlo alle nuove disposizioni del D.lgs. 36/2021. In particolare, vorremmo aggiornare l’elenco delle attività sportive che svolgiamo. Mi chiedo se questa modifica comporterà il pagamento dell’imposta di registro, dato che si tratta di un adeguamento normativo.
La risposta alla sua domanda dipende principalmente dalla tempistica con cui verrà effettuata la modifica statutaria. Il legislatore ha previsto un regime di favore per le associazioni e società sportive dilettantistiche che intendono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 36/2021. Nello specifico, è stata concessa un’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie approvate dall’assemblea straordinaria entro il 30 giugno 2024. Questa agevolazione è stata introdotta per facilitare il processo di adeguamento normativo e ridurre gli oneri a carico degli enti sportivi. Tuttavia, è importante sottolineare che l’esenzione si applica esclusivamente alle modifiche strettamente necessarie per conformare lo statuto alle disposizioni del decreto legislativo citato.
Nel caso specifico della modifica dell’elenco delle attività sportive svolte, se questa rientra tra gli adeguamenti richiesti dal D.lgs. 36/2021 e viene approvata entro la data indicata, non sarà dovuto il versamento dell’imposta di registro. Al contrario, qualsiasi modifica o integrazione statutaria che non sia direttamente collegata all’adeguamento normativo o che venga approvata dopo il 30 giugno 2024 sarà soggetta al normale regime fiscale e comporterà il pagamento dell’imposta di registro. È quindi fondamentale valutare attentamente la natura delle modifiche che si intendono apportare e procedere tempestivamente con l’approvazione assembleare per beneficiare dell’esenzione.