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La riscossione: la soglia minima parte da 30 euro

21 Settembre, 2024

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente esaminato in via preliminare una bozza di decreto che aggiorna e semplifica le disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Riscossione (DPR 602/1973). Vediamo nel dettaglio le principali modifiche in arrivo, che mirano a rendere più efficiente l’attività di recupero dei crediti fiscali.

Innalzamento della soglia minima per accertamenti e riscossione

Una delle novità più rilevanti riguarda l’innalzamento della soglia minima al di sotto della quale non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione. Il nuovo limite viene fissato a 30 euro, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi, per ogni singolo credito. Questa disposizione sostituisce la precedente soglia di 16,53 euro, allineandosi di fatto a quanto già previsto dal 2012 per i tributi erariali e regionali.

L’obiettivo è quello di razionalizzare l’attività di riscossione, evitando di impiegare risorse per il recupero di importi esigui che risulterebbero antieconomici. Va precisato che tale limite non si applica in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento relativi allo stesso tributo, per evitare comportamenti elusivi.

Nuove regole sugli interessi per le rateizzazioni

Un’altra modifica significativa riguarda il calcolo degli interessi sulle somme rateizzate. Viene abrogata la disposizione che prevedeva l’applicazione di un tasso fisso del 4,5% annuo. Al suo posto, il nuovo testo stabilisce che il tasso di interesse sarà determinato con un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Questa novità introduce maggiore flessibilità, consentendo di adeguare periodicamente il tasso di interesse all’andamento del mercato. Ciò potrebbe tradursi in un vantaggio per i contribuenti nei periodi di tassi bassi, ma anche in un possibile aggravio in fasi di rialzo dei tassi.

Iscrizioni a ruolo: confermate le regole esistenti

Per quanto riguarda le iscrizioni a ruolo, il decreto conferma sostanzialmente l’impianto normativo vigente. Si mantiene la distinzione tra ruoli ordinari e straordinari, con questi ultimi emessi solo in caso di fondato pericolo per la riscossione.

Vengono ribadite anche le regole sulle iscrizioni a ruolo in pendenza di giudizio. In caso di ricorso contro l’accertamento, l’iscrizione può avvenire solo per un terzo degli importi dovuti, a meno che non sia stata richiesta la sospensione giudiziale.

Rateizzazioni avvisi bonari: confermata la disciplina sulla decadenza

In tema di rateizzazioni degli avvisi bonari, il decreto non introduce particolari novità. Viene confermata la disciplina sulla decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento delle rate. In particolare:

  • Il mancato versamento della prima rata nei termini comporta la decadenza immediata;
  • Per le rate successive, la decadenza scatta se non si paga entro il termine della rata seguente.

Resta valida la clausola di salvaguardia per i “lievi inadempimenti”, che esclude la decadenza in caso di:

  • Insufficiente versamento per una frazione non superiore al 3% e comunque inferiore a 10.000 euro
  • Ritardo non superiore a 7 giorni

In questi casi è possibile regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso.

Conclusione

Le modifiche introdotte dal nuovo decreto sulla riscossione mirano a semplificare e rendere più efficiente l’attività di recupero dei crediti fiscali. L’innalzamento della soglia minima per gli accertamenti e la maggiore flessibilità sul fronte degli interessi rappresentano passi nella direzione di un fisco più equo e al passo con i tempi.

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