info@studiopizzano.it

Nuove regole IVA per gli spettacoli in streaming dal 2025

21 Settembre, 2024

A partire dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore una nuova normativa che modificherà sostanzialmente i criteri di territorialità per le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative fruite online. Questa riforma, che recepisce la direttiva europea 2022/542/UE, mira a garantire una tassazione più equa e aderente al principio del luogo di consumo effettivo del servizio.

Il contesto normativo

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2024, attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari, non si limita a recepire le disposizioni della direttiva 2020/285/UE sul regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese. Il provvedimento, infatti, introduce anche significative modifiche ai criteri di territorialità dell’IVA per gli spettacoli in streaming, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2022/542/UE.

Le nuove regole di territorialità

La riforma prevede che, dal 1° gennaio 2025, l’IVA sugli spettacoli fruiti in streaming o resi disponibili virtualmente sarà applicata nel luogo di residenza o domicilio del consumatore finale. Questo cambiamento rappresenta una svolta rispetto al regime attuale, che prevede l’applicazione dell’imposta nel luogo di svolgimento dell’evento.

Per quanto riguarda le prestazioni B2B (business-to-business), la deroga territoriale che attualmente prevede l’imposizione nel luogo di svolgimento dell’evento non si applicherà più nel caso di presenza virtuale. Analogamente, per le prestazioni B2C (business-to-consumer), l’imposizione avverrà nel luogo in cui il committente è stabilito o ha la residenza abituale.

Modifiche al D.P.R. 633/1972

Lo schema di decreto legislativo interviene sull’articolo 7-quinquies del D.P.R. 633/1972, introducendo importanti novità. In particolare, per le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative rese a committenti non soggetti passivi, si applicherà il criterio della residenza o del domicilio del committente quando tali attività sono trasmesse in streaming o rese virtualmente disponibili.

Per quanto concerne le prestazioni B2B, la norma stabilisce che il criterio del luogo di svolgimento della manifestazione non si applicherà in caso di presenza virtuale. In questi casi, si applicherà la regola generale secondo cui le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è un soggetto passivo ivi stabilito.

Implicazioni pratiche

Queste modifiche avranno un impatto significativo sulle imprese che offrono servizi di streaming o eventi virtuali. Sarà necessario per queste aziende adeguare i propri sistemi di fatturazione e gestione dell’IVA per assicurare la corretta applicazione dell’imposta in base al luogo di residenza del cliente.

Per i consumatori, la nuova normativa potrebbe comportare variazioni nei prezzi finali dei servizi, a seconda delle aliquote IVA applicate nei diversi paesi di residenza.

Aliquote IVA ridotte e super-ridotte

È importante notare che lo schema di decreto legislativo non interviene sulle disposizioni in materia di aliquote IVA introdotte dalla direttiva 2022/542/UE. Tuttavia, la direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte o super-ridotte a determinate attività trasmesse in diretta streaming, equiparandole a quelle fruite in presenza.

Conclusioni

L’introduzione di queste nuove regole rappresenta un passo importante verso l’adeguamento del sistema fiscale alle sfide poste dalla digitalizzazione dell’economia. La modifica dei criteri di territorialità per l’IVA sugli spettacoli in streaming mira a garantire una tassazione più equa e coerente con il principio del luogo di consumo effettivo del servizio

Articoli correlati